Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1861 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2020, (ud. 29/05/2019, dep. 28/01/2020), n.1861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18906-2014 proposto da:

FATTIMENTO (OMISSIS) A RL, elettivamente domiciliato in ROMA

LUNGOTEVERE FLAMINI 22, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI

MARTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO ACCORDINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 300/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST di

MESSINA, depositata il 29/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/05/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

Fatto

RILEVATO

che:

La curatela del fallimento (OMISSIS) a r.l. impugnava la cartella di pagamento not. il 6/10/2005, emessa a seguito di controllo automatizzato del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis, in relazione al modello Unico 2001 relativa all’anno 2000;

che la commissione tributaria di Messina respingeva il ricorso. Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Curatela riproponendo sostanzialmente le difese già svolte in primo grado.

La commissione Regionale del Lazio, respingeva l’appello, confermando quindi in toto l’atto impositivo emesso.

Propone ricorso in Cassazione il contribuente affidandosi a tre motivi così sintetizzabili:

1) Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36;

2) Violazione dell’art. 112 c.p.c., anche in relazione all’art. 360 n. 4, per aver omesso di pronunciare sulla dedotta illegittimità dell’iscrizione a ruolo effettuata ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, e non con ordinario avviso di rettifica, che l’avviso era comunque necessario.

Si costituiva l’Agenzia Delle Entrate mediante controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per difetto o mancanza di motivazione della sentenza impugnata..

Tale motivo appare inammissibile nella parte in cui in modo surrettizio il ricorrente intende ottenere una nuova rivalutazione dei fatti, così come interpretati dal giudice di secondo grado non ammissibile in questa fase.

Una volta che dalla sentenza impugnata traspare il percorso argomentativo seguito (materiale peraltro oggetto di discussione), raggiungendo un risultato interpretativo logico-giuridico, laddove ha ritenuto la legittimità del recupero dell’iva illecitamente compensato, le argomentazioni del ricorrente in definitiva si traducono nella mera contrapposizione di una differente interpretazione. (v. Cass., 21/4/2016, n. 8035; Cass., 17/11/2015, n. 23516; Cass., 17/6/2013, n. 15112; Cass., 25/3/2005, n. 6478).

In definitiva l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata nell’impugnata decisione rimangono non idoneamente censurati.

Va, per altro verso, posto in rilievo come il ricorrente deduce in realtà doglianze di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053).

Il vizio di motivazione, nel caso ratione temporis applicabile, si può ravvisare nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti. Il concetto di fatto delineato dal legislatore implica un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, e non anche come nella specie la critica di aver scelto una interpretazione non conforme al diritto.

Orbene il giudice di secondo grado, uniformandosi alla decisione del giudice di primo grado ha expressis verbis ritenuto che era legittimo il recupero iva in quanto la parte nel 1997 “(aveva) riportato a credito nella dichiarazione iva 1997 per l’anno di imposta 1996 per un ammontare di lire 326.071.000, ricomparendo in mancanza della dichiarazione iva del 1998 – per l’annualità di imposta 1997 – nella dichiarazione iva 1999 per l’anno di imposta del 1998 per un ammontare di lire 332.131.000 per poi sostanzialmente scomparire nel prosieguo per mancanza delle dichiarazioni Iva o perchè non annotato” evidenziando come la mancanza della sequenza prevista dalla legge impediva la compensazione.

Trattasi di ratio decidendi che non è stata intaccata dal motivo dedotto, emergendo dunque evidente come il ricorrente in realtà inammissibilmente prospetti una rivalutazione del merito della vicenda, comportante accertamenti di fatto preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè la rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in

discussione.

Con il secondo e terzo motivo la parte deduce che il giudice non ha valutato la illegittimità della iscrizione a ruolo effettuata ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, art. 54, e non con ordinario avviso di rettifica.

Anche tale motivo è infondato. Il giudice del merito evidenziando che il credito iva utilizzato non era riscontrabile sulla base delle dichiarazioni effettuate dallo stesso contribuente ha quantomeno implicitamente ritenuto legittimo il ricorso alla procedura automatizzata.

Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’Amministrazione finanziaria provvede tra l’altro, avvalendosi di procedure automatizzate, a:

“ridurre i crediti di imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione”.

La norma prevede dunque espressamente il ricorso al controllo automatizzato anche in sede di disconoscimento dei crediti del contribuente, a condizione che i presupposti di tale disconoscimento non derivino da un’attività di natura accertativa o rettificativa, ma emergano “sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni della parte”.

Già con l’ordinanza n. 4360 del 2017 la Suprema Corte ha in proposito affermato che: “in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l’attività dell’Ufficio accertatore, correlata alla contestazione delle detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicchè è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario un previo avviso di recupero”. Invero il procedimento di controllo automatizzato dei dati è eseguito senza alcun intervento diretto degli uffici e in forza delle disposizioni di legge di cui ai ricordati art. 36 bis, e art. 54 bis, può essere attivato nei casi di errori di compilazione della dichiarazione da parte del contribuente” incoerenza della dichiarazione, eccedenze di imposta non completamente confermate dal sistema informativo (circ. n. 100/E e n. 143/E del 2000; circ. n. 34/E del 2012 e 21/E del 2013), concludendosi la procedura con un atto liquidatorio, ai fini dell’iscrizione a ruolo a titolo definitivo (vedi anche Cass. S.U. n. 17758/2016).

Orbene, il ricorrente ha erroneamente ritenuto che l’attività dell’Ufficio correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente implicasse un’attività valutativa, invece la stessa nascendo da una verifica dei dati indicati negli anni precedenti e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, va esente da censura. Non sussistendo difficoltà di lettura del rapporto tributario, essendo pacifica la omissione dichiarativa a monte, per potere inserire il credito iva non era necessario alcun atto di accertamento, non dovendosi svolgere alcuna attività valutativa, in conformità della ratio insita nella procedura dei controlli automatizzati di consentire una modalità di riscossione più veloce nei casi di una evidenza cartolare. Del resto la parte ben poteva, cosa non avvenuta, (come deducibile dalla sentenza impugnata e sul punto non vi sono critiche), pienamente dimostrare l’esistenza dei crediti che l’Ufficio ha disconosciuto sulla base della verifica dei dati esposti dal medesimo nelle dichiarazioni.

Stante la soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali del grado e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo e rigetta gli altri motivi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida nella misura 6000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA