Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18612 del 22/09/2016

Cassazione civile sez. III, 22/09/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 22/09/2016), n.18612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25221-2013 proposto da:

I.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ARCHIMEDE 138, presso lo studio dell’avvocato GUIDO CARLOS PIZZI,

che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FORD ITALIA SPA, in persona del procuratore generale, Avv. LAURA

CATAPANO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 4, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1228/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato GUIDO CARLOS PIZZI;

udito l’Avvocato MASSIMO MANFREDONIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 30 marzo 1995 la (OMISSIS) s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la FORD ITALIANA S.p.A. e la FORD CREDIT S.p.A. chiedendone la condanna a determinati pagamenti scaturenti da repetio indebiti, rimborso di costi innecessari, inadempimenti, mancati accrediti e mancati sconti come meglio specificati in citazione, nonchè per l’accertamento dei comportamenti di malafede e inadempimento tenuti dalle due convenute nell’aver conseguito l’abbandono transattivo di un precedente processo sempre intentato dalla (OMISSIS) nei loro confronti attraverso la promessa di concessione di determinati benefici e l’impegno di nominare essa (OMISSIS) officina autorizzata e rivenditore autorizzato dei prodotti FORD, poi non adempiendo a tali obbligazioni e determinando così il sostanziale annientamento della società attrice sul piano commerciale. In aggiunta alle domande di pagamento veniva proposta domanda di risarcimento dei danni a fronte di tali comportamenti ed inadempimenti nella misura che sarebbe stata determinata nel corso del processo anche a mezzo di consulenza tecnica.

Si costituivano le convenute contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto.

Nelle more del giudizio la FORD ITALIANA incorporava la FORD CREDIT cambiando denominazione in FORD ITALIA.

A seguito del fallimento della (OMISSIS), si costituiva in giudizio la curatela fallimentare. Successivamente spiegava intervento adesivo autonomo I.P. chiedendo di accertare che lo stato di insolvenza e decozione della (OMISSIS) era derivato con diretto nesso causale dai comportamenti della FORD ITALIA e che, di conseguenza, la società FIN.EURA non aveva a sua volta più potuto provvedere agli ordinari pagamenti entrando in crisi e dovendo essere messa in liquidazione; accertare che l’interventore, in conseguenza di tali fatti, aveva subito danni, quantificati in Euro 3.000.000,00, chiedendo la condanna di FORD ITALIA al pagamento di tale somma.

Il Tribunale, con sentenza del 17 maggio 2007, accoglieva per quanto di ragione la domanda del Fallimento (OMISSIS) e condannava la FORD ITALIA a corrispondergli a titolo di risarcimento dei danni la complessiva somma di Euro 4.000.000,00, oltre accessori; in accoglimento per quanto di ragione della domanda formulata dall’interventore I.P., condannava la FORD ITALIA a corrispondere al predetto a titolo di risarcimento dei danni la somma di Euro 1.500.000,00, oltre accessori. Le spese del giudizio erano regolate secondo soccombenza.

Impugnata la sentenza in via principale dalla FORD ITALIA ed in via incidentale dal Fallimento (OMISSIS) nonchè da I.P., la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 5 marzo 2013, in riforma della sentenza appellata, rigettava le domande delle parti, compensando le spese del processo.

Rilevava la Corte il difetto di prova in ordine al danno richiesto dal Fallimento (OMISSIS), stante l’assenza dei presupposti per procedere ad una valutazione – se pure in via equitativa – del danno. Quanto alla domanda risarcitoria proposta da I.P. con l’atto di intervento adesivo autonomo, rilevava la Corte il difetto di legittimazione attiva dello I. per le vicende concernenti la FIN. EURA s.r.l., soggetto dotato di autonoma personalità giuridica, ed il difetto di legittimazione attiva per i danni subiti dalla (OMISSIS), trattandosi anche in tal caso di soggetto dotato di personalità giuridica, sicchè impropriamente lo I. si era definito “proprietario sia pur al 50% dell’impresa stessa”. Lo I. aveva inoltre omesso di allegare, specificare e quantificare i danni subiti iure proprio distinguendoli da quelli di altri soggetti, sussistendo peraltro le medesime ragioni che avevano determinato il rigetto della domanda della (OMISSIS).

Contro la suddetta sentenza I.P. propone ricorso per cassazione, affidato a quattordici motivi.

Resiste con controricorso la FORD ITALIA.

Il Fallimento (OMISSIS) non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, I.P. denuncia “nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4)”. Sostiene il ricorrente che, avendo la corte territoriale operato un rinvio per relationem alla vicenda processuale descritta nella sentenza di primo grado, ove erano riportate affermazioni incompatibili con la decisione assunta dal giudice di appello, la sentenza impugnata sarebbe nulla per la assoluta contraddittorietà della motivazione. Sussisteva altresì incoerenza tra motivazione e dispositivo, avendo la corte di appello rigettato le domande delle parti, tra le quali doveva ricomprendersi anche quella dell’appellante. Deduce, inoltre, il ricorrente la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la corte territoriale non si era pronunciata sui capi di domanda volti all’accertamento della responsabilità della FORD ITALIA.

Il motivi sono infondati.

Si osserva al riguardo che il rinvio operato dal giudice di appello alla sentenza impugnata è riferito esclusivamente ai profili strettamente inerenti lo svolgimento del processo, senza alcun riferimento a valutazioni involgenti il merito della causa, come è reso palese dalla precisazione, contenuta in sentenza, al fatto che “posto che la motivazione per relationem è ormai pacificamente ammessa (…) a fortiori, nella ricostruzione della vicenda processuale, è sufficiente il richiamo all’atto impugnato”. Quanto all’espressione contenuta nel dispositivo della sentenza “rigetta le domande delle parti”, essa è all’evidenza riferita alle domande svolte con gli atti introduttivi. Non sussiste, infine, il lamentato difetto di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto la corte territoriale ha statuito sulle domande proposte dallo I., rilevando il suo difetto di legittimazione attiva, oltre alla omessa allegazione e prova del danno.

2. Con il terzo motivo – rubricato “violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3)” – si lamenta che la corte territoriale non abbia affrontato le domande di accertamento e di dichiarazione di responsabilità della FORD ITALIA in relazione alle perdite patrimoniali e reddituali personali dello I., derivanti dalla decozione delle due imprese in comproprietà del ricorrente nella misura del 50%.

Il motivo è infondato, in quanto si risolve nella sostanziale reiterazione, in riferimento ad un diverso parametro normativo, della doglianza, già disattesa, afferente la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.

3. Con il quarto motivo – rubricato “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)” – si sostiene che la corte di merito avrebbe omesso di esaminare e pronunziarsi sui fatti dedotti in giudizio, compiutamente esaminati dal giudice di primo grado.

Con il quinto motivo – rubricato “violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3)” – si deduce che la corte territoriale non avrebbe osservato il disposto degli artt. 112 e 99 c.p.c. in punto di accertamento, ricostruzione ed interpretazione delle domande formulate dall’interventore I., il quale – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello – aveva formulato una propria, personale domanda risarcitoria.

Con il sesto motivo – rubricato “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3)” – si contesta il difetto di legittimazione attiva dichiarato dalla corte di appello, pur avendo lo I. agito per un interesse proprio e non di altri soggetti giuridici.

Con il settimo motivo – rubricato “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3)” – si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che lo I. non avesse assolto all’onere probatorio sullo stesso gravante di dimostrare il preteso danno, nonostante la documentazione all’uopo prodotta.

Con l’ottavo motivo – rubricato “violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3)” – si denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere la corte territoriale, sulla base della documentazione prodotta in atti, ritenuto provato il danno subito dal ricorrente nella sua qualità di comproprietario e fideiussore delle due imprese, annientate dai comportamenti dolosi o colposi di controparte.

Con il nono motivo – rubricato “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3)” – si denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c. per avere omesso il giudice di appello di valutare le prove acquisite, sia con riferimento alla documentazione prodotta, sia riguardo alle risultanze testimoniali e dell’interrogatorio formale.

Con il decimo motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3)” – si deduce la sussistenza dei presupposti per una liquidazione equitativa del danno, esclusa dal giudice di appello.

Con l’undicesimo motivo – rubricato “nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4)” – si censura la sentenza impugnata per essere priva di motivazione ovvero affetta da motivazione apparente là dove si afferma che la domanda dello I.’ doveva essere respinta per le medesime ragioni che avevano determinato il rigetto della domanda della (OMISSIS), pur essendo del tutto diverso il nesso causale.

Con il dodicesimo motivo – rubricato “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3)” – si deduce che il mancato accertamento del nesso causale inerente la domanda risarcitoria dello I. avrebbe integrato la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Con il tredicesimo motivo – rubricato “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3)” – si lamenta che il giudice di appello non abbia ammesso la chiesta consulenza tecnica d’ufficio, pur essendo la stessa necessaria per la esatta determinazione del quantum debeatur.

Con il quattordicesimo ed ultimo motivo – rubricato “violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3)” – si censura la sentenza impugnata per avere la corte territoriale dichiarato inammissibile l’istanza di esibizione avanzata dallo I. ritenendo erroneamente che l’acquisizione dei documenti non fosse indispensabile.

4. Gli elencati motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

La sentenza impugnata, depositata il 5 marzo 2013, è soggetta al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è configurabile il solo vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 8053/14) hanno chiarito che, in base alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Tanto premesso, va osservato che i motivi di censura articolati dal ricorrente, anche là dove prospettano violazione o falsa applicazione di legge ovvero violazione di norme processuali (pur evocata con riferimento al parametro normativo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), si risolvono, nella sostanza, nella prospettazione – sotto vari profili – di vizi di motivazione della sentenza impugnata volti ad ottenere una diversa valutazione delle circostanze di fatto acquisite al processo rispetto a quella operata dalla corte di appello. Spetta, invece, in via esclusiva al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi. Il giudice del merito, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre pur astrattamente possibili, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice di appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione.

Nella specie, il ricorrente sollecita, invece, una nuova valutazione del merito della controversia, ridiscutendo l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata.

La corte territoriale, con congrua motivazione, ha posto a fondamento del rigetto della domanda risarcitoria avanzata con l’intervento spiegato dallo I. il difetto di legittimazione attiva dello stesso, nei riguardi sia della FIN.EURO s.r.l. sia della (OMISSIS) s.r.l., sulla base del corretto rilievo che, trattandosi di società dotate di personalità giuridica, esse costituivano soggetti giuridici diversi dallo I., titolare del 50% delle società. Ha inoltre osservato – con apprezzamento di merito incensurabile in questa sede – che lo I. non aveva allegato nè quantificato i danni subiti iure proprio, differenziandoli da quelli degli altri soggetti. Rispetto a tale ratio decidendi, logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, non assumono rilievo le censure mosse dal ricorrente in riferimento alla ulteriore argomentazione contenuta in sentenza secondo cui la domanda dello I. doveva essere respinta per le medesime ragioni che avevano determinato il rigetto della domanda della (OMISSIS).

Va infine osservato che correttamente la corte di appello non ha dato ingresso alla consulenza tecnica richiesta dallo I., volta all’accertamento del quantum debeatur, e disatteso, altresì, l’istanza ex art. 210 c.p.c. (peraltro non riprodotta in ricorso in violazione del principio di autosufficienza) sul rilievo della necessità della specifica indicazione dei documenti non acquisibili aliunde.

5. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve essere quindi rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 15.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2016

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