Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18611 del 22/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/09/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 22/09/2016), n.18611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16142-2013 proposto da:

R.P.F.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DI TRASONE 812, presso lo studio dell’avvocato CIRIACO

FORGIONE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PATRIZIA IAMICELLA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

DAS PROTEZIONE GIURIDICA SA, (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

DAS PROTEZIONE GIURIDICA SA (OMISSIS), in persona dei legali

rappresentanti Z.M. e B.P., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA 174, presso lo studio dell’avvocato

PATRIZIA BARLETTELLI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CARLO ROMANO giusta procura in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

R.P.F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI TRASONE 812, presso lo studio dell’avvocato CIRIACO

FORGIONE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PATRIZIA IAMICELLA giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 752/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato ERCOLE FORGIONE per delega;

udito l’Avvocato PATRIZIA BARLETTELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, inammissibilità o assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, con sentenza del 16 dicembre 2012, decidendo sulla domanda proposta dalla società D.A.S. PROTEZIONE GIURIDICA S.A. (in prosieguo: “D.A.S.”) nei confronti dell’Avv. R.P.F.M. per responsabilità professionale, dichiarava il difetto di legittimazione attiva della società attrice. La D.A.S. aveva agito in giudizio imputando all’Avv. R. di aver richiesto ed ottenuto l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della Toro Assicurazioni S.p.A. – compagnia assicuratrice del responsabile di un sinistro stradale che aveva coinvolto P.V., assicurata dalla D.A.S. per le spese legali – nonostante la manifesta infondatezza della pretesa monitoria.

Interposto gravame dalla società soccombente, la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 13 febbraio 2013, in riforma della sentenza impugnata, ritenuta la legittimazione attiva della D.A.S. e riconosciuta la responsabilità dell’Avv. R., lo condannava alla restituzione in favore della società appellante della somma di Euro 7.849,83, percepita a titolo di compenso professionale, oltre interessi legali e spese di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso la suddetta decisione l’Avv. R. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con un unico motivo la D.A.S..

L’Avv. R. ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va esaminato il ricorso incidentale con il quale la D.A.S., con un unico motivo, denuncia “violazione o falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver considerato tardiva l’eccezione di carenza di legittimazione passiva ex adverso sollevata solo nella comparsa di risposta depositata all’udienza di prima comparizione nella quale il convenuto si costituì in giudizio”.

Il ricorso è infondato.

Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello in forza del quale la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento (ex plurimis, Cass. civ., sez. 1, 1001-2008, n. 355). Essendo dunque il difetto di legittimazione attiva o passiva rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, si palesa del tutto irrilevante la dedotta tardività della relativa eccezione.

Mette conto peraltro di rilevare che di recente, anche in riferimento alla carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, questa Corte, a sezioni unite, si è espressa nel senso della rilevabilità d’ufficio della questione (Cass. civ., sez. un., 16-02-2016, n. 2951).

2. Venendo all’esame del ricorso principale, con il primo motivo l’Avv. R. deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. nonchè dell’art. 1176 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ravvisato la legittimazione attiva della D.A.S. sulla base della documentazione in atti e, in particolare, della lettera di conferimento dell’incarico datata 26.3.2002, senza considerare che solo l’assicurata P.V. avrebbe potuto proporre l’azione di responsabilità professionale.

Il motivo è infondato.

Pur prospettando anche il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, le censure mosse alla sentenza impugnata sono nella sostanza volte ad ottenere una diversa valutazione delle circostanze di fatto acquisite al processo rispetto a quella operata dal giudice di merito e che ha indotto il medesimo a riconoscere la legittimazione ad agire della D.A.S.. In tal modo, il ricorrente tende ad ottenere il riesame del merito della controversia, mentre al giudice di legittimità è riservata solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito. La corte territoriale, con congrua motivazione, muovendo dalla distinzione – ignorata dal primo giudice – tra rapporto endoprocessuale scaturente dalla procura ad litem rilasciata dalla P. ed incarico professionale conferito dalla D.A.S. quale soggetto diverso dalla parte processuale, ha correttamente ritenuto, sulla base dell’inequivoco tenore della lettera di conferimento dell’incarico in data (OMISSIS), delle missive del (OMISSIS) afferenti all’incarico medesimo e dei rapporti successivamente intercorsi tra le parti (attestati da copiosa documentazione), che la D.A.S. fosse il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale in forza dell’incarico conferito al legale da svolgere in favore del terzo.

Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia “violazione o falsa applicazione dell’art. 1176 c.c. e dell’art. 88 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine alla responsabilità del professionista”.

Il ricorrente contesta “la ricostruzione operata dalla Corte d’Appello di Milano”, secondo cui “l’inadempimento del legale alle obbligazioni assunte per violazione del dovere di diligenza sarebbe ravvisato nel consiglio fornito dal medesimo alla signora P.V. di intraprendere procedimento monitorio per ottenere il pagamento di quanto dovuto dalla stessa per la mancata negoziazione dei n. 2 assegni circolari emessi da Toro Ass.ni per la complessiva somma di Euro 5.700,00, omettendo di rilevare come il mancato pagamento degli stessi fosse da ricondurre all’assenza della firma di traenza sul frontespizio ad opera della beneficiaria (id est, la Perri), anzichè richiedere l’emissione di nuovi titoli alla medesima compagnia assicuratrice in luogo di quelli precedentemente emessi”. Lamenta, inoltre, che “la Corte d’Appello ha altresì ritenuto inverosimile e contraddittoria la ricostruzione dei fatti operata dall’Avv. R.P., considerando erroneamente come il medesimo avesse, in un primo momento, affermato di non essere a conoscenza della reale motivazione dell’assenza del requisito formale (firma per traenza del beneficiario) per l’incasso dei titoli anzidetti – circostanza, questa, considerata smentita dalla produzione documentale in atti -, modificando poi tale versione dei fatti sostenendo la preliminare e corretta compilazione dei titoli ad opera della signora P., consegnati e prodotti completi della firma della stessa per traenza”.

Rileva questa Corte che la stessa formulazione delle censure mosse dal ricorrente rende palese come le stesse, al di là del richiamo anche all’art. 360 c.p.c., n. 3, si risolvano in una richiesta di riesame del merito della causa per il sol fatto che la decisione impugnata sia fondata su una diversa ricostruzione dei fatti difforme da quella pretesa dalla parte. Spetta, invece, in via esclusiva al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi. Questi, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre pur astrattamente possibili, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (onere, nella specie, ampiamente assolto dalla corte di appello), senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

Alla stregua delle considerazioni svolte, anche il ricorso principale deve essere quindi rigettato.

3. Stante la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, il ricorrente principale e la ricorrente incidentale sono tenuti al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2016

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