Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18609 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. I, 07/09/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22959/2015 proposto da:

Azienda per l’Edilizia Residenziale Pubblica di Bergamo ALER, ora

Azienda per l’edilizia Residenziale Pubblica di Bergamo – Lecco e

Sondrio, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Buccari n. 3, presso lo

studio dell’avvocato Forti Bruno, rappresentata e difesa

dall’avvocato Pagliarini Enrico, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R., + ALTRI OMESSI, nella qualità di eredi di

D.C.G., tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Archimede n.

120, presso lo studio dell’avvocato Andreicich Vipsania, che li

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

C.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 496/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 22/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. de Augustinis Umberto, che chiede

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 496/2015, depositata in data 22/4/2015, – in controversia promossa, con citazione del 2009, da P.R., + ALTRI OMESSI, assegnatari in locazione di alloggi costruiti dall’ex IACP (oggi ALER) in virtù della loro qualifica di profughi dalmata ex lege n. 137 del 1952, nei confronti dell’ALER di Bergamo per sentire accertare la spettanza del loro diritto di riscatto dei suddetti immobili con le agevolazioni previste dalla L. n. 560 del 1993, – ha riformato la decisione di primo grado, che aveva respinto le domande, in quanto la L. n. 560 del 1993, art. 1, comma 24 doveva essere interpretato nel senso di attribuire le agevolazioni ai soli profughi assegnatari di alloggi, appositamente costruiti per loro, L. n. 137 del 1952, ex artt. 18 e ss..

In particolare, i giudici d’appello hanno, invece, sostenuto che, rispetto alle disposizioni esaminate dal giudice di primo grado, il quadro normativo era mutato per effetto della L. n. 388 del 2000, di portata innovativa, che, all’art. 45, comma 3 (e sulla stessa linea si pongono i successivi L. n. 350 del 2003, art. 4, commi 223 e 224 unificandosi gli interventi previsti alla L. del 1952, artt. 17 e 18), ha disposto che le condizioni di miglior favore per la determinazione del prezzo di cessione si applichino a tutti gli immobili destinati ai profughi.

Avverso la suddetta pronuncia, la A.L.E.R. di Bergamo-Lecco e Sondrio (già ALER di Bergamo) propone ricorso per cassazione in unico motivo, nei confronti di P.R., + ALTRI OMESSI, quali eredi di D.C.G. (che resistono con controricorso), nonchè di C.B. (che non svolge difese).

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte (accoglimento del ricorso). La ricorrente ed i controricorrenti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente AL.E.R. lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 560 del 1993, art. 1, comma 24 della L. n. 350 del 2003, art. 4, commi 223 e 224 della L. n. 244 del 2007, art. 4, comma 2, art. 11 preleggi in relazione all’applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 45.

2. La censura è fondata.

Questo è il quadro normativo di riferimento.

La L. n. 137 del 1952 ha previsto due tipi di provvidenze abitative in favore dei profughi: la riserva in loro favore di una quota (15%) delle assegnazioni di tutti gli alloggi che gli istituti di gestione delle case popolari avrebbero costruito dal gennaio 1952 (art. 17, c.d. alloggi riservati) e la costruzione a spese dello Stato di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo (art. 18, c.d. alloggi dedicati), ad un canone di locazione maggiorato.

La L. n. 560 del 1993, art. 1, comma 24 (che così recita “GLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI REALIZZATI AI SENSI DELLA L. 4 MARZO 1952, N. 137, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, – cioè costruiti in base all’art. 18 tale legge – INDIPENDENTEMENTE DA PRECEDENTI DOMANDE DI ACQUISTO DELLE ABITAZIONI IN GODIMENTO, NE POSSONO CHIEDERE LA CESSIONE IN PROPRIETA’ ENTRO IL TERMINE DI UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE BENEFICIANDO DELLE CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE CONTENUTE NELLE NORME APPROVATE CON D.P.R. 17 GENNAIO 1959, N. 2, ART. 26 COME SOSTITUITO DALLA L. 27 APRILE 1962, N. 231, ART. 14”) è stato interpretato dal comma 223, avente espressa valenza di norma di interpretazione autentica, della L. n. 350 del 2003, art. 4 c.d. Finanziaria 2004, nel senso che “gli alloggi attualmente di proprietà statale, realizzati ai sensi della L. 4 marzo 1952, n. 137, art. 18 e successive modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi della L. 4 marzo 1952, n. 137, art. 1 sono ceduti in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell’alloggio”.

La L. n. 3888 del 2000, art. 45, comma 3, aveva previsto che il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi “di cui alla L. 4 marzo 1952, n. 137, artt. 1,17 e 18 e successive modificazioni, nonchè di cui alla L. 24 dicembre 1993, n. 560, art. 1, comma 24” è prorogato sino al 30 dicembre 2005 e che le disposizioni di cui al D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, art. 5 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla predetta L. 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni; tra i predetti immobili sono ricompresi anche quelli realizzati nelle regioni a statuto speciale, o di proprietà dell’ex Opera Profughi, dell’ex EGAS e dell’ex Ente Nazionale Tre Venezie, essendo gli immobili citati nel presente comma esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 45, commi 1 e 2.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 161 del 2013, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della L.R. Toscana n. 59 del 2005, artt. 1 e 3 (ed in via consequenziale degli artt. 2 e 4 stessa legge) per violazione dell’art. 3 Cost., per aver esteso ai profughi assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L. n. 137 del 1952, art. 17 (c.d. alloggi riservati), l’applicazione del regime di maggior favore nell’acquisto di alloggi popolari attribuito agli assegnatari di appartamenti c.d. dedicati di cui alla L. n. 137 del 1952, art. 18. La Consulta ha osservato che la norma di interpretazione autentica contenuta nella L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 223 ha “definitivamente chiarito che il regime di maggior favore, previsto dalla L. n. 560 del 1993, art. 1, comma 24 si applica soltanto alla speciale categoria dei profughi assegnatari degli alloggi di cui alla L. n. 137 del 1952, art. 18”.

La scelta del legislatore statale, di limitare il trattamento di acquisto agevolato ai soli profughi assegnatari di alloggi realizzati in base alla L. n. 137 del 1952, art. 18 e ss. si giustifica in ragione del fatto che tale categoria, nel corrispondere un canone di locazione maggiorato ha già corrisposto una quota annua (prima del 2% e poi dello 0,5%) del costo di costruzione e dunque una somma che, per le assegnazioni effettuate negli anni 1952 e 1953, aveva raggiunto una rilevante quota (fino al 40%) di detto costo, oltre che una quota delle spese di manutenzione straordinaria.

Ora questa Corte (Cass. 9119/2017) ha successivamente chiarito che “in tema di assistenza a favore dei profughi, ai sensi della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 223, interpretativo della L. n. 560 del 1993, art. 1, comma 24, l’agevolazione circa la determinazione del prezzo di acquisto degli alloggi loro destinati compete esclusivamente ai profughi assegnatari di alloggi cd. “dedicati”, costruiti L. n. 137 del 1952, ex artt. 18 e ss. e non anche di alloggi cd. “riservati”, ex art. 17 medesima L. n. 137, in quanto solo per i primi è previsto un canone di locazione maggiorato (comprensivo, cioè, sia di una quota delle spese di manutenzione, che di una quota annua del costo di costruzione), ciò che giustifica la detta facoltà di acquisto a condizioni di maggiore favore rispetto alla generalità degli assegnatari di immobili di edilizia popolare, escludendosi la violazione dell’art. 3 Cost. (cfr. anche Corte Cost., sentenza n. 161 del 2013)” (conf. Cass.24892/2018; Cass. 24893/2018; Cass. 27698/2019).

Alla luce della pronuncia della Corte costituzionale e della norma interpretativa contenuta nella finanziaria 2004 (si discute nella specie, di domande di acquisto presentate nel 2004), l’interpretazione seguita dalla Corte d’Appello di Brescia non può ritenersi costituzionalmente legittima non risultando conforme all’art. 3 Cost. estendere ai profughi di cui alla L. n. 137 del 1952, art. 18 il trattamento privilegiato di cui alla L. n. 560 del 1993, art. 1, comma 24.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

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