Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18609 del 22/09/2019
Cassazione civile sez. III, 22/09/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 22/09/2016), n.18609
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17400/2013 proposto da:
G.G., (OMISSIS), G.A. (OMISSIS) in proprio
e quali unici soci ed amministratori della G.G. ED
A. SDF ora BAGNI COSTA D’ORO DI G.A. e C., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo
studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FRANCO VAZIO giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
R.R., R.M. in proprio e nella qualità di soci
accomandatari della ELDA DI R.R. E C. SAS, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CONDOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato
CARLO CELANI, che li rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 579/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 22/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/04/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
udito l’Avvocato SABINA LORENZELLI per delega;
udito l’Avvocato CARLO CELANI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. del 10
motivo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Savona respinse le domande formulate da G.A. e G.G. in proprio e nell’interesse di G.G. ed Angelo s.d.f. nei confronti di R.R. e R.M., avente ad oggetto restituzione di somme indebitamente percepite per lo svolgimento di un incarico professionale. Allo stesso modo provvide rispetto alla domanda riconvenzionale sollevata dai convenuti.
La corte di appello di Genova, respingendo l’impugnativa di G.G. ed A., confermò la sentenza impugnata.
Hanno presentato ricorso per Cassazione G.G. e G.A. in proprio e in qualità di soci della G.G. ed Angelo s.d.f., ora Bagni Costa D’oro di G.A. e C. s.a.s. affidandosi a due motivi ulteriormente illustrati in apposita memoria.
R.M. e R.R. in proprio e in qualità di soci di EL.DA. s.a.s. di R.R. e C. hanno presentato controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i due motivi di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’art. 2033 c.c.; art. 112 c.p.c., assumendo omessa pronuncia e violazione delle regole sulla restituzione dell’indebito oggettivo, nonchè vizio motivazionale, avendo la corte di appello respinto le domande restitutorie sull’insufficiente assunto di non essere emersa in atti la prova dei diversi importi, rispetto al totale dell’indebito, da restituire ai singoli aventi diritto, con ciò trascurando che tutti i pagamenti avvennero a mezzo di assegni emessi da G.G.: avente, pertanto, diritto alla restituzione.
2. Il motivo è evidentemente fondato avendo la corte territoriale premesso nella sua argomentazione che nel processo è stata acquisita la prova della esistenza di un credito del gruppo G. nei confronti dei resistenti pari a Euro 12.215,02. Ha, pertanto, riscontrato la sussistenza dell’indebito oggettivo prospettato dagli odierni ricorrenti nella domanda introduttiva del presente processo. Ha pure precisato, nel prosieguo della motivazione, che tutti i versamenti di denaro costituenti, per somma, l’acclarato indebito oggettivo, risultano effettuati da G.G..
In tal modo, nella stessa motivazione della sentenza risultano ricostruiti in fatto, con giudizio non sindacabile in sede di legittimità, i presupposti della fattispecie descritta nell’art. 2033 c.c..
La corte di appello ha, tuttavia, rigettato la domanda di indebito sull’affermazione che non era stato possibile stabilire quali fossero gli importi spettanti ad ognuna delle parti in causa e a quanto ammontasse la somma da pagarsi a un terzo, soggetto estraneo alla causa.
La fallacia logico-giuridica dell’argomentazione è data dall’essere dipesa la conclusione della corte da considerazioni ulteriori ed estranee a quelle necessarie ma anche sufficienti per ritenere fondata, giacchè integrata in tutti i suoi presupposti, la domanda di indebito prospettata dagli odierni ricorrenti. Ciò ha determinato l’errore giuridico di non accogliere una domanda affermata come fondata nella stessa motivazione di rigetto.
3. Ne discende l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per la decisione sulle spese, alla corte di appello di Genova in diversa composizione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la decisione sulle spese, alla corte di appello di Genova in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2016