Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18609 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 05/07/2017, dep.26/07/2017),  n. 18609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20416-2016 proposto da:

RFI – RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., ((OMISSIS)), società con

socio unico – in persona dell’institore, elettivamente domiciliata

in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSA

PINO;

– ricorrente –

contro

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUGNANO IN

TEVERINA 9, presso lo studio dell’avvocato CATERINA SIDOTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITO ZUMBO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2016 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata l’8/3/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/7/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO

che:

– con l’indicata sentenza, la Corte di appello di Messina, in solo parziale riforma della decisione del Tribunale della stessa sede, previa conferma della declaratoria di illegittimità dei contratti di arruolamento (a viaggio) stipulati tra R.S. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a partire dall’11 settembre 1995 per genericità delle indicazioni contenute negli stessi ed insufficienza a configurare un pieno adempimento delle disposizioni del codice della navigazione, della pronuncia di instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato e della quantificazione in 12 mensilità dell’indennità risarcitoria L. n. 183 del 2010, ex art. 32 condannava la società a corrispondere al lavoratore anche la retribuzione dovuta dalla data della sentenza di primo grado fino alla riassunzione;

– avverso tale sentenza Rete Ferroviaria S.p.A. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi;

– R.S. resiste con controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– la società ha depositato memoria;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo la società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1372 e 2697 c.c. e degli artt. 100 e 115 c.p.c. in relazione al mancato rilievo dell’intervenuta risoluzione per mutuo consenso per il comportamento concludente delle parti. Evidenzia che, nella specie, andava valorizzato il lungo lasso temporale decorso dal primo dei contratti stipulati tra le parti ed andava altresì tenuto conto delle ulteriori circostanze del caso concreto oggetto di esame e così, in particolare, del conseguimento da parte del R. di altra stabile occupazione;

– il motivo è infondato;

– come questa Corte già da tempo affermato, per la configurabilità di una risoluzione per mutuo consenso, manifestatasi in pendenza del termine per l’esercizio del diritto o dell’azione, occorre che il decorso del tempo sia accompagnato da ulteriori circostanze oggettive le quali, per le loro caratteristiche di incompatibilità con la prosecuzione del rapporto, possano essere complessivamente interpretate nel senso di denotare “una volontà chiara e certa della parti di volere, d’accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (v. Cass. nn. 4003/1998, 15403/2000); tra l’altro, è onere della parte che faccia valere in giudizio la risoluzione per mutuo consenso allegare prima e provare poi siffatte circostanze (v. Cass. nn. 15403/2000 cit., 17070/2002, 15624/2007, 2279/2010, 16303/2010);

– l’indirizzo consolidato di questa Corte (si vedano, oltre alle più datate decisioni sopra citate, Cass. nn. 17674/2002, 23554/2004, 20390/2007, 17150/2008, 26935/2008, 23057/2010, 5887/2011 e tra le più recenti, Cass. nn. 1780/2014, 24069/2015, 24951/2015, 1179/2016, 1244/2016, 3026/2016) è, così, innanzitutto nel senso di ritenere che la mera inerzia del lavoratore non è sufficiente a far considerare sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso in quanto, affinchè possa configurarsi una tale risoluzione, è necessario che sia accertata una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;

– questa S.C., poi, ha più volte avuto modo di rilevare che non sono indicative di un intento risolutorio nè l’accettazione del t.f.r. nè la mancata offerta della prestazione, trattandosi di comportamenti entrambi non interpretabili, per assoluto difetto di concludenza, come tacita dichiarazione di rinunzia ai diritti derivanti dalla illegittima apposizione del termine (cfr., Cass. n. 15628/2001, in motivazione). Lo stesso dicasi della condotta di chi sia stato costretto ad occuparsi o comunque cercare occupazione dopo aver perso il lavoro per cause diverse dalle dimissioni (cfr. Cass. n. 839/2010, in motivazione, nonchè, in senso analogo, Cass. n. 15900/2005, in motivazione)” – si vedano, in termini, anche le più recenti Cass. nn. 8061/2014, 6632/2014 -;

– la valutazione del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative di una consensuale tacita di volontà in ordine alla risoluzione del rapporto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto (da ultime, Cass. 1° gennaio 2016, n. 1841 e 11 febbraio 2016, n. 2732);

– si aggiunga che, come da questa Corte già precisato (cfr. Cass. 31 luglio 2015 n. 16264, Cass. 6 agosto 2015, n. 16508, Cass. 5 febbraio 2016, n. 2331), il decorso del tempo non può che apprezzarsi dalla data di cessazione di fatto dell’intero rapporto (pur costituito da plurimi contratti a termine) e non già dal primo contratto, solo successivamente dichiarato invalido in sede giudiziaria, valutando il tempo trascorso sino al momento della notificazione del relativo ricorso, ovvero della prima manifestazione di volontà di far valere la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

– nel caso in esame, la Corte di appello ha respinto l’eccezione di scioglimento del vincolo contrattuale sul rilievo che, dopo il primo contratto ritenuto illegittimo, il R. era stato nuovamente chiamato al lavoro ed aveva stipulato con la stessa società altri contratti ma sempre a viaggio ovvero a tempo determinato: non aveva dunque conseguito una stabile occupazione nè rifiutato una o più chiamate al lavoro che potessero essere significative di un disinteresse al ripristino della piena funzionalità del rapporto; nè circostanza significativa poteva considerarsi l’accettazione senza riserve del t.f.r. all’atto della cessazione del rapporto o il mero decorso del tempo (che, pur di per sè rilevante, per essere espressivo di una tacita rinuncia a coltivare il diritto a far accertare l’illegittimità del termine apposto al contratto, è necessario concorra con altri elementi convergenti, ad indicare, in modo univoco ed inequivoco, la volontà di estinguere ogni rapporto di lavoro tra le parti – cfr. da ultimo Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2016 n. 21691, Cass. Sez. Un., 15 novembre 2016, n. 23226 -;

– trattasi di considerazioni di merito corrette sul piano giuridico e congruamente motivate, come tali non censurabili sul piano logico;

– nè il ritenuto mancato conseguimento di una stabile occupazione è contraddetto dal contenuto degli atti ritualmente allegati al ricorso per cassazione che evidenziano solo l’esistenza di rapporti di lavoro di durata temporanea;

– con il secondo motivo la società denuncia violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 per avere la Corte di appello disatteso la richiesta di riduzione dell’indennità risarcitoria formulata da R.F.I. S.p.A.;

– il motivo è infondato;

– la Corte di merito ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto corretta la determinazione in dodici mensilità dell’indennità di cui all’art. 32 cit. individuandole, da un lato, nelle dimensioni aziendali, e dall’altro, nel numero dei contratti stipulati tra le parti e nell’anzianità di servizio del lavoratore. Si tratta, all’evidenza, di una corretta applicazione dei criteri di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 (richiamati dall’art. 32, comma 5) involgente, peraltro, valutazioni di merito che non possono essere sindacate in questa sede (Cass. 22 gennaio 2014, n. 1320 e, le già citate, Cass. 5 marzo 2014, n. 5198, Cass. 17 marzo 2014, n. 6122, Cass. 8 settembre 2014, n. 18902);

– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo;

– conclusivamente, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

– la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

– va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 1.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese processuali che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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