Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18612 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18612 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 7915-2017 proposto da:
NATALIZII ALFONSINA, rappresentata e difesa dall’avvocato
SALVATORE MARTORANA TUSA;

– ricorrente contro
SAMMARTANO DANIELA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GIROLAMO DA CARPI 1, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO FUNARI, rappresentata e difesa dall’avvocato
LORENZO CARINI;

– con troricorrente avverso la sentenza n. 1747/2016 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 27/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Data pubblicazione: 13/07/2018

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Alfonsina Natalizii ha proposto ricorso articolato in sei motivi
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n.
1747/2016 del 27 settembre 2016.

La sentenza impugnata, pronunciando sull’appello formulato da
Daniela Sammartano avverso la pronuncia resa in primo grado
dal Tribunale di Marsala il 10 gennaio 2011, in riforma di tale
pronuncia, ha condannato Alfonsina Natalizii, titolare
dell’impresa individuale Due Effe, al pagamento in favore
dell’appellante della somma di C 41.996,50, oltre interessi, a
titolo di restituzione del corrispettivo del contratto di fornitura
di materiale di illuminotecnica e di risarcimento dei danni, in
conseguenza della risoluzione per inadempimento imputabile
alla stessa Alfonsina Natalizi.
Il primo motivo di ricorso di Alfonsina Natalizii denuncia la
violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione
all’art. 115 c.p.c.
Il secondo motivo censura l’omesso esame di fatto decisivo e
controverso (le lettere del 2 agosto 2004 e del 27 settembre
2004).
Il terzoydi ricorso di Alfonsina Natalizii deduce la violazione e
falsa applicazione in relazione agli artt. 1193 e 1398 c.c.
Il quarto motivo di ricorso censura la violazione dell’art. 112
c.p.c. in riferimento all’art. 1126 c.c.
Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1226 e 2697 c.c.
Il sesto motivo di ricorso sostiene la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1453 e 1124 c.c.

Ric. 2017 n. 07915 sez. M2 – ud. 10-04-2018
-2-

Resistono con controricorso Daniela Sammartano.

A mezzo di messaggio di posta elettronica certificata
proveniente dall’avvocato Salvatore Martorana Tusa, difensore
di Alfonsina Natalizii, diretto alla cancelleria di questa Corte e
ricevuto il 2 dicembre 2017, la ricorrente ha tuttavia allegato
copia di atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla medesima

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità
nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art.
375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza
della camera di consiglio.
La dichiarazione di rinuncia datata 11 agosto 2017 e trasmessa
in cancelleria a mezzo posta elettronica certificata dal difensore
della ricorrente il 2 dicembre 2017, manca dei requisiti previsti
dall’art. 390 c.p.c., non risultando notificata alla
controricorrente né comunicata all’avvocato della stessa per
apporvi il visto. Essa perciò non produce l’effetto dell’estinzione
del processo, da dichiarare nelle forme dell’art. 391 c.p.c., ma,
rivelando il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente a
proseguire il giudizio, è idonea a determinare la declaratoria di
cessazione della materia del contendere, con conseguente
inammissibilità del ricorso stesso (Cass. Sez. U, 18/02/2010, n.
3876).
Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, in ragione
della soccombenza, la ricorrente va condannata a rimborsare
alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione.
Non trova applicazione, trattandosi di inammissibilità per
sopravvenuta cessazione della materia del contendere, l’art.
13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo
introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che
pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di
Ric. 2017 n. 07915 sez. M2 – ud. 10-04-2018
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Alfonsina Natalizii.

versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in
quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto
dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o
improcedibilità originarie della stessa (Cass. Sez. 6 – 2,
02/07/2015, n. 13636; Cass. Sez. 6 – 1, 12/11/2015, n.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute
nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi C
4.000,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e
ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 aprile
2018.
Il Presidente
Dott. Pasquale D’Ascola

n(m.
btObtitAto 1W eANcELLERIA
Roma,

111114201

23175; Cass. Sez. 3, 10/02/2017, n. 3542).

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