Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18612 del 11/08/2010
Cassazione civile sez. I, 11/08/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 11/08/2010), n.18612
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
CITYFERR s.r.l. in liquidazione volontaria, e P.
G., con domicilio eletto in Roma, via Silvio Pellico n. 44,
presso l’Avv. Agostini Giovanni, rappresentati e difesi dall’Avv.
Mattioli Maurizio, come da procura speciale allegata alla memoria
difensiva;
– ricorrenti –
contro
STEFANA s.p.a., con domicilio eletto in Roma, via SS. Cosma e Damiano
n. 46, presso l’Avv. Alessandro D’Urbano, rappresentata e difesa
dall’Avv. Emidio Straccia, come da procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
FERRIERA SIDERUMBRA s.p.a., con domicilio eletto in Roma, corso
Francia n. 197, presso l’Avv. Giuliano Lemma che la rappresenta e
difende, come da procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
IMI SUD s.r.l., R.G., CITYFERR s.r.l., fallita;
– intimati –
per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Ancona n.
437/09 depositata il 27 giugno 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 6 luglio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Cityferr s.r.l. in liquidazione, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Fermo in data 23 marzo 2009, e il liquidatore della stessa P.G. ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stato rigettato il loro reclamo proposto avverso la sentenza di fallimento. Resistono con controricorso la Stefana s.p.a., e la Ferriera Siderumbra s.p.a..
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Zanichelli Vittorio con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
La ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, corredato da idoneo quesito di diritto, si censura l’impugnata decisione laddove la Corte d’appello ha ritenuto, conformemente al Tribunale, che il termine di trecento giorni previsto dalla L. n. 44 del 1999, art. 20 per la sospensione dei termini delle procedure esecutive non sia prorogabile e quindi non sussistesse alcun impedimento alla dichiarazione di fallimento una volta spirato il primo termine concesso.
Il motivo è manifestamente infondato.
La norma richiamata prevede, per quanto qui interessa, che a favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dalla normativa di supporto economico per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura sono sospesi per trecento giorni l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
Premesso che la richiamata disciplina sulla sospensione è stata implicitamente ritenuta applicabile dai giudici del merito anche alle procedure fallimentari (in tal senso anche Cassazione civile, sez. 1^, 22 gennaio 2009, n. 1613), la questione che si pone nel presente giudizio è unicamente quella relativa alla possibilità di proroga di detto termine sul presupposto, che qui non è in discussione, che la sospensione osti anche alla dichiarazione di fallimento.
Al quesito deve darsi risposta negativa a fronte della chiara dizione letterale della norma che non contempla la prorogabilità del termine.
Sul punto deve innanzitutto sgombrarsi il terreno dall’equivoco, su cui si fonda la censura dei ricorrenti, del richiamo al disposto dell’art. 152 c.p.c. e quindi al carattere perentorio o ordinatorio del termine in questione. Tale norma, infatti, attiene unicamente ai “termini per il compimento degli atti del processo” e quindi ai termini il cui decorso impedisce l’utile svolgimento di un’attività processuale. Ben diversa è la natura del termine in discorso che fissa il periodo entro il quale i termini processuali come sopra individuati non possono scadere essendone sospesa la decorrenza, così che nessuna decadenza si verifica di per sè alla scadenza del temine di cui al citato art. 20 ma semplicemente riprendono a decorrere i termini sospesi.
Ciò posto, è indubbio che la disposizione de qua abbia carattere eccezionale dal momento che deroga alla normativa sulla decorrenza dei termini legali relativi alle procedura espropriative e, in definitiva, all’attuazione del disposto dell’art. 2740 c.c., attribuendo al giudice di sospendere il compimento di quegli atti esecutivi che possono pregiudicare irrimediabilmente il patrimonio dell’esecutato o anche solo la detenzione di beni immobili in vista dell’elargizione delle previste provvidenze che dovrebbe consentire il superamento dell’insolvenza.
Ma se così è, il potere eccezionale non può che essere esercitato per il periodo espressamente fissato dalla norma se la stessa non ne prevede, come non la prevede nella fattispecie, la prorogabilità, non essendo evidentemente logico ritenere che un termine che il legislatore ha ritenuto congruo per regolare in via di eccezione lo svolgimento processuale possa essere modificato.
Nè varrebbe obbiettare che la prorogabilità deve essere desunta dal sistema e quindi dalla finalità della disposizione di consentire il soccorso economico delle vittime di manifestazioni criminose in quanto è invece proprio il legislatore che, dovendo contemperare le richiamate esigenze con i diritti dei creditori a non vedere rinviato sine die il soddisfacimento delle loro pretese, ha indicato in trecento giorni il tempo massimo tollerabile sul presupposto che dilazioni ulteriori, siano esse imputabili ad oggettive esigenze o a lentezze burocratiche, non possano andare a danno dei terzi.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
La delicatezza della materia giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2010