Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18611 del 13/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18611 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 23459-2017 proposto da:
A BD URRA1-11M

ASI IRA FU

ALAM, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CKSI 72, presso lo studio
dell’avv. .\NDREA SCIARMI ,LO, rappresentato e difeso dall’avv.
P11 11’R() S(;ARBI;
– ricorrente contro

NIINI ST RO 1)11 i ;I NT ERNO; .
– in tinìato avverso la sentenza n. 480/2017 della CORTI ,. D’1\PPI:,I,L0 di
ANCON A, depositata il 29/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/06/2018 dal Consigliere Dott. AN”l’ON IO
PII 71R() LAMORGESE.

Data pubblicazione: 13/07/2018

FATTI DI CAUSA
, 1,a Corte d’app(410 di Ancona, con,semenza del 29 mArzo 2017, ha
rigettato il gravame di \bdurrahim Dinder shraful Mam, cittadino
del Bangladesh, avverso l’impugnata ordinanza che aveva rigettato la
sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale. [gli

2004 a Dhaka come operaio, di essere ritornato nel proprio villaggi() di
origine nel 2006, dove aveva acquistato un terreno per costruirvi
un’abitazione; successivamente, un uomo aveva rivendicato la
proprietà del terreno, l’aveva minacciato e picchiato e,
successivamente, i suoi persecutori avevano aggredito il figlio, quindi
era scappato in I ibia e poi in Italia.
Secondo la Corte, non ricorrevano i presupposti per il
riconoscimento dello status di rifugiato, avendo lo straniero narrato
fatti di natura privata ed economica non clualificabili come persecutori,
nell’accezione di cui agli artt. 7 e 8 del digs. 251 del 2007, né indicativi
di rischio di danno grave nell’accezione dell’art. 14 del d.lgs. 251 del
2007; come risultava da fonti aggiornate, la zona del Bangladesh da cui
egli proveniva non era interessata da una situazione di conflitto o di
violenza generalizzata; non risultava che egli fosse esposto a rischi in
caso di rientro in patria, ne che vi fosse un collegamento tra l’autore
delle lesioni al figlio e colui che rivendicava la proprietà del terreno;
non ricorrevano i presupposti di vulnerabilità personale e di violazione
• ,
dei diritti fondamentali nel suo paese di origine per giustificare la
richiesta di protezione per motivi umanitari.
.\vverso cittesta sentenza la parte ha proposto ricorso per
cassazione, illustrato da memoria; il linistero dell’interno non ha
presentato controdeduzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ric. 2017 n. 23459 sez. M1 – ud. 14-06-2018
-2-

aveva riferito di essere di religione mussulmana, di aver lavorato dal

11 primo motivo, con il quale è denunciata violazione e falsa
4pplicazione de1l’ar4 1, Convenzione

ai

Ginevra del 1951„e dell’art. 2,

lett. e) del d.lgs. 251/2007, per il mancato riconoscimento dello status
di rifugiato, è inammissibile, risolvendosi in un’istanza di rivisitazione
del giudizio di fatto compiuto incensurabilmente dai giudici di merito,

ricorrente.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa
applicazione degli arti. 3 del (1.1gs. 251/2007 e 27, collima i bis del
d.lgs. n. 25 del 2008, imputandosi ai giudici di merito di non essersi
attenuti ai criteri legali per la valutazione della credibilità soggettiva
delle sue dichiarazioni.
Il motivo travisa la ratio (Iecidendi della sentenza impugnata, la (linde
ha confermato la decisione del tribunale che, pur avendo in sostanza
ritenuto attendibile il racconto, aveva escluso la sussistenza dei
presupposti legali per il riconoscimento della protezione nella triplice
forma previsa dalla legge. I”,sso è quindi inammissibile.
Con il terzo motivo, è lamentata violazione e falsa applicazione
dell’art. 14, lett. a), b), e), digs. 251/2007, non avendo ravvisato la
Corte territoriale un danno grave per il richiedente, nonostante la
situazione di conflittualità e instabilità socio-politica del Bangladesh,
idonea a intergare i presupposti della la protezione sussidiaria. Con il
quarto motivo di ricorso, è dedotta violazi(me o falsa applicazione
dell’art. 8, comma 3, cligs. 25/2008, non avendo la Corte d’,\ppello
esperito idonea attività istruttoria sulla situazione socio-politica
esistente in Bangladesh.
1;mtrambi i motivi sono inammissibili, essendo diretti a censurare un
apprezzamento di fatto che è riservato ai giudici di merito, i quali
hanno esaminato il rapporto di Amnesty International del 2015-2016
Ric. 2017 n. 23459 sez. M1 – ud. 14-06-2018
-3-

contrapponendo ad esso il diverso convincimento invocato dal

ed escluso la paventata esposizione dell’interessato a rischi per la
,propria incolumità u caso di rientro in,watria.
Con il quinto motivo, è denunciata violazione e falsa applicazione
dell’art. comma 3, digs. 27/2008, dell’art. 5, comma 6, d.lgs.
286/1990 e la nullità della sentenza impugunata, poiché la Corte

d’.\ppello, nel rigettare la domanda di protezione umanitaria, non
avrebbe esaminato l’esistenza di una situazione di vulnerabilità tale da
giustificare la protezione per motivi umanitari, anche in considerazione
dell’inserimento del ricorrente nella realtà sociale e lavorativa italiana.
Il motivo è inammissibile, essendo diretto a censurare — tra l’altro,
con un mezzo inadeguato ex art. 360, n. 3, c.p.c. — l’apprezzamento di
fatto compiuto dalla Ccnte di merito che ha escluso una situazione di
vulnerabilità, ai fini della richiesta protezione umanitaria. ;\
quest’ultimo riguardo, non può farsi leva soltanto sulla situazione di
integrazione del richiedente la protezione umanitaria nel paese di
accoglienza, avendo questa Corte (sentenza n. 4455 del 2018) chiarito
che tale situazioni dev’essere pur sempre comparata a quella del paese
di origine, nel senso che per la concessione della richiesta protezione
umanitaria il rimpatrio dovrebbe determinare la privazi(me della
titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo
ineliminabile costitutivo della dignità della persona, ciò che nella specie
è stato escluso dai giudici di merito.
Non si deve provvedere alle spese, non avendo l’intimato svolto
attività difensiva; non è ammesso il raddoppio del contributo unificato,
essendo il ricorrente stato in -irriesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
,a(5)1-te dichiara il ricorso inammissibile.
Roma, 14 giugno 20 1 8.
Il Presidente
Ric. 2017 n. 23459 sez. M1 – ud. 14-06-2018
-4-

6.)

13tP051tAtt,iN

CANC,Fi tERIA

………….. …………
Roma , ……….
Funzionari -iudiziario

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA