Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18608 del 22/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 22/09/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 22/09/2016), n.18608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20651/2013 proposto da:

M.C., (OMISSIS), A.A. (OMISSIS),

L.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPIA NUOVA

103, presso lo studio dell’avvocato ROMANA D’AMBROSIO, rappresentati

e difesi dall’avvocato VINCENZO VITALE giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI, 27, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MELUCCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE ARMANDO

ATTOLINI, giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

e contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 581/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 10/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato ANDREA MELUCCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.M., A.A., M.C., P.P. e C.T. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, il notaio T.G. esponendo che, con distinti atti dallo stesso rogati, avevano acquistato da S.P. alcuni immobili; che il notaio aveva garantito che gli immobili compravenduti, pur gravati da ipoteca in favore del Credito Fondiario, erano liberi in quanto ne era stata chiesta l’esclusione; che tuttavia il debitore ipotecario S. non aveva pagato il proprio debito sicchè gli immobili erano stati sottoposti ad espropriazione forzata. Tanto premesso, chiedevano affermarsi la responsabilità professionale del notaio T. con condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti dagli attori.

Costituitosi in giudizio, il convenuto deduceva che nell’atto di compravendita era esplicitato non solo l’esistenza dell’ipoteca ma anche l’impegno del venditore S. a liberare dal vincolo le unità immobiliari, di modo che del danno lamentato dagli attori doveva essere ritenuto responsabile esclusivamente il S., per non aver adempiuto all’obbligazione assunta con il rogito.

A seguito di chiamata in causa, si costituiva anche la compagnia assicuratrice SASA, ora Milano Assicurazioni, chiedendo il rigetto della domanda attorea e di quella di garanzia.

All’esito del giudizio, il Tribunale respingeva la domanda.

Interposto gravame dai soccombenti, la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 10 settembre 2012, confermava la sentenza di primo grado. Riteneva la Corte che dalle espressioni adoperate nel rogito emergeva in modo chiaro ed inequivoco che gli immobili compravenduti, pur gravati da ipoteca, sarebbero stati dalla stessa liberati a cura e spese del venditore. Pertanto, il danno lamentato dagli acquirenti era riconducibile alla condotta illecita del venditore, il quale aveva falsamente dichiarato che l’immobile era solo formalmente gravato da ipoteca, senza che potesse ravvisarsi in capo al notaio alcun inadempimento. Inoltre, essendo già stato interamente versato il prezzo di acquisto prima del rogito, doveva escludersi il nesso causale tra l’asserito inadempimento dell’obbligo di informazione da parte del notaio e la conclusione del contratto di compravendita.

Contro la suddetta sentenza L.M., A.A. e M.C. propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

Resiste con controricorso Te.Co..

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

La Milano Assicurazioni S.p.A. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Con il secondo motivo si denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto, con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili, prospettano entrambi l’omessa pronuncia del giudice d’appello sulla dedotta negligenza del notaio in riferimento alla mancata informazione circa il fatto che l’ipoteca, gravante sull’intero edificio, non era stata frazionata, con la conseguenza che (come affermato da Cass. n. 264/06) l’istituto di credito aveva la mera facoltà – e non l’obbligo – di consentire il frazionamento. Inoltre, poichè il venditore non aveva ricevuto alcuna somma dalla banca e non avrebbe quindi potuto effettuare alcun pagamento, il notaio non avrebbe dovuto dare atto nel rogito che gli immobili oggetto di compravendita erano stati esclusi dall’ipoteca.

2. I motivi sono infondati.

Si osserva, anzitutto, che le censure mosse dai ricorrenti non appaiono coerenti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla ritenuta esclusiva responsabilità del venditore per non avere adempiuto all’obbligo assunto con l’atto di compravendita di cancellare l’ipoteca e non sulla circostanza, meramente ipotetica e nella specie esclusa in radice dalla condotta inadempiente del venditore, che la banca mutuante non acconsentisse al frazionamento dell’ipoteca.

La tesi sostenuta dai ricorrenti, inoltre, si pone in contrasto con il dato testuale del contratto che, come correttamente evidenziato dalla corte territoriale, per la chiarezza delle espressioni e la semplicità del lessico utilizzati rendeva palese il fatto che l’immobile, pur formalmente gravato da ipoteca, sarebbe stato liberato dalla stessa a cura e spese del venditore nei tempi tecnici necessari. Il tenore letterale del rogito era dunque idoneo a rendere gli acquirenti consapevoli della presenza dell’ipoteca e dell’impegno assunto dal venditore di cancellarla, senza che possa configurarsi in capo al notaio uno specifico obbligo di informazione in merito alla concreta possibilità di adempimento dell’obbligazione assunta da parte del venditore, profilo che resta estraneo all’ambito di controllo del professionista. In questo senso si è espressa di recente la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che il notaio che inserisca, nella redazione dell’atto pubblico di trasferimento immobiliare, la dichiarazione della parte venditrice, accettata dall’acquirente, di estinzione del debito garantito da ipoteca sull’immobile, con impegno a provvedere alla cancellazione di quest’ultima a proprie cura e spese, non risponde per la mancata veridicità della dichiarazione poichè non è tenuto ad alcuna attività accertativa a fronte di una espressione del potere valutativo del contraente, al quale solo spetta apprezzare il rischio di quella operazione negoziale (Cass. civ., sez. 3, 27-10-2015, n. 21792).

3. Con il terzo motivo si denuncia “ancora omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2730 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Illogica motivazione sulle risultanze della prova”.

Con il motivo in scrutinio i ricorrenti, per un verso, ripropongono la questione, prospettata nei due precedenti motivi, inerente la inadeguatezza della formula adoperata nel rogito in relazione al rischio connesso all’acquisto dell’immobile gravato da ipoteca per debito altrui, per altro verso censurano la sentenza impugnata per non aver esaminato le risultanze delle prove testimoniali espletate.

Il motivo è infondato.

Per quanto concerne il primo profilo di censura, va ribadito quanto in precedenza rilevato in ordine alla idoneità della formula utilizzata nel rogito a rendere edotti gli acquirenti circa l’esistenza dell’ipoteca sull’immobile oggetto di compravendita e all’impegno assunto dal venditore di liberarlo da tale vincolo, senza poter configurare in capo al notaio ulteriori obblighi di informazione, con la precisazione che rispetto alla esplicita indicazione dell’ipoteca contenuta nell’atto pubblico risulta irrilevante il fatto che la stessa non fosse indicata nella nota di trascrizione successivamente consegnata agli acquirenti.

Riguardo alla prova testimoniale, le censure mosse dai ricorrenti si palesano destituite di fondamento, in quanto volte a contestare il dato letterale del contratto di compravendita prospettando una diversa lettura delle risultanze probatorie, la cui valutazione involge apprezzamenti di fatto – anche in riferimento alla valutazione delle deposizioni testimoniali, nella specie operata dal giudice di primo grado e fatta propria dalla corte d’appello – riservati in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre pur astrattamente possibili, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare ogni e qualsiasi deduzione difensiva.

4. Con il quarto motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2230, 1176, 1218, 1223 e 1175 c.c., art. 47 legge notarile, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè motivazione contraddittoria e illogica, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Sostengono i ricorrenti che il notaio aveva violato le obbligazioni derivanti dal contratto d’opera professionale, non avendo informato i clienti della possibilità che l’istituto mutuante non concedesse il frazionamento dell’ipoteca, senza fornire alcun chiarimento agli acquirenti circa il rischio connesso all’acquisto.

La doglianza è infondata, risolvendosi nella prospettazione delle medesime censure formulate con riguardo agli altri motivi di ricorso in relazione a differenti parametri normativi, senza tuttavia addurre nuovi elementi utili ai fini di una diversa valutazione della condotta del notaio.

5. Con il quinto motivo si denuncia “violazione del principio per cui ai fini dell’accertamento del danno è necessario valutare se i clienti avrebbero potuto conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il notaio avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 – nonchè illogicità ed incongruenza della motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere omesso l’esame: delle fatture d’acquisto rilasciate dal S. agli acquirenti, delle dichiarazioni rese dal teste V. sulla data dell’avvenuto pagamento del prezzo – delle affermazioni rese dal notaio T. nella comparsa di costituzione depositata in primo grado e di quelle contenute nel suo interrogatorio formale – della perizia a firma della dott.ssa Ve. nella parte in cui risulta che il S. effettuava delle vendite ancora nell’anno 1997 – illogica motivazione”.

Con il motivo in scrutinio i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il nesso causale tra la condotta del notaio ed il danno patito dai clienti sull’erroneo presupposto di fatto che il pagamento del prezzo era stato interamente effettuato prima del giorno fissato per la vendita.

Posto che le questioni in fatto prospettate dai ricorrenti impingono nel merito della controversia, va osservato che la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che “l’avvenuto pagamento del prezzo in epoca precedente il rogito notarile esclude il nesso causale fra una presunta incompleta e/o poco chiara informazione da parte del notaio in ordine all’esistenza di un’ipoteca iscritta sul bene ed alle sue possibili conseguenze e la conclusione del contratto di compravendita fra le parti”, esprime una autonoma ratio decidendi rispetto a quella, contenuta nella prima parte della motivazione, inerente la affermata correttezza della condotta del notaio. Consegue che il motivo si palesa inammissibile, in quanto qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. civ., sez. 3, 14/02/2012, n. 2108).

6. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve essere quindi rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i ricorrenti sono tenuti al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA