Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18613 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/07/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 11/07/2019), n.18613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16411/2013 R.G. proposto da:

C.R., con l’avv. Walter Tametta, con domicilio in Roma,

via Vincenzo Ugo Taby n. 19, presso il sig. Pietri Parnarella;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Lazio, Sez. staccata di Latina, n. 19/39/13, pronunciata il

27.09.2012, depositata in data 21.01.2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 aprile

2019 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

Fatto

RILEVATO

A seguito di invito al contraddittorio ex D.Lgs. n. 218 del 1997, per la giustificazione dei minori ricavi dichiarati rispetto a quello rivenienti dagli studi di settore, l’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento con cui rettificava la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente per l’anno 2003, che insorgeva dinanzi alla CTP, chiedendone l’annullamento per difetto di motivazione, nonchè per violazione dell’onere probatorio ed inidoneità degli studi di settore a giustificare da soli una rettifica dei ricavi.

I primi giudici apprezzavano solo parzialmente le ragioni del contribuente e riducevano il reddito accertato del 50%.

Appellava lo stesso contribuente, lamentando in particolare la contraddittorietà della sentenza di primo grado, la violazione dell’onere probatorio e la violazione o falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993.

La CTR pronunciava sentenza di rigetto n. 19/39/2013, condannando il contribuente al pagamento delle spese del grado di giudizio, ritenendo non assolto da parte del contribuente l’onere probatorio delle risultanze degli studi di settore.

Ricorre per cassazione il contribuente affidandosi a tre motivi, cui resiste l’Amministrazione con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. 30 agosto 2003, n. 331, art. 62-bis, nonchè degli artt. 2697 e 2727 c.c., in parametro con l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In sostanza il contribuente ritiene illegittimo l’utilizzo “a tavolino” degli studi di settore, dovendo gli stessi essere confortati da altri elementi.

Il motivo è inammissibile.

La CTR, invero, ha deciso l’appello in senso conforme all’orientamento consolidato di questa Corte, dal che deriva la manifesta infondatezza della censura che si traduce nella sua inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c., n. 1,(Cass. S.U. 21.3.2017 n. 7155).

Con un orientamento consolidato e confermato dalla sentenza a S.U. n. 26635/2009, questa Corte ha, infatti, affermato che “La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in se considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente”. Essi, rappresentando la risultante della estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d. Nella fase amministrativa e, soprattutto, contenziosa, incombe sul contribuente l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza delle condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato. All’ente impositore fa carico, invece, dimostrare l’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento, con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente (S.U. n. 26635 del 2009; n. 14288 del 2016; n. 3415 del 2015; n. 12631 del 2017). E, la motivazione dell’atto di accertamento deve indicare le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, soltanto così potendo emergere la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sugli studi di settore e la giustificabilità di un onere della prova contraria a carico del contribuente, il quale deve fornire valide argomentazioni giustificative dello scostamento rilevato (Cass. n. 27822/2013). Ebbene, come osservato dai giudici di appello, “le deduzioni del contribuente, hanno avuto il pregio di contrastare seppur parzialmente l’atto impositivo” dinanzi al primo giudice, ma non la sentenza impugnata, appalesandosi generiche e prive di concreto riferimento probatorio. Come già, a dire dell’Ufficio, avvenuto anche in sede di contraddittorio.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta omessa e/o insufficiente motivazione delle sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in parametro all’art. 360 c.p.c., n. 5. Il contribuente, in sostanza, si duole che la CTR non abbia motivato sulle ragioni per le quali in sede di contraddittorio, non siano state accettate le sue controdeduzioni, così come riproposte in sede di gravame.

Il motivo è inammissibile.

La censura, infatti, non assolve all’onere di autosufficienza, poichè il contribuente non ha indicato il fatto decisivo per il giudizio, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, secondo quanto prevede l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012. Tale norma prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. 14/06/2017, n. 14802, ord.18.10.2018n. 26305).

Nè sussistono gli estremi per una riqualificazione della censura ed un suo inquadramento nella ipotesi disciplinata dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro, afferma che il vizio di motivazione è censurabile unicamente nella misura in cui risulti dal testo della decisione gravata dal ricorso. Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. D’altra parte non vi è possibilità alcuna che la Corte di cassazione possa procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 3161/2002).

Invero, ove la Corte prendesse in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso sub specie di omesso esame di un punto decisivo, finirebbe inevitabilmente a compiere un non consentito giudizio di merito (Cass. n. 4766/2006).

3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di ultrapetizione ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere i giudici di appello condannato il contribuente al pagamento delle spese del grado di giudizio in misura superiore a quelle richieste dall’Ufficio.

Il motivo è inammissibile.

Come già affermato da questa Corte la pronuncia sulle spese di giudizio condanna è soggetta ad obbligo di motivazione, nondimeno con riferimento a tale statuizione non è configurabile il vizio di ultra-petizione o extra-petizione, poichè il regolamento delle spese non è condizionato alla richiesta delle parti (Cass. 17.11.1978 n. 5370 e 19.06.1973 n. 1804).

E, anche, principio consolidato quello secondo cui, in sede di ricorso per cassazione la determinazione del giudice di merito relativa alla liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali lo stesso giudice sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che il mero riferimento a prestazioni che sarebbero state riconosciute in violazione della tariffa massima, senza la puntuale esposizione delle voci in concreto liquidate dal giudice, è da qualificarsi generico, con derivante inammissibilità dell’inerente motivo. (Cass. n. 20904/2005). Sennonchè, manca nel motivo di ricorso la specificazione delle voci in ordine alle quali il giudice sarebbe incorso in errore, travalicando le tariffe professionali.

In definitiva il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vendono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del grado che liquida in Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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