Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18609 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18609 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 21288-2017 proposto da:
KOSP11,..\\ViATTAG lì DON WIJERATIINARA, elettivamente
domiciliato in RONL\, VIA MACHIAV I il 1,1 47, presso lo studio
dell’avv. ANTONLA 1)1 MAGGIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenta Contro
PRIATTTURA UTG DI RONIA;
– intimata avverso l’ordinanza n. 3717/2017 della CORTI’. SliPRI ,A1 A DI
(\88\/l( )N di ROMA, depositata il ’13/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/06/2018 dal Consigliere Dott. AN’ION10
Pini« ) „ MORG ‘1S1,.

Data pubblicazione: 13/07/2018

RILEVATO CHE
il Giudice, di Pace di Roma 1:ettò il ricorso di K,ospelawattage Don,

•■•■

Wijerathnara avverso il decreto di espulsione dal territorio italiano;
l’interessato propose ricorso per cassazione, rigettato da questa
Corte COn ordinanza n. 3717 del 2017, clic è ora impugnata con ricorso

il Ministero dell’interno non ha svolto difese;
l’ordinanza ora impugnata, nel riassumere la censura formulata nel
secondo motivo del proposto ricorso per cassazione, ha osservato che
l’interessato infondatamente aveva denunciato l’errore del Giudice di
Pace nella qualificazione del fondamento dell’espulsione con
riferimento all’ipotesi dell’art. 13, comma 2, lett. a) (essere entrato nel
territorio italiano sottraendosi ai controlli di frontiera), anziché ex lett.
b) (essersi trattenuto nel territorio senza valido permesso di
soggiorno), del d. lgs. n. 286 del 1998, avendo il Giudice di Pace ben
compreso e valutato quel fondamento nel mancato rinnovo del
permesso di soggiorno;
questa ratio decidendi è attinta dal ricorso in esame clic imputa
all’ordinanza n. 3717 del 2017 un errore di fatto revocatorio, per avere
travisato l’oggetto della censura sollevata con il ricorso per cassazione
che, si assume., non riguardava la qualificazione giuridica ma il
presupposto di fatto del provvedimento espulsivo, costituito dalla
questione, della titolarità del permesso di soggiorno, sicché era fuori
gioco la fattispecie espulsiva di cui alla lett. a), richiamata nel decreto
prefettizio confermato dal Giudice di Pace, ravvisandosi invece, in
astratto, la fattispecie di cui alla lett b), di cui però non sussisteva in
concreto il presupposto, che è la mancanza assoluta del perniesso di
soggiorno, non il possesso di un perniesso scaduto, come nel caso in
esame.
Ric. 2017 n. 21288 sez. M1 – ud. 14-06-2018
-2-

per revocazione ex art.. 395 n. 4 c.p.c., illustrato da memoria;

CONSIDERATO CHE
41 ricorso contesta All’ordinanza impug4iata l’erronea intergretazione
di un motivo di ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di
Pace, non già un errore di fatto nell’accezione dell’art. 395 n. 4 c.p.c.,
che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di

escludere o ad affermare — ipotesi qui non configurabile —, non anche
quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata
valutazione o interpretazione dei motivi di ricorso, essendo esclusa
dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio
formatisi sulla base di valutazioni (tra le tante Cass. n. 20635/2017);
questa Corte non è incorsa in alcun errore di fatto revocatorio,
avendo rigettato il ricorso per cassazione che imputava al decreto del
Giudice di Pace erronea e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, lett.
a) e b), d. Igs. n. 286 del 1998, in ragione del fatto che il ricorrente era
titolare di un permesso di soggiorno scaduto che ne giustificava
l’espulsione, a causa della sua irregolare presenza nel territorio italiano,
in tal modo interpretando i parametri normativi richiamati;
il ricorso è quindi inammissibile;
non si deve provvedere sulle spese, non avendo l’intimato svolto
attività difensiva;
non è dovuto il raddoppio del contributo da parte del ricorrente,
trattandosi di materia esente per legge.

P.Q.M.
I,a Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Roma, 14 giugno 2018.

It Prestdente

DEPOSITAT
Ric 2017 n. 21288 sez.AA1 – ud. 14-06-2018
-3-

Roma,

N C ANU d
13 LUG, 2011

esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad

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