Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1861 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1861 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 31836-2007 proposto da:
BATTISTI SANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA ANICIO GALLO

3,

presso lo studio dell’avvocato

CAPONI FRANCO, rappresentato e difeso dall’avvocato
CAPONI DANIEIA giusta delega a margine;
– ricorrente contro

2013
3314

AGENZIA DELLE ENTRATE DI VELLETRI in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;

Data pubblicazione: 29/01/2014

- controricorrente

avverso la sentenza n. 284/2006 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 06/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPONI FRANCO
delega Avvocato CAPONI DANIELA che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

VALITUTTI;

RITENUTO IN FATTO.
1. A seguito dell’emissione di avvisi di rettifica e di
irrogazione di sanzioni, divenuti definitivi per omessa
impugnazione, venivano notificate dall’Ufficio a Battisti
Sandro, quale titolare dell’omonima ditta individuale,
tre cartelle di pagamento, emesse ai fini IVA per gli anni 1989, 1990 e 1991.
te dinanzi alla CTP di Roma, che rigettava il ricorso. La
CTR del Lazio, con sentenza n. 284/5/06, depositata il
6.11.06, rigettava, del pari, l’appello proposto dal Battisti, compensando le spese del giudizio.
2.1. Il giudice di seconde cure riteneva, invero, inammissibile l’impugnativa delle cartelle di pagamento effettuata dal contribuente, non per vizi propri delle
stesse, bensì per vizi degli atti impositivi a monte,
nonché inammissibile l’eccezione di decadenza dell’ Amministrazione finanziaria dall’esercizio del potere di riscossione, poiché proposta solo nel giudizio di appello.
3. Per la cassazione della sentenza n. 284/5/06 ha, quindi, proposto ricorso Battisti Sandro affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso, Battisti Sandro denuncia la violazione degli artt. 31 d.lgs. 546/92„ 101
c.p.c. e 23-24 Cost., in relazione all’art. 360 n. 4
c.p.c.
1.1. L’impugnata sentenza sarebbe, difatti, affetta da
nullità – per violazione delle disposizioni succitate dal momento che l’avviso di trattazione dell’udienza sarebbe stato notificato al contribuente appellante prima
dei trenta giorni dall’udienza stessa, previsti dal combinato disposto degli artt. 31 e 61 d.lgs. 546/92.
1.2. Assume, invero, il ricorrente che tale avviso sarebbe stato spedito al proprio difensore in data 10.7.06 e
non recapitato. L’avviso di giacenza sarebbe stato, dipoi, ricevuto dal difensore medesimo solo in data

2. Gli atti suindicati venivano impugnati dal contribuen-

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30.7.06, con la conseguenza che la compiuta giacenza si
sarebbe perfezionata il 10.8.06. Per cui, tenuto conto
della sospensione feriale, tra la notifica dell’avviso di
trattazione e l’udienza, fissata per il giorno 26.9.06,
sarebbero incorsi solo dieci giorni e non trenta.
1.3. Il motivo è inammissibile.
1.3.1. Ed invero, l’esercizio del potere di diretto esame
ce di legittimità ove sia denunciato – come nel caso di
specie – un “error in procedendo”, presuppone comunque
l’ammissibilità del motivo di censura e, quindi, il rispetto del principio di specificità e autosufficienza del
ricorso per cassazione, che deve consentire alla Corte di
effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti,
il controllo demandatogli sul corretto svolgersi dell’iter processuale. Ferma restando, in ogni caso, la possibilità di accesso agli atti processuali, ai fini
dell’eventuale ulteriore verifica circa la fondatezza
della censura proposta (cfr. Cass. 23420/11; 5036/12).
1.3.2. Ne consegue che, nel caso concreto, il Battisti
avrebbe dovuto riprodurre nel ricorso la relata di notifica dell’avviso di trattazione, che assume irritualmente
comunicato, senza il rispetto del termine di trenta giorni dall’udienza, onde consentire alla Corte di verificare se, già dall’esame del ricorso, poteva desumersi la
sussistenza della violazione processuale dedotta, ai fini
dell’ammissibilità della censura stessa.
1.3.3. Per tali ragioni, pertanto, in motivo in esame va
ritenuto inammissibile.
2. Con il secondo motivo di ricorso, Battisti Sandro denuncia la violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.
2.1. Avrebbe, invero, errato la CTR nel ritemere tardiva
l’eccezione di decadenza dell’Amministrazione dall’ esercizio del potere di riscossione, ai sensi dell’art. 17
d.P.R. 602/73, trattandosi di eccezione nuova improponibile nel giudizio di appello, laddove tale eccezione sarebbe stata proposta dal contribuente nella memoria inte-

degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudi-

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grativa ex art. 24 d.lgs. 546/92, allegata alla richiesta
di fissazione dell’udienza di trattazione. Ne sarebbe derivata, a parere del ricorrente, la nullità dell’ impugnata pronuncia, per violazione del disposto dell’art.
112 c.p.c.
2.2. Il motivo è infondato.
2.2.1. Va osservato, infatti, che nel processo tributario
mento e da quello di riscossione, non rilevabile d’ufficio in quanto rimessa alla disponibilità della parte, non
può essere eccepita dal contribuente mediante la presentazione di motivi aggiunti, in quanto l’integrazione dei
motivi di ricorso è consentita, dall’art. 24, co. 2, del
d.lgs. n. 546/92, soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad
allora non conosciuti. Ne consegue, alla luce dell’art.
57, co. 2, del d.lgs. n. 546/92 e dell’art. 345 c.p.c.,
l’inammissibilità della deduzione, effettuata per la prima volta in appello, della violazione di un termine di
decadenza sostanziale stabilito in favore del contribuente (cfr.,

ex plurimis,

Cass. 11521/04; 24970/05;

12442/11). Con l’ulteriore conseguenza che la CTR non era
affatto tenuta – contrariamente all’assunto del Battisti
– a pronunciarsi su tale eccezione, tardivamente proposta.
2.2.2. Da quanto suesposto consegue, pertanto, che la
censura in esame non può che essere disattesa.
3. Con il terzo motivo di ricorso, il Battisti denuncia
la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21
del d.lgs 546/92, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
3.1. Avrebbe, invero, errato la CTR nell’affermare che la
cartella esattoriale non sarebbe stata impugnata dal contribuente per vizi propri, ai sensi dell’art. 19 d.lgs.
546/92, ma solo contestando nel merito gli atti impositivi a monte. E difatti, a parere del ricorrente, il giudice di appello non avrebbe considerato che il Battisti
aveva impugnato l’iscrizione a ruolo dell’IVA per gli anni in contestazione, eccependone la tardività, sicchè –

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la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accerta-

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stante il disposto dell’art. 19, co. l, lett. d) d.lgs.
546/92, secondo cui sono impugnabili “il ruolo e la cartella di pagamento” – le cartelle esattoriali in contestazione sarebbero state correttamente impugnate contestando l’iscrizione a ruolo tardivamente effettuata.
3.2. Il motivo è infondato.
3.2.1. Non può – per vero – revocarsi in dubbio che con
ex art. 19 del d.lgs. n. 546/92, mentre i ruoli sono atti
interni dell’amministrazione, e come tali non impugnabili
autonum~nta i in nart(31lg. esattoriale costituisce l’atto

impositivo attraverso il quale il

contribuente assume

contezza dell’iscrizione a ruolo e í cui vizi comportano
l’illegittimità della pretesa tributaria. Ne discende che
l’impugnazione della cartella esattoriale costituisce
l’unico valido veicolo processuale per impugnare la tardività dell’iscrizione a ruolo (Cass. 1630/08; 6610/13).
3.2.2. E tuttavia, una volta accertata la tardività, in
forza del combinato disposto degli artt. 24 e 57 d.lgs.
546/92, dell’eccezione di decadenza del potere di riscossione per tardività dell’iscrizione a ruolo, proposta dal
contribuente nella memoria integrativa del giudizio di
primo grado, è evidente che l’impugnativa del contribuente avverso le cartelle di pagamento notificategli non
avrebbe potuto incentrarsi – come correttamente ritenuto
dal giudice di appello – sulle ragioni sostanziali di opposizione agli atti impositivi a monte. Tale impugnativa
avrebbe dovuto, invero, investire le cartelle medesime
per vizi loro propri, diversi dalla tardività
dell’iscrizione a ruolo ormai preclusa.
Ed invero, la cartella esattoriale, recante intimazione
di pagamento di un credito tributario avente titolo in un
precedente avviso di accertamento notificato, ed a suo
tempo non impugnato, può essere contestata innanzi agli
organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l’avviso di accertamento presupposto (Cass. 15207/00; 8704/13).

riguardo agli atti impugnabili nel processo tributario,

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3.3.3. Ne consegue che anche la censura suesposta non può
trovare accoglimento.
4. Per tutti i motivi che precedono, pertanto, il ricorso
del Battisti non può che essere rigettato.
5. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico
del ricorrente, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del
presente giudizio, che liquida in 12.000,00, oltre alle
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 26.11.2013.

La Corte Suprema di Cassazione;

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