Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18610 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. I, 07/09/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8032/2017 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Anapo n. 20,

presso lo studio dell’avvocato Rizzo Carla, rappresentato e difeso

dall’avvocato Biagiotti Paolo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Sindaco del Comune di Gallicano, quale Ufficiale del Governo delegato

allo stato civile, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, del 08/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2020 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

De Renzis Luisa, che si riporta alla requisitoria scritta già

depositata e chiede il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Carla Rizzo, con delega orale,

che si riporta ed insiste per l’accoglimento.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.R., cittadino (OMISSIS), mentre era detenuto, in espiazione di pena definitiva, presso la casa circondariale di (OMISSIS), riceveva, in data 22-9-2015, la notifica del decreto di conferimento della cittadinanza italiana ai sensi della L. n. 91 del 1992, art. 9, lett. f), emesso con D.P.R. 21 maggio 2015.

Con ricorso proposto ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, artt. 95 e 96 il B. impugnava avanti al Tribunale di Lucca il provvedimento dell’Ufficiale dello Stato civile, Sindaco del Comune di Gallicano, con cui gli veniva comunicato che non poteva essere ammesso a prestare giuramento ai sensi della L. n. 91 del 1992, art. 10 come da sua richiesta inoltrata con pec del 16-2-2016, per non aver egli più il requisito della residenza legale in Italia.

2. Il Tribunale di Lucca rigettava il suddetto ricorso e con decreto n. 172/2017, pubblicato l’8-2-2017, la Corte d’appello di Firenze respingeva il reclamo. La Corte territoriale rilevava che, alla data della richiesta del reclamante di prestare giuramento, egli aveva perso il requisito della legale residenza nel territorio dello Stato, a seguito di provvedimento di revoca della carta di soggiorno emesso in data 19-1-2015 e notificatogli il 3-8-2015, passato in cosa giudicata per mancata opposizione dell’interessato. La Corte d’appello affermava che il presupposto giuridico della contestazione svolta dal reclamante era fondato sulla immediata efficacia esecutiva del provvedimento presidenziale di concessione della cittadinanza, e, dunque, sulla natura di condizione risolutiva del giuramento richiesto all’Ufficiale di Stato civile e dal medesimo rifiutato. La Corte territoriale riteneva, invece, che, in base al chiaro tenore letterale della L. n. 91 del 1992, art. 10, comma 1 dovesse escludersi l’efficacia del decreto fino al momento della prestazione del giuramento. Atteso l’esplicito tenore del D.P.R. n. 572 del 1993, art. 4, comma 7, ovvero del regolamento di esecuzione della L. n. 91 del 1992, l’Ufficiale dello Stato Civile era tenuto a verificare la persistenza del requisito della legale residenza nel territorio dello Stato e, ove esso fosse risultato non più sussistente, come nella specie, era tenuto a rifiutare il giuramento, quale implicita, ma necessaria conseguenza della verifica negativa del presupposto. Secondo la Corte d’appello, pur in assenza di esplicita previsione legislativa del diniego per l’ipotesi di mancanza di un requisito, la doverosità del medesimo diniego può ritenersi implicita logicamente, atteso che il giuramento è ammesso nel ricorrere dei requisiti, che non erano più sussistenti in quel momento. In tale ottica, aggiungeva la Corte territoriale, l’Ufficiale dello Stato civile neppure aveva sindacato il provvedimento presidenziale, ma si era limitato a verificare la mancanza attuale del requisito, secondo la previsione di legge. Infine la Corte territoriale richiamava la giurisprudenza di questa Corte in ipotesi, che riteneva analoga, di procedimento a formazione progressiva (Cass. n. 22307/2013), con riferimento al diritto di ricongiungimento del familiare dello straniero regolarmente soggiornante in Italia.

3. Avverso questo provvedimento B.R. propone ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., affidato a due motivi, nei confronti del Sindaco del Comune di Gallicano (LU), quale ufficiale di Stato Civile, costituito con controricorso.

4. Con ordinanza interlocutoria di questa Corte depositata il 24/1/2020 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, ritenute le questioni oggetto dei motivi di ricorso meritevoli di approfondimento e di rilievo nomofilattico.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione di norma di legge (L. n. 91 del 1992, art. 10 e D.P.R. 10 dicembre 1993, n. 572, art. 7 in relazione all’art. 111 Cost., n. 7 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Ad avviso del ricorrente, il decreto di conferimento della cittadinanza italiana, una volta emesso, non può essere revocato poichè da esso deriva la concessione in favore dell’interessato dello status di cittadino. Il giuramento previsto dalla L. n. 91 del 1992, art. 10 si configura come un adempimento che integra l’efficacia del decreto di concessione, senza che l’Ufficiale dello Stato Civile partecipi al perfezionamento della fattispecie costitutiva dello status, essendo, invece, egli obbligato alla raccolta del giuramento. Richiama, a sostegno della propria prospettazione, giurisprudenza di merito e giurisprudenza amministrativa (decreto del Tribunale di Crotone del 26-3-2010; Cons. Stato 3-10-2007 n. 5103 e 20-10-2004 n. 9374) e censura il decreto impugnato per la violazione degli articoli indicati in rubrica, precisando di aver, peraltro, ottenuto in data 15-3-2017 il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione di norma di legge: L. n. 91 del 1992, artt. 9 e 10 del D.P.R. 10 dicembre 1993, n. 572, art. 4, comma 7 e art. 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 54 e D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, in relazione all’art. 111 Cost., n. 7 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Deduce che l’Ufficiale dello Stato civile ha opposto il diniego alla ricezione del giuramento per essere venuto meno, a seguito di pregressa revoca del permesso di soggiorno, il requisito della permanenza legale in Italia, richiesto fino alla data del giuramento dal D.P.R. n. 572 del 1993, art. 4, comma 7. Rileva che, secondo la circolare del Ministero dell’Interno dell’11-2-1992, qualora si sia verificata la perdita di una delle condizioni previste dalla L. n. 91 del 1992, artt. 5 e 9 gli organi partecipanti all’istruttoria devono segnalarlo al Ministero restituendo il decreto di conferimento, ove ne siano già in possesso. Ad avviso del ricorrente, dopo l’adozione del decreto di conferimento della cittadinanza e la notifica del provvedimento all’interessato, l’iter istruttorio è da considerarsi definitivamente concluso. Alla data in cui il B. aveva ricevuto la notifica della revoca del permesso di soggiorno (3-8-2015), era già stato adottato il decreto di conferimento della cittadinanza (21 maggio 2015), pur se notificatogli in data 22-9-2015, e non era più possibile alcun sindacato di merito o nuova istruttoria, nè in ogni caso detto sindacato era consentito all’Ufficiale dello Stato civile, privo di ogni potere istruttorio e decisorio al riguardo.

Rileva, infine, il ricorrente che non è pertinente il richiamo di cui al decreto impugnato alla sentenza di questa Corte n. 22307/2013, atteso che in quell’ipotesi le valutazioni accertative della Questura e dello Sportello Unico sono seguite dagli accertamenti della rappresentanza diplomatica, mentre, nel caso di specie, l’Ufficiale dello Stato civile non partecipa al perfezionamento della fattispecie costitutiva di conferimento della cittadinanza.

3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

3.1. La scansione temporale dei fatti di rilevanza, come accertata dalla Corte territoriale, è la seguente: (i) in data 3 agosto 2015 il ricorrente, mentre era detenuto presso la casa circondariale di (OMISSIS) in espiazione di pena definitiva, riceveva la notifica del decreto con cui il Questore di Lucca aveva revocato il permesso di soggiorno del 19 gennaio 2015; (ii) in data 22-9-2015 il ricorrente riceveva la notifica del decreto di conferimento della cittadinanza italiana, emesso con D.P.R. 21 maggio 2015 ai sensi della L. n. 91 del 1992, art. 9, lett. f); (iii) con pec del 16-2-2015 il B. chiedeva all’Ufficiale di stato civile del Comune di Gallicano un appuntamento per prestare il giuramento prescritto dalla L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 10; (iv) l’Ufficiale di Stato civile rispondeva di non poter ricevere il predetto giuramento, non avendo più il richiedente la residenza legale in Italia, stante la sopravvenuta revoca del permesso di soggiorno disposta dal Questore di Lucca.

3.2. Occorre altresì premettere che la fattispecie di cui alla L. n. 91 del 1990, art. 9, lett. f) in relazione alla quale è stato emesso il D.P.R. notificato al B., è quella di acquisto della cittadinanza per residenza legale ultradecennale nel territorio italiano. L’art. 9 citato disciplina, infatti, le ipotesi in cui la cittadinanza italiana può essere concessa per naturalizzazione allo straniero residente legalmente nel territorio italiano per un periodo minimo, variabile in relazione alle qualità o agli status posseduti. Nella casistica disciplinata dall’art. 9, dunque, il requisito oggettivo, indispensabile e prodromico all’avvio della complessa procedura di conferimento della cittadinanza, è la residenza legale, che è tale se il naturalizzando è in possesso di valido titolo di soggiorno ed è iscritto nei registri anagrafici (D.P.R. n. 572 del 1993, art. 1), per la durata continuativa minima prevista per ciascuna delle ipotesi considerate dalla norma. In presenza, per quel che qui interessa, del suddetto requisito, di seguito il procedimento finalizzato alla concessione del decreto di naturalizzazione, che è provvedimento discrezionale di alta amministrazione, si svolge mediante complessa valutazione anche della conformità all’interesse pubblico del provvedimento adottando, assumendo, così, particolare rilievo la complessiva condotta tenuta dall’interessato, il livello di integrazione nel tessuto sociale, l’attività lavorativa e l’assolvimento dei correlati obblighi fiscali, il suo reale radicamento al territorio, i legami familiari. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la complessiva condotta del naturalizzando deve mostrare, indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento e la relativa disamina richiede, da parte dell’Amministrazione competente, una bilanciata ponderazione di ogni dato rilevante (cfr. da ultimo Cons. Stato Sez. III n. 1837/2019).

L’adozione del decreto di conferimento della cittadinanza, di per sè sola, non determina immediatamente in capo allo straniero l’acquisizione dello status di cittadino italiano, come di seguito approfonditamente si dirà. Il procedimento ha, infatti, natura complessa a formazione progressiva e la sua scansione in più fasi distinte – la prima limitata all’accertamento dei requisiti legali e oggettivi in assenza dei quali il procedimento non può prendere avvio, la seconda, connotata da ampia discrezionalità nei termini di cui si è detto, che si conclude con l’adozione del decreto di conferimento della cittadinanza, e la terza, che si protrae fino alla prestazione del giuramento di fedeltà – è di dirimente rilevanza nel caso di specie, al fine di stabilire in quale momento il procedimento stesso possa ritenersi definitivamente concluso e se e quale possa essere l’incidenza di sopravvenienze nella terza fase di cui si è appena detto.

3.3. Ciò posto, le questioni all’esame di questa Corte concernono, specificamente, la natura e la funzione dell’adempimento del giuramento di fedeltà, prescritto dalla L. n. 91 del 1992, art. 10 in relazione al perfezionarsi della fattispecie di acquisto della cittadinanza e, di conseguenza, in relazione alla necessità o meno della verifica, da parte dell’Ufficiale dello Stato Civile, circa la permanenza del requisito della residenza legale del naturalizzando fino a quando il giuramento non venga prestato.

Il ricorrente, nel censurare il provvedimento impugnato, sostiene, in buona sostanza, che la mancata prestazione del giuramento di fedeltà si ponga come una sorta di condizione risolutiva rispetto ad una fattispecie già perfezionatasi, ossia come un adempimento meramente formale e collegato solo a fatto dell’interessato, nel senso che quest’ultimo deve prestarlo entro sei mesi, senza che possano venire più in discussione, e in valutazione, i requisiti già accertati. Ad avviso del ricorrente, infatti, con l’adozione del D.P.R. di conferimento della cittadinanza è stato definitivamente accertato il suo status di cittadino italiano e non è consentito all’Ufficiale dello Stato civile alcun sindacato su quel provvedimento e alcun controllo sulla sussistenza dei requisiti, in particolare sulla sua ininterrotta residenza legale in Italia per oltre un decennio.

3.4. Ritiene il Collegio che le censure siano prive di fondamento, in base all’interpretazione, letterale, sistematica e conforme alla ratio ispiratrice, della normativa di riferimento, da cui occorre partire per la disamina delle questioni.

La L. n. 91 del 1992 prevede, all’art. 10, che “il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato” e, all’art. 15, che “l’acquisto della cittadinanza ha effetto dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e formalità richieste”. Il D.P.R. n. 572 del 1993, art. 4, comma 7, (regolamento di esecuzione della L. n. 91 del 1992) dispone che “le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui alla L. n. 91 del 1992, art. 9 devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui alla L. n. 91 del 1992, art. 10. “Il D.P.R. n. 396 del 2000, in materia di stato civile, all’art. 27 ribadisce che “l’acquisto della cittadinanza italiana ha effetto dal giorno successivo a quello in cui è stato prestato il giuramento, ai sensi di quanto disposto dalla L. 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 10 e 15” e prevede, all’art. 25, che “l’ufficiale dello Stato civile non può trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima non è stato prestato il giuramento prescritto dalla L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 10”.

Dal tenore letterale, chiaro ed inequivocabile, di tutti i citati articoli è dato evincere che solo con la prestazione del giuramento acquista efficacia, ex nunc, il decreto di conferimento della cittadinanza. Ne consegue, ulteriormente e necessariamente, che il relativo procedimento, da qualificare, perciò, di natura complessa a formazione progressiva, non è concluso fino a quando non interviene quell’adempimento. Nell’ambito del procedimento, il giuramento di fedeltà si pone come requisito di efficacia sicuramente non riconducibile alla nozione della “condizione” civilisticamente intesa, dato che è “condizione legale”, imposta dalla legge, mancando, infatti, della connotazione della retroattività, sicchè, più propriamente, va qualificato come un elemento essenziale della fattispecie procedimentale, da cui consegue in capo al naturalizzando l’acquisizione dello status di cittadino italiano, non essendosi verificato, prima del giuramento, quell’effetto costitutivo.

In altri termini, il giuramento si colloca, all’interno del procedimento non ancora definito, quale indispensabile requisito integrativo della fattispecie costitutiva dello status di cittadino italiano, salvo che nell’ipotesi di soggetto incapace, come statuito della Corte Cost. con la sentenza n. 258/2017. Il Giudice delle leggi, scrutinando quella particolare fattispecie, per quel che qui interessa, non solo ha affermato che l’acquisizione dello status di cittadino non può avvenire ove non venga prestato il giuramento di fedeltà, ma ne ha anche rimarcato la fondamentale importanza giuridica e morale, richiamando l’art. 54 Cost., comma 1, che impone al cittadino il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi e che trova concreta espressione, per lo straniero, proprio nella prestazione del giuramento, manifestazione solenne di adesione ai valori repubblicani, all’esito della quale lo straniero entra a fra parte della comunità dei cittadini italiani, con i diritti e doveri che ne derivano.

Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: “Il giuramento di fedeltà, previsto dalla L. n. 91 del 1991, art. 10 è requisito integrativo della fattispecie procedimentale attributiva allo straniero dello status di cittadino italiano, che non è conclusa fino a quando non interviene la prestazione del giuramento stesso, producendosi solo a partire da tale momento, ex nunc, l’efficacia costitutiva del D.P.R. di conferimento della cittadinanza italiana”.

3.5. Occorre ora stabilire, interpretando le norme citate, se le condizioni previste per la presentazione dell’istanza (nella specie residenza legale in Italia alla data della domanda e da oltre 10 anni) debbano permanere sino alla data di prestazione del giuramento e, quindi, se l’ufficiale dello Stato Civile debba rifiutare, ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 7 di ricevere la prestazione del giuramento del naturalizzando, in quanto adempimento in contrasto con l’ordinamento, qualora i requisiti siano venuti meno al momento della prestazione del giuramento. Il D.P.R. n. 572 del 1993, art. 4, comma 7, facendo riferimento alle sole ipotesi di acquisto della cittadinanza previste dalla L. n. 91 del 1992, art. 9 (residenza legale nel territorio italiano per un periodo variabile in relazione alle qualità o agli status posseduti dal naturalizzando), espressamente e chiaramente prevede che “le condizioni previste per la presentazione dell’istanza” debbano permanere sino alla data di prestazione del giuramento.

Ritiene il Collegio che si tratti di una disposizione esplicativa di quanto previsto dalla L. n. 91 del 1992, artt. 10 e 15 coerente con la ricostruzione normativa del procedimento complesso a formazione progressiva di cui si è detto, nel cui ambito, cioè, il giuramento di fedeltà si colloca come indispensabile elemento integrativo della fattispecie costitutiva dello status di cittadino italiano, che non si perfeziona fino a quando non “sono adempiute le condizioni e formalità richieste” (così il citato art. 15). D’altronde la funzione di dettare norme specifiche per la corretta attuazione della legge e di meglio precisare il contenuto della legge è quella tipica dei regolamenti di esecuzione, quale è, per l’appunto, il D.P.R. n. 572 del 1993 rispetto alla L. n. 91 del 1992.

Resta da aggiungere che il D.P.R. n. 572 del 1993, art. 4, comma 7, non può ritenersi abrogato dal D.P.R. n. 362 del 1994, art. 8 in vigore dal 10-12-1994, considerato che l’abrogazione è disposta “limitatamente alle parti modificate con il presente regolamento”, e la modifica della disciplina sostanziale introdotta dal citato art. 4, comma 7 non si rinviene nel successivo n. 362/1994, che ha inciso essenzialmente su regole procedurali (in questo senso Tar Toscana n. 822/2016, che ha statuito la carenza di giurisdizione amministrativa sul ricorso presentato dal B. per l’impugnazione anche del provvedimento 16-2-2016 del Sindaco del Comune di Gallicano; così anche T.A.R. Lazio n. 8554/2019 e T.A.R. Lombardia n. 2429/2019).

3.6. Non può obiettarsi a tale ricostruzione che, subordinando la prestazione del giuramento di fedeltà alla verifica di permanenza del requisito di residenza legale del naturalizzando, si consentirebbe all’Ufficiale dello Stato civile la finale rivalutazione della legittimità del decreto presidenziale di conferimento, che è provvedimento altamente discrezionale.

Il sindacato dell’Ufficiale dello Stato civile è limitato, ed è stato limitato nel caso di specie, alla verifica della permanenza del requisito, in capo al naturalizzando, della residenza legale, in forza del dettato dell’art. 4, comma 7 citato, che, peraltro e come infra evidenziato, espressamente circoscrive la suddetta verifica alle sole fattispecie di acquisto di cittadinanza per residenza legale, ossia a quelle disciplinate dalla L. n. 91 del 1992, art. 9.

La delimitazione così prevista del controllo rimesso all’Ufficiale dello Stato civile, in consonanza con il dettato di cui al D.P.R. n. 396 del 2000, art. 7 permette di escludere la paventata illegittima interferenza con l’attività di alta amministrazione, che connota, invece, la fase procedimentale anteriore all’adozione del D.P.R. di conferimento della cittadinanza, nei termini precisati (p.3.2.).

Il controllo esercitato dall’Ufficiale dello Stato civile consiste, infatti, in un’attività vincolata e specifica, pur se produttiva di effetti giuridici riguardo allo status della persona nel senso precisato, che si sostanzia nel mero riscontro della perdurante sussistenza, in capo al naturalizzando, del requisito, oggettivo ed indispensabile, della continuativa residenza legale nel territorio italiano da oltre dieci anni, in assenza del quale neppure può avere avvio la procedura di conferimento della cittadinanza.

Il procedimento è scandito nelle distinte fasi precisate ed è la seconda fase, che si conclude con l’adozione del D.P.R. di conferimento della cittadinanza, ad essere caratterizzata da ampia discrezionalità, il che determina, in caso di impugnazione, la devoluzione delle relative questioni al sindacato del giudice amministrativo.

Il controllo dell’Ufficiale dello Stato civile non involge alcuna valutazione dell’interesse pubblico con i contorni, altamente discrezionali, di cui infra (p.3.2.) e, rientrando nei limiti dell’azione di cui al D.P.R. n. 396 del 2000, artt. 95 e 96 investe il mero riscontro oggettivo della corrispondenza, sempre nei ristretti confini di cui si è detto, tra la situazione giuridica del naturalizzando esistente alla data del giuramento e quella accertata nel decreto di naturalizzazione (in fattispecie diverse, ma concernenti l’azione di cui al D.P.R. n. 396 del 2000, artt. 95 e 96 cfr. Cass. n. 7530/1986; Cass. 21094/2009 e Cass. n. 13000/2019).

Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: “Nelle ipotesi di acquisto della cittadinanza previste dalla L. n. 91 del 1992, art. 9, ai sensi del D.P.R. n. 572 del 1993, art. 4, comma 7, l’Ufficiale dello Stato civile è tenuto ad esercitare attività di controllo, vincolata e specifica, circa la perdurante sussistenza, in capo al naturalizzando, del requisito della residenza legale nel territorio italiano fino al momento della prestazione del giuramento di cui alla L. n. 91 del 1992, art. 10. Qualora, a quel momento, il requisito sia venuto meno, l’Ufficiale dello Stato civile è tenuto a rifiutare, ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 7 di ricevere la prestazione del giuramento del naturalizzando, in quanto adempimento in contrasto con l’ordinamento”.

3.7. Infine, non ha rilevanza la circostanza, allegata dal ricorrente, relativa alla concessione in suo favore di permesso di soggiorno per motivi familiari nel marzo 2017. Il requisito della residenza legale nel territorio italiano in capo al ricorrente avrebbe dovuto essere sussistente nel periodo in cui egli avrebbe dovuto prestare il giuramento (semestre successivo alla notifica del D.P.R. di conferimento della cittadinanza), il che non era, come incontroverso in causa, e la residenza legale avrebbe dovuto essere continuativa. La produzione della copia del permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente in data 19-4-2018, allegata alla memoria di data 18-2-2020, non è stata effettuata ritualmente ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

4. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio possono essere interamente compensate, considerate la novità delle questioni trattate e l’assenza di precedenti.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

6. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

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