Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18611 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. I, 07/09/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1030/2016 proposto da:

L.P., elettivamente domiciliato in Roma, Largo Messico n. 7,

presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo

unitamente all’avvocato Lorusso Francesco, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.N.E., Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Roma;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il ricorrente avv. L.P., che si difende in proprio e con l’avv. Lorusso Francesco, assume di impugnare l’ordinanza n. 29/2015 del 16-9-2015 dell’Ufficio di Presidenza del Tribunale di Roma, emessa nell’ambito del giudizio n. 44684/2015 R.G., con cui è stata rigettata l’istanza di ricusazione dallo stesso proposta nei confronti del Dott. C.M., magistrato in servizio presso la (OMISSIS) sezione civile del Tribunale di Roma, lamentando che quest’ultimo, designato quale giudice dell’esecuzione in relazione ad un ricorso ex art. 612 c.p.c., che, ad avviso del ricorrente, era stato erroneamente qualificato come ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., aveva già conosciuto la causa, avendo egli stesso adottato il provvedimento ai sensi dell’art. 700 c.p.c. di cui era stata chiesta l’esecuzione.

2. Avverso il suddetto provvedimento L.P. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti di d.N.E. e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che sono rimasti intimati.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso sono così rubricati: “1. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali, ex art. 360, comma 1, n. 5 su un punto decisivo della controversia. Violazione di legge: art. 51 c.p.c., n. 4; 2. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali, ex art. 360, comma 1, n. 5 su un punto decisivo della controversia. Violazione di legge: art. 51 c.p.c., n. 4; 3. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali, ex art. 360, comma 1, n. 5 su un punto decisivo della controversia. Violazione di legge: art. 53 c.p.c.; 4. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali, ex art. 360, comma 1, n. 5 su un punto decisivo della controversia. Violazione di legge: art. 53 c.p.c.; 5. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali, ex art. 360, comma 1, n. 5 su un punto decisivo della controversia”.

Con i primi due motivi il ricorrente deduce che il giudizio ex art. 612 c.p.c. non è di competenza del Giudice che ha emanato il cautelare e pertanto il Dott. C., avendo deciso il ricorso proposto ai sensi dell’art. 700 c.p.c., avrebbe dovuto astenersi. Ritiene che “l’Ufficio di Presidenza”, con il provvedimento impugnato di rigetto dell’istanza di ricusazione, abbia errato nel sussumere la fattispecie in esame in quella delle ordinanze cautelari ante causam o in corso di causa, e rileva che non sono stati esaminati gli altri motivi di ricusazione sollevati. Con i motivi terzo e quarto afferma che, ai sensi dell’art. 53 c.p.c., l’istanza di ricusazione avrebbe dovuto essere decisa dal Tribunale in composizione collegiale e non dal Presidente del Tribunale e che, in violazione del citato articolo, non era stata disposta l’audizione del giudice ricusato. Con il quinto motivo il ricorrente ritiene “di dover sollevare questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3,24,104 e 111 Cost.” della disciplina processuale di cui agli artt. 53 e 54 c.p.c..

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, “l’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione non è impugnabile con il ricorso straordinario per Cassazione: essa infatti, pur avendo natura decisoria – atteso che decide su un’istanza diretta a far valere concretamente l’imparzialità del giudice, la quale costituisce non soltanto un interesse generale dell’amministrazione della giustizia, ma anche, se non soprattutto, un diritto soggettivo della parte (e ciò alla luce sia dell’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, sia del nuovo testo dell’art. 111 Cost.), – manca tuttavia del necessario carattere della definitività, in quanto la non impugnabilità “ex se” dell’ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) “iudex suspectus”, l’eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusato convertendosi in motivo di nullità dell’attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa. Nè, a sostegno della ammissibilità del ricorso straordinario (che al più consentirebbe, peraltro, esclusivamente un controllo formale di legalità della detta ordinanza), può farsi questione circa la presunta inidoneità del diverso mezzo di riesame posticipato a tutelare il diritto ad un giudice imparziale (sul rilievo che tale diritto verrebbe a realizzarsi soltanto nel secondo grado di giudizio, non ricorrendo – ove il giudice di appello ravvisi la causa di ricusazione esclusa nel giudizio di primo grado – alcuno dei casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.): e ciò sia perchè la ritenuta inidoneità del mezzo giuridico previsto per il riesame del provvedimento decisorio non equivale ad una assenza di rimedi tale da rendere quel provvedimento anche definitivo (agli effetti di consentirne l’impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione); sia perchè l’ipotizzata non adeguatezza del rimedio sarebbe in concreto rilevante, e quindi apprezzabile, solo nel momento in cui, essendosi in presenza di una sentenza nulla perchè emessa da una giudice trovantesi in una delle situazioni previste dall’art. 51 c.p.c., si ponga il problema della perdita di un grado di giurisdizione di merito” (così Cass. Sez. U, n. 17636/2003; Cass. n. 1932/2015).

Nella specie, dunque, l’eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice ricusato si risolve in motivo di nullità dell’attività svolta dal giudice stesso e, quindi, di gravame della sentenza da lui emessa, in base ai principi suesposti, e il provvedimento di rigetto dell’istanza di ricusazione non è impugnabile ai sensi dell’art. 111 Cost..

L’inammissibilità del gravame preclude l’esame di ogni questione, compresa quella di legittimità costituzionale.

3. Nulla deve disporsi circa le spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione dell’intimata.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

5. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

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