Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18610 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18610 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

ORDINANZA
SUI ricorso 22031-2017 proposto da:
NI( RICISSE

NIBIThLI, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA G\ \JOUR, preso la CORTE 1)1 LASSAZIONI ,,,
rappresentato e difeso dall’avv. NANI() GRANDE;
– ricorrente contro
NIIN ISTVRO DFLL’INTKRNO;
– intimato avverso la sentenza n. 534/2017 della CORTI;, D’APP1 ,11,0 di B.\ R1,
depositata il 08/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata clel 14/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PILIRO L ANIORGNSV.

FATTI DI CAUSA

Data pubblicazione: 13/07/2018

1,a Corte d’appello di Bari, con sentenza dell’8 maggio 2017, ha
rigettato il gravame di Moricisse„Pembele, eittadina,del Mali, avverso ,
l’impugnata ordinanza che aveva rigettato la sua domanda di
riconoscimento della protezione internazionale. Vgli aveva riferito di
essere musulmano di etnia Khassonke, di avere lavorato come

schiavitù al quale sarebbe stato assoggettato da una famiglia potente
del suo villaggio, i Cissoko, i quali gli avrebbero ordinato di occuparsi
delle loro mucche senza retribuzione e lo avrebbero minacciato che se
si fosse opposto lo avrebbero picchiato.
I,a Corte ha ritenuto che, pur essendo il racconto non inverosimile,
la situazione descritta non configurasse schiavitù, intesa come
asso ggettamcnto continuo al controllo) altrui, ma rivelasse piuttosto
una suddivisione della società in classi che non assurgeva a gravità tale
da determinare una persecuzione nei suoi confronti, tale da giustificare
la protezione richiesta ai fini del riconoscimento dello status di
rifugiato; inoltre, egli non aveva fornito elementi concreti sulle
conseguenze di un rifiuto agli ordini dei Cissoko, avendo riferito di
avere soltanto sentito dire di violenze verso un contadino del villaggio
che si era sottratto a quegli ordini; non sussisteva un rischio
individualizzato ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria,
poiché la z(ma (IKayes) di provenienza dell’interessato non era
caratterizzata da violenza indiscriminata, nel senso di esposizione a
rischi per la sola presenza in quel territorio; né poteva essere
riconosciuta la protezione umanitafia, in mancanza di allegazioni di
fatto indicative di una situazione di vulnerabilità o di imperative ragioni
di salute.

Ric. 2017 n. 22031 sez. M1 – ud. 14-06-2018
-2-

pastore di mucche, di avere lasciato il Mali per non subire lo stato di

vverso questa sentenza l’interessato ha proposto ricorso per
cassazione; 4J

deFinterno non ,ha presentato

Ministero

C( n trod ed uzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione degli arti.

per avere ritenuto non provate le conseguenze pregiudizievoli derivanti
dalla lamentata riduzione in schiavitù e per non avere considerato
l’attenuazione dell’onere probatorio previsto dalla legge in materia.
Il motivo è inammissibile. Nsso censura un apprezzamono di fatto,
qual è quello incensurabilmentc compiuto dai giudici di merito, circa la
sussistenza dei presupposti di fatto del riconoscimento della
protezione internazionale. Esso è inoltre privo di specificità perché, a
fronte dell’ipotizzato rischio di riduzione’ in schiavitù, il ricorrente non
ha neppure allegato di avere chiesto protezione alle autorità del suo
paese o di non 2iverla potuta chiedere.
Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato violazúme e falsa
applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 241/2007, per avere erroneamente
valutato il rischio di danno grave con riferimento alla zona di
provenienza.
Il motivo è inammissibile, censurando l’apprezzamento di fatto, non
revisionabile in questa sede, con il quale i giudici di merito hanno
espressamente escluso l’esistenza di rischi nella regione di provenienza..
Tale valutazione è coerente

C011

il principio secondo cui l’esistenza di

un conflitto armato interno può giustificare la concessione della
protezione sussidiaria soltanto nella misura in cui si ritenga
eccezionalmente clic gli scontri tra le forze governative di tino Stato e
uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine
di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del
Ric. 2017 n. 22031 sez. M1 – ud. 14-06-2018
-3-

3, comma 5, del d.lgs. n. 251/2007 e 8, comma 3, del digs. n. 25/2008,

richiedente la protezione sussidiaria a motivo del fatto che il grado di
violenza indisq-iminata raggiunga,un livello talment, elevato da far
sussistere fondati motivi per ritenere che un civile correrebbe un
rischio effettivo per la sua sola presenza sul territorio se rinviato “nel
paese in questione O, se del caso, nella regione in questione” (Corte

Inammissibile e anche il terzo motivo, circa il mancato
riconoscimento della protezione per motivi umanitari, sia perché
censura apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, sia perché
suppone come ancora esistente il controllo di legittimità sulla
motivazione della sentenza, essendo invece denunciabile, a norma del
novellato art. 360 n. 5 c.p.c., soltanto l’omesso esame di un fatto
decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass., sez. un.,
n. 8053/2014, n. 8054/2014).
Non si deve provvedere sulle spese, non avendo l’intimato svolto
attività difensiva.

P.Q.M.
,a Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Doppio contributo a carico del ricorrente come per legge.
Roma, 14 giugno 2018.

Il Prpesid ‘me

DEPOSITrO IN CANCELLERIA
Roma,_

U

LUG

7:

. …….. ——————

li Funzionari

• Io

giusto UE, 30 gennaio 2014, C-285/12, p. 30).

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