Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18610 del 22/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 22/09/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 22/09/2016), n.18610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20568/2013 proposto da:

B.C.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 8, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

CRISCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO

ERCOLE CRESPI, EZIO CRESPI giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.P., V.L., V.C., elettivamente domiciliati

in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ &

ASSOCIATI SRL, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCO

SCROSATI, FABRIZIO CHIANELLI, giusta procura speciale a margine del

controricorrente;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1152/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

udito l’Avvocato FRANCESCO CRISCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, in accoglimento della domanda formulata da G.P., V.L. e V.C., nei confronti di B.C.R. condannò quest’ultimo al pagamento della somma di Euro 70.054,50 quali danni subiti per la negligente condotta professionale del convenuto in ordine ad adempimenti fiscali inerenti alla successione ereditaria di cui avevano beneficiato le attrici.

La corte di appello di Milano, adita dal professionista, previa rinnovazione della ctu svolta in primo grado per l’accertamento della responsabilità, ha confermato la decisione del tribunale.

Ha presentato ricorso per Cassazione B.C.R. affidandosi a due motivi illustrati in memoria.

G.P., V.L. e V.C. hanno presentato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione della L. n. 154 del 1988, art. 12, dell’art. 2236 c.c., nonchè omesso esame circa la non imputabilità al ricorrente della condotta contestata, ossia della mancata consegna di documenti richiesti dall’Agenzia delle entrate ai fini di regolarizzazione della dichiarazione di successione presentata, assumendo come non spettasse al professionista tale incombente e perciò l’erronea applicazione delle norme sulla responsabilità in seguito anche all’illogica valutazione delle criticabili considerazioni svolte dal ctu.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2697, 1223 e 1227 c.c., nonchè art. 116 c.p.c., assumendo come agli atti sia mancata la prova del danno asseritamente subito dalle resistenti, sulle quali gravava il relativo onere, avendo, peraltro, il ctu svolto anche sul punto considerazioni erronee incuranti dell’efficienza causale alla determinazione del danno finale delle condotte di altri professionisti e delle parti resistenti.

3. Il ricorso è inammissibile. Quanto alla violazione della L. n. 154 del 1988, art. 12, è sufficiente osservare, come, contrariamente all’assunto di parte ricorrente, la procedura di natura fiscale stabilita in detta norma non risulta correttamente portata a termine per negligenza professionale del professionista all’uopo incaricato, giacchè, come emerge dalla dichiarazione di successione allegata agli atti dei procedimenti di merito, il contribuente manifestò la volontà di avvalersi della norma citata, rendendosi così necessaria la documentazione integrativa imposta dalla legge e in realtà, nel caso di specie, non depositata (per come accertato nei gradi di merito con giudizio di fatto non più sindacabile in questa sede).

4. Più in generale deve osservarsi che l’intero ricorso pur essendo prospettato come una critica alla sentenza pronunciata dalla corte di appello, si risolve in una dettagliata serie di contestazioni alla consulenza tecnica di ufficio depositata agli atti e su cui è stata basata la decisione oggi impugnata.

In tal modo il ricorso assume un oggetto diverso da quello tipico ed esclusivamente consentito dalla legge. La critica svolta nel merito dei risultati della consulenza tecnica, in quanto di merito, non può essere presa in considerazione alcuna nel giudizio di cassazione. Nè può ritenersi ammissibile contestare la sentenza di appello per la sua condivisione, peraltro, ritenuta acritica nel ricorso, alle conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico di ufficio.

Ciò che, infatti, nel ricorso non emerge è la specifica critica rivolta all’errore di diritto o al vizio di motivazione, quale omesso esame di un fatto decisivo, eventualmente contenuti nella sentenza di appello. Quest’ultima è, invece, criticata esclusivamente per aver condiviso le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, effettivamente sottoposte a critica nel ricorso.

Pertanto, escludendo dall’esame di questa corte, perchè inammissibili, le critiche alla relazione tecnica, nulla resta sottoposto alla valutazione con riguardo a specifiche contestazioni mosse, in via autonoma, alla sentenza.

5. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione a controparte delle spese del giudizio di cassazione, liquidate il Euro 5.000,00, di cui Euro 200 per spese, oltre accessori di legge, IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA