Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18610 del 10/08/2010
Cassazione civile sez. II, 10/08/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18610
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace
di Sarzana con ordinanza n. 933/07 R.G.A.C., depositata il 22/07/08,
nel procedimento pendente tra:
C.P.;
PREFETTURA DI LA SPEZIA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/06/2010 dal Presidente Relatore Dott. SETTIMJ Giovanni;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Consigliere designato ex art. 377 c.p.c. ha predisposto la seguente relazione:
“1. Il Giudice di Pace di SARZANA ha proposto regolamento di competenza d’ufficio con ordinanza depositata il 22 luglio 2008 nel procedimento Rg.n. 933/2007, avente ad oggetto opposizione ad ordinanze ingiunzioni, prot. 298 e 299 del 2007 C.d.S., emesse dalla Prefettura de La Spezia in data 9 giugno 2007 nei confronti di C.P..
2. – In fatto il giudice remittente osserva quanto segue.
“In data 18 luglio 2007 il signor C.P. – tramite il proprio legale di fiducia avv. Alessandro Pontremoli del Foro della Spezia – proponeva ricorso (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 205 – C.d.s) avverso Ordinanze ingiuzione n. 298 e n. 299 del 2007, emesse dalla Prefettura della Spezia in data 09 giugno 2007 relative a processo verbale di contestazione n. (OMISSIS) (Serie (OMISSIS)) e n. (OMISSIS) (Serie (OMISSIS)) della Regione Carabinieri Liguria – Stazione di Bolano (SP) del 24 gennaio 2007 successivi ad accertamenti eseguiti a seguito di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS).
Tale procedimento era stato gia’ proposto innanzi al Giudice di Pace della Spezia, il quale, in data 17 luglio 2007, dichiarava la propria incompetenza per territorio concedendo 60 giorni, dal 17 luglio 2007, per la riassunzione al Giudice di Pace di Sarzana (Sp).
Riassunto il giudizio, in data 18 luglio 2008, il procedimento veniva assegnato alla Dott.ssa T.F. la quale – previa sospensione degli atti impugnati – fissava udienza per il giorno 28 marzo 2008, in cui compariva, per il ricorrente, l’avv. Pontremoli sottolineando che tale procedimento era gia’ stato presentato al Giudice di Pace della Spezia il quale aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale. Nessuno era comparso per la Prefettura della Spezia che, tuttavia, faceva pervenire note difensive eccependo l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Sarzana”.
3. Il G.d.P. afferma che “le violazioni che hanno dato origine all’ordinanze ingiunzione impugnate sono state accertate presso gli Uffici dei Carabinieri della Stazione di Bolano, ma sono state commesse nel Comune di (OMISSIS), che ricade nella competenza territoriale del Giudice di Pace della Spezia”.
Trattandosi di un’ipotesi di competenza funzionale inderogabile la competenza nel trattare l’opposizione in questione spettava al Giudice di Pace di La Spezia.
4. Introdotto procedimento ex art. 375 c.p.c., in camera di consiglio veniva disposta l’acquisizione della prova dell’avvenuta comunicazione dell’ordinanza del Giudice di Pace alla Prefettura di La Spezia, prova acquisita.
5. All’esito del nuovo esame, occorre osservare quanto segue.
5.1 – Il ricorso e’ ammissibile in relazione al principio gia’ affermato da questa Corte con ordinanza n. 5843 del 16/03/2006, secondo il quale: “Il regolamento di competenza d’ufficio puo’ essere richiesto anche dal giudice di pace, in quanto l’art. 46 c.p.c. rende inapplicabili al giudizio davanti a tale giudice solo le norme concernenti il regolamento ad istanza di parte, ossia gli artt. 42 (riguardante il regolamento necessario di competenza) e 43 (concernente il regolamento facoltativo di competenza) dello stesso codice, senza far riferimento al regolamento d’ufficio di cui al successivo art. 45”.
5.2 – Il proposto regolamento appare fondato in relazione al principio gia’ piu’ volte affermato da questa Corte (vedi tra le tante Sez. 1, Sentenza n. 10917 del 11/07/2003) secondo il quale “In tema di sanzioni amministrative ed ai fini della individuazione dell’autorita’ amministrativa e del giudice rispettivamente competenti, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare la sanzione (art. 17) e a decidere sulla conseguente opposizione (art. 22), il luogo della commissione dell’illecito e’ da reputarsi coincidente con il luogo dell’accertamento in relazione al presumibile perfezionarsi dell’infrazione nel posto in cui ne vengano acclarati gli elementi costitutivi, ovvero venga constatata parte della condotta attiva o passiva del trasgressore in se’ idonea ad integrare contegno sanzionatile. L’operativita’ di detta presunzione deve tuttavia essere esclusa, per assenza della base logica su cui riposa, quando la stessa imputazione indichi un luogo della commissione del fatto diverso da quello dell’accertamento, relegando questo a mero luogo del reperimento delle prove di un illecito commesso altrove”.
Nel caso in questione, la violazione fu commessa, come risulta pacifico, nel Comune di (OMISSIS) (nella competenza territoriale del Giudice di Pace di La Spezia), dove furono ovviamente svolti gli iniziali accertamenti (si trattava di un sinistro stradale), poi evidentemente completati presso gli Uffici dei Carabinieri della Stazione di Bolano, Comune che rientra nel territorio del Giudice di Pace di Sarzana.
Di conseguenza la competenza territoriale andava individuata nel Giudice di Pace di La Spezia”.
Il Collegio condivide le considerazioni svolte dal Consigliere designato e la conclusione cui e’ pervenuto recepite anche dal P.G. in adunanza.
Il giudizio andra’, pertanto, riassunto innanzi al G.d.P. de La Spezia nei termini di legge.
Le parti non avendo partecipato alla presente fase del giudizio, non v’ha luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie l’istanza e dichiara la competenza del G.d.P. de La Spezia innanzi al quale dispone che il giudizio venga riassunto nei termini di legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010