Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1861 del 25/01/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1861 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 16753-2013 proposto da:
CONSORZIO TOR VESCOVO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA LUDOVISI 16, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA ZAPPALA’, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente e c/ricorrente al ric.successivo e
2017
2455

FALEZ ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato
DAMIANO LIPANI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente successivo e c/ricorrente al c/ricorso contro

CUTINI ALVARO in proprio e nella qualità di titolare

Data pubblicazione: 25/01/2018

dell’omonima impresa,

elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio
dell’avvocato RODOLFO POLCHI, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente nonchè contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 2668/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 17/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso del Consorzio Tor Vescovo;
accoglimento per quanto di ragione del ricorso FALEZ;
udito l’Avvocato NAPOLITANO Ilaria, con delega
depositata in udienza dell’Avvocato ZAPPALA’ Andrea,
difensore del ricorrente che si riporta agli atti
depositati;
udito

l’Avvocato

POLCHI

Rodolfo

difensore

del

resistente CUTINI, che si riporta agli atti depositati;
udito l’Avvocato MAZZONE Giorgio con delega orale
dell’Avvocato LIPANI Damiano, difensore del ricorrente
successivo e controricorrente che si riporta agli atti
depositati.

URBIS ROMAE SRL 05858961005;

FATTI DI CAUSA
Il consorzio Torvescovo proponeva appello a sentenza del
Tribunale di Roma esponendo che il 27.12.1990 aveva stipulato
con Alvaro Cutini, titolare dell’omonima impresa, un contratto di

sistemazione del percorso di canali superficiali per un importo
fissato in lire 1.250.000.000 oltre iva con la previsione di
pagamenti rateali previo visto di approvazione del direttore dei
lavori; che il 10.2.1992 i lavori erano stati sospesi in attesa delle
autorizzazioni della Sovrintendenza archeologica; che il
16.3.1993 l’impresa aveva chiesto il pagamento delle opere
realizzate corrispondenti al 90% di quelle contrattualmente
previste ed il consorzio aveva contestato la richiesta per la non
esecuzione a regola d’arte; il 6.7.1993 l’ing. Falez aveva chiesto
ed ottenuto d.i. per lire 34.243.000 per prestazioni professionali,
opposto dal Consorzio con riconvenzionale per danni; il
18.4.2005 il Consorzio aveva proposto citazione contro il Cutini
per la risoluzione del contratto ed i danni; i due procedimenti
erano stati riuniti e con l’impugnata sentenza era stato
confermato il di. con condanna del Consorzio alle spese nei
confronti di entrambi i convenuti.
Il primo motivo di gravame riguardava la propria carenza di
legittimazione attiva in quanto legittimati erano i singoli

appalto per l’esecuzione della rete fognante e stradale e la

consorziati, il secondo deduceva l’omessa valutazione della ctu
ed i terzo la responsabilità dell’ingegnere.
Gli appellati chiedevano il rigetto dell’impugnazione mentre si
costituiva Urbis Romae srl succeduta ad altra srl nella titolarità di

La Corte di appello di Roma, con sentenza 17.5.2012, dichiarava
inammissibile l’intervento della Urbis Romae, in parziale riforma
accoglieva l’opposizione al d.i. condannando il Falez alla
restituzione delle somme, rigettava l’appello nei confronti del
Cutini, regolava le spese.
La sentenza rigettava l’eccezione di carenza di legittimazione del
Consorzio, statuiva che lo stesso aveva tentato un ribaltamento
delle posizioni deducendo che non vi era stata la consegna
dell’opera ma una mera sospensione mentre emergeva che una
parte dell’opera era già stata pienamente utilizzata dal 1991 ed il
residuo era a disposizione dei consorziati; il consulente aveva
rilevato gravi carenze progettuali, cause del dissesto.
Ricorre il Consorzio con tre motivi, altro ricorso propone l’ing.
Falez con un motivo, resistono con controricorsi Cutini Alvaro srl
e Falez al primo ricorso, il consorzio al secondo.
Le parti hanno presentato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo del ricorso del Consorzio si denunziano
violazione degli artt. 75, 115, 116 cpc, 2602, 2612, 2614, 2697

una quota del consorzio.

cc, vizi di motivazione sul rigetto dell’eccezione di carenza di
legittimazione lamentando che la Corte di appello ha statuito che
solo in secondo grado era stata contestata l’effettiva titolarità del
rapporto.

1667, 2943, 2697 cc, 115, 116 cpc, vizi di motivazione
lamentando essere sfuggito alla Corte di appello che l’opera non
era stata ultimata e collaudata né vi era stata una formale
consegna o dichiarazione di ultimazione dei lavori, riportando atti
del giudizio.
Col terzo motivo si lamentano violazione degli artt. 115, 116 cpc,
1655, 1667, 1668, 2697 cc e vizi di motivazione sulla
valutazione della ctu.
Col ricorso Falez si denunzia nullità della sentenza in relazione
agli artt. 345 I, 112 e 115 cpc perché per la prima volta in
appello era stata fatta valere la responsabilità quale progettista e
non quale solo direttore dei lavori.
Ciò premesso, si osserva:
Come sopra riportato, la sentenza ha statuito che il Consorzio
aveva tentato un ribaltamento delle posizioni deducendo che non
vi era stata la consegna dell’opera ma una mera sospensione
mentre emergeva che una parte dell’opera era già stata
pienamente utilizzata dal 1991 ed il residuo era a disposizione

Col secondo motivo si denunziano violazione degli artt. 1665,

dei consorziati; il consulente aveva rilevato gravi carenze
progettuali, cause del dissesto.
Il primo motivo del ricorso del Consorzio omette di considerare
che l’azione di risoluzione era stata introdotta dallo stesso per cui

modifica della posizione processuale in relazione alla contestata
legittimazione.
Il fatto che il consorzio non sia a rilevanza esterna non significa
che non possa essere titolare di rapporti giuridici attivi e passivi.
Il secondo motivo è fondato.
La Corte di appello ha motivato solo sull’utilizzazione quale prova
del momento della conoscenza dei vizi ma essa stessa parla di
una sospensione della Sovrintendenza archeologica, accertando
fatti incompatibili con una accettazione tacita ( Cass. N.
4051/2016).
Anche il terzo motivo è fondato perché se i principali difetti
dell’opera erano progettuali anche l’appaltatore risponde della
mancata verifica.
Sul ricorso Falez si osserva che la sentenza impugnata riporta le
conclusioni con la richiesta di accoglimento della riconvenzionale
proposta in primo grado nella qualità di progettista direttore dei
lavori.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse dove contesta
la domanda nuova visto che si è formato il giudicato interno sul

anche sotto tale profilo vi era stato un tardivo tentativo di

rigetto della domanda di danni, non avendo il Consorzio
impugnato la statuizione, ed infondato dove mira a schivare
anche l’eccezione di inadempimento, trattandosi di vecchio rito.
Donde il rigetto con condanna alle spese.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso del Consorzio,
accoglie il secondo ed il terzo, rigetta il ricorso del Falez, cassa e
rinvia in relazione al ricorso del Consorzio alla Corte di appello di
Roma, altra sezione, anche per spese, condanna il Falez in favore
del Consorzio alle spese in euro 5200, di cui 200 per spese vive
oltre accessori, spese forfettarie nel 15%, dando atto
dell’esistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento
dell’ulteriore contributo unificato.
Roma 12 ottobre 2017.

PER QUESTI MOTIVI

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