Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18609 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. I, 30/06/2021, (ud. 19/04/2021, dep. 30/06/2021), n.18609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30251/2019 proposto da:

A.A., in proprio e nella qualità di rappresentante della

figlia minore A.H., domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Praticò Alessandro, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO, del 29/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/04/2021 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Torino, con decreto del 29.7.2019, ha rigettato il reclamo proposto da A.A., cittadino del Ghana, avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Torino del 1.3.2019, con il quale è stata rigettata la domanda finalizzata al conseguimento del permesso di soggiorno D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3.

Il giudice d’appello ha evidenziato che la tenera età della minore (poco più di due anni) fa escludere un intervenuto radicamento in concreto della medesima nel territorio italiano e facilita l’adattamento della stessa minore in caso di ritorno in Ghana dove l’odierno ricorrente ha significativi legami familiari con persone che possono costituire un valido punto di riferimento (fratelli e madre). Essendo, infatti, anche la madre ghanese, entrambi i genitori rientrerebbero nel paese di origine.

Il giudice di secondo grado ha, inoltre, escluso, data la tenera età della minore che la stessa possa subire un grave pregiudizio in caso di rientro in patria anche del solo padre, dato che, proprio in ragione dell’età, l’asserita convivenza tra i due, anche ove fosse documentata, si sarebbe protratta solo per un breve periodo.

Per contro, a carico dell’ A. risulta dal certificato del Casellario Giudiziale una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile nel dicembre 2016, per il delitto di omicidio preterintenzionale, per il quale è stata comminata la pena (sospesa) di due anni di reclusione.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione A.A. affidandolo ad un unico articolato motivo.

Il Procuratore intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, nonchè motivazione gravemente carente e manifestamente illogica, per avere la Corte d’Appello ritenuto che la madre della bambina, in caso di rimpatrio del ricorrente, tornerebbe in patria con il marito solo in quanto di cittadinanza ghanese, omettendo così di valutare la sua condizione di soggiorno (regolare) in Italia, e per avere comunque ritenuto che l’eventuale rientro in patria del solo padre, in ragione della tenera età della minore, non comporterebbe un grave pregiudizio per la medesima.

2. Il motivo è fondato.

Va preliminarmente osservato che questa Corte, nella sua composizione a Sezioni Unite, ha autorevolmente statuito che, in tema di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero e nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all’esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l’interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto (Sez. U. n. 15750 del 12/06/2019).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Torino ha ritenuto insussistenti i presupposti per riconoscere al ricorrente il permesso di soggiorno D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, alla luce di una motivazione nella quale, in primo luogo, non è stato minimamente spiegato il motivo per cui la presenza del ricorrente nel territorio italiano costituirebbe una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale. E’ stato, infatti, effettuato un generico riferimento (senza prendere in esame la pericolosità attuale) ad un precedente penale risultante dal certificato del casellario giudiziale per un fatto risalente al 2016 – per il quale il ricorrente ha patteggiato l’applicazione della pena (sospesa) a due anni di reclusione – riconducibile ad una vicenda familiare, ovvero l’intervenuto decesso dell’altro figlio minore del ricorrente per un intervento di circoncisione finito male.

Va, inoltre, osservato che la motivazione con cui la Corte di merito, dopo aver escluso il radicamento del minore in territorio italiano, ha ritenuto non sussistere un nesso causale tra l’allontanamento del padre dello stesso minore dal territorio italiano ed eventuali effetti pregiudizievoli per l’equilibrio psicofisico del figlio (per la necessità di tale prognosi vedi Cass. n. 15642/2020) appare alquanto apodittica – il minore non subirebbe alcun pregiudizio in quanto, data la sua tenera età (di poco superiore a due anni), aveva passato un periodo di tempo troppo breve con il padre per essersi instaurato un rapporto affettivo – non essendo stato neppure indicato sulla base di quali principi una tale affermazione, estremamente netta e risoluta, si sia fondata, dando così luogo ad una motivazione apparente.

Il decreto deve quindi essere cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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