Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1861 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. II, 28/01/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 28/01/2021), n.1861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23364/2019 proposto da:

A.E., ammesso al patrocinio a spese dello Stato e

rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Ugo Melano;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 241/2019 della Corte d’appello di Bari,

depositata il 01/02/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto da A.E., cittadino (OMISSIS), per il riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria;

– a sostegno della domanda egli ha allegato di essere cresciuto in un villaggio del Delta State e di avere lasciato la Nigeria a causa di incomprensioni e divergenze con alcuni membri del villaggio a seguito dell’incendio divampato in campagna mentre estirpava erbacce cui dava fuoco; l’incendio si propagava anche su un terreno di proprietà della comunità del villaggio e gli anziani lo avevano costretto a riti purificatori cui si era rifiutato; a causa di ciò era stato legato ad un albero ma egli era riuscito a fuggire;

– la sua domanda era stata rigettata dalla Commissione territoriale di Foggia che aveva ritenuto poco credibili le sue dichiarazioni e così pure dal Tribunale;

– successivamente l’ A. ha impugnato avanti alla Corte d’appello di Bari l’ordinanza del Tribunale, con esito tuttavia negativo;

– la corte territoriale ha ribadito la non credibilità del racconto osservando il carattere soggettivo del timore confermato dalla circostanza che i suoi continuavano a vivere nel villaggio e pertanto negava lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b), nonchè la sussistenza di violenza indiscriminata stante la situazione socio-politica del Delta State;

– negava, altresì, la protezione umanitaria argomentando la mancata allegazione di condizioni di vulnerabilità;

– la cassazione di detta sentenza è chiesta con ricorso affidato a tre motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, art. 7, lett. f), art. 8 e art. 14, comma 2, lett. c), nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere rigettato la protezione internazionale sulla base della ritenuta non credibilità del racconto del richiedente asilo senza fare ricorso al dovere di cooperazione ed all’audizione del richiedente stesso al fine di verificare la reale situazione sociopolitica della Nigeria, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), ovvero della persecuzione personale, rilevante ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato;

– il motivo è inammissibile;

– il diniego del rifugio e della protezione sussidiaria nelle forme individualizzate del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e lett. b), è fondato sull’argomentazione di non credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo e sotto questo profilo la statuizione è argomentata in conformità agli indici di credibilità soggettiva enunciati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8;

– la corte ha altresì evidenziato che il richiedente ha riferito un fatto di contrasto all’interno del villaggio e collegato al verificarsi di un incendio che non è sussumibile nelle fattispecie degli atti di persecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) ed f) e rilevanti per il riconoscimento dello status di rifugiato, nè ai sensi del cit. D.Lgs. n. 251, art. 2, lett. g) ed h) e rilevanti per la protezione sussidiaria;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, l’omesso esame della situazione socio-politica del Paese di provenienza rilevante sia ai sensi della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), sia ai fini dell’umanitaria, attesa l’insicurezza della zona di origine del richiedente; inoltre, si denuncia l’omessa pronuncia sul diritto di asilo ai sensi dell’art. 10 Cost.;

– la censura è inammissibile con riguardo ad entrambi i profili denunciati;

– con riguardo al primo, la censura attinge il merito della conclusione formulata dalla corte territoriale che aveva ritenuto non decisive le informazioni ricavate dal richiedente attraverso la consultazione del sito “(OMISSIS)” in quanto destinato ai viaggiatori italiani, mentre l’insussistenza della violenza indiscriminata quale conseguenza di conflitto interno od internazionale è stata ritenuta più attendibilmente negata attraverso altre fonti informative fra le quali quella di (OMISSIS);

– a fronte di ciò la censura del ricorrente, che deduce la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l’omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice ha tratto il suo convincimento, non assolve all’onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il motivo deve essere dichiarato inammissibile (cfr. Cass. 21932/2020; id. 22769/2920);

– con riguardo al secondo profilo la censura è parimenti inammissibile perchè il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario (cfr. Cass. 16362/2016);

– con il terzo motivo si censura la decisione di rigetto della protezione umanitaria deducendo, in particolare, l’omesso esame della documentazione medica allegata nei precedenti gradi di giudizio;

– la censura è inammissibile perchè non specifica il tenore e la rilevanza della documentazione medica richiamata, limitandosi ad allegare la circostanza delle frequenti epigastralgie associate ad addominalgie diffuse, cui il ricorrente andrebbe soggetto;

– il mezzo, da questo punto di vista, non consente di apprezzare la portata della censura e lo stesso deve rilevarsi in relazione alle violenze asseritamente subite in Libia e dalle quali non risulta essere derivata una specifica condizione di vulnerabilità non esaminata dal giudice del merito;

– atteso l’esito di tutti motivi, il ricorso va dichiarato inammissibile;

– nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA