Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1861 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 14/12/2016, dep.25/01/2017),  n. 1861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14402-2015 proposto da:

Z.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TRIONFALE 21, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO MAURIZIO

CARPINELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA GRANZOTTO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1934/30/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 24/11/2014, depositata il 27/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE

CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:

Il dottore commercialista Z.P. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Veneto che il 27 novembre 2014 ha confermato la decisione della CTP-Treviso laddove ha respinto la domanda del contribuente diretta a ottenere l’annullamento delle cartella emessa per il mancato versamento dell’IRAP dovuta per l’anno d’imposta 2007. Il fisco resiste con controricorso.

La parte ricorrente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2) e “carenza di motivazione” (art. 360 c.p.c., n. 5) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione laddove essa è, invece, espletata con l’ausilio della s.r.l. Z. & Furlan Consulting.

La decisione del giudice regionale non si discosta, infatti, dai principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 7371 del 14/04/2016 (Rv. 639175) laddove si afferma che l’esercizio di professioni in forma societaria costituisce – ex lege – presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività.

Questa Corte ha sì affermato che il giudice di merito non può desumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione dal solo fatto che l’esercente attività autonoma sia avvalga di una società di supporto, senza estendere l’accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, dei vari rapporti giuridici (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 961 del 2015, Capirossi).

Però, nel caso in esame, la CTR ha appurato in punto di fatto, con accertamento insindacabilmente devoluto al monopolio dl giudice di merito, che “il contribuente lavorava nel contesto di uno studio professionale della cui organizzazione usufruiva”, il che avveniva “all’interno di una struttura di cui aveva la piena disponibilità”. Dalle difese delle parti emerge, del resto, che il dott. Z.P. operava con l’ausilio della s.r.l. Z. & Furlan Consulting, di cui era socio e legale rappresentante e, dunque, “di cui aveva la piena disponibilità” come appurato dai giudici di merito.

Si tratta, dunque, di duplice e conforme accertamento di fatto nei gradi di merito che preclude ogni censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 sia a mente dell’art. 348 ter c.p.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629829), sia in ogni caso per il ridotto “range” impugnatorio del riformato vizio motivazionale (u/t. cit., Rv. 629830).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di rigetto in forma semplificata e compensazione di spese in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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