Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18609 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. II, 10/08/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 10/08/2010), n.18609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI REGGIO EMILIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo

STUDIO GREZ & ASSOCIATI SRL, rappresentato e difeso

dall’avvocato

GNONI SANTO, giusta delibera di Giunta Municipale n. 2902 del

16/02/04 e giusta procura speciale alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 128/2006 del GIUDICE DI PACE di REGGIO EMILIA

del 17/01/06, depositata il 23/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Gnoni Santo, difensore del ricorrente che si riporta

agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria

che si riporta alla requisizione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Reggio Emilia con sentenza del 23 gennaio 2006 accoglieva l’opposizione proposta da C.G. avverso il comune di Reggio Emilia per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS), relativo a uso di apparecchio telefonico cellulare senza uso di vivavoce o di auricolare. Rilevava che non era stata raggiunta la prova della colpevolezza dell’opponente, essendo rimasto incontestato che l’autovettura era munita di apparecchiatura del tipo “vivavoce”.

Il comune di Reggio Emilia ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 13 marzo 2007; il C. e’ rimasto intimato. Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perche’ manifestamente fondato. Fondatamente il ricorso lamenta violazione dell’art. 2700 c.c. consistita nell’avere la sentenza negato il valore probatorio del verbale di accertamento, che e’ assistito da fede privilegiata con riguardo ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti alla sua presenza.

Nell’applicare questa norma alla materia de qua, le Sezioni Unite hanno di recente irrigidito la interpretazione della disciplina vigente, giungendo ad affermare che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa e’ ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non e’ suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorieta’ oggettiva, mentre e’ riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che e’ diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realta’ degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti.” (SU 17355/2009).

Parte opponente, che negava di aver fatto uso del telefono e affermava di aver sostituito gli occhiali da sole con quelli da vista mentre nel veicolo stava squillando il cellulare dotato di vivavoce, avrebbe dovuto impugnare le attestazioni dell’agente accertatore, contenute nel verbale, mediante querela di falso. Sulla base di questo rilievo risulta inoltre irrilevante la presenza dell’apparecchio vivavoce a bordo del veicolo, circostanza che secondo il giudice di pace rendeva verosimile la difesa dell’opponente. Questi doveva infatti dimostrare di aver fatto uso di tale dispositivo e non soltanto di possederlo. La prova doveva essere fornita nell’ambito dello speciale procedimento previsto per far valere la querela di falso, indispensabile per confutare la attestazione verbalizzata dal pubblico ufficiale. In mancanza, il verbale costituiva sufficiente prova della violazione e imponeva il rigetto dell’opposizione.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

Si fa luogo, con decisione di merito ex art 384 c.p.c. al rigetto dell’originaria opposizione, giacche’, stando alla motivazione del provvedimento, non constano altri motivi di opposizione.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione. Condanna parte intimata alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 400,00 per onorari, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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