Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18608 del 13/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18608 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

sul ricorso 17769-2017 proposto da:
ENONIIIONHOR ABRAHA N1, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CARLO PONIA 4, presso lo studio dell’avv. URANCP,SCA
FINIZIO, rappresentato e difeso dall’avv. DAN1 I ‘,LA VIGI,1(YI I I;
– ricorrente contro
) 1)11 i ANTI:,RIN( ), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamen te domiciliato in RON1 A, VIA . 1)E1
PORTOGIIrS1 12, presso l’AVVOCATURA (IALRAI,V 1)11,1,0
S’I’ \TO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controrícorrente avverso la sentenza n. 1989/2017 della C(.)1Z . IT’, 1)’,\1 9 19 1,1,1,0 di
N111, -\ NO, depositata il 10/05/2017;

Data pubblicazione: 13/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consigli() non
partecipai del 14/06/201,8 dal Consigliere, Dott. ANTONIO
PIPITRO I,.\ MORGESV.
FATTI DI CAUSA
1,a Corte d’appello di Milano, con sentenza del 10 maggio 2017, ha

avverso l’impugnata ordinanza che aveva rigettato la sua domanda di
riconoscimento della protezione internazionale nella triplice forma
prevista dalla legge.
Pigli aveva riferito di essere di religione cristiana e di appartenere
all’etnia isban; di avere un’istruzione elementare, di essersi sposato nel
1996, di avere quattro figli in State e di aver lavorato come
fabbricante di sedie; di avere assistito il 25 dicembre 2012 a un
attentato causato da Boko Ilaram nella città di Maiclugari e nella fuga
di essere stato investito da un / auto, riportando ferite, e di essersi poi
diretto verso la Libia da dove era giunto in Italia il 2 ottobre 2014; di
avere timore di essere perseguitato in caso di ritorno in patria, dove
13oko I Iaram era a conoscenza della sua attività per la chiesa cattolica.
La Corte ha ritenuto che il racconto del richiedente fosse
incoerente e implausibile e inidoneo a far ritenere l’esistenza di atti di
persecuzione, collegati alla sua fede cattolica, rilevanti per il
riconoscimento dello status di rifugiato; infatti egli

11(

m aveva saputo

descrivere i particolari della città in cui sarebbe avvenuto l’attentato cui
aveva fatto riferimento, era stato vago nel descrivere le circostanze del
proprio ricovero in ospedale e della fuga in Libia e poco credibile era la
circostanza che avesse appreso solo da un amico in libra di essere
conosciuto dai componenti del gruppo terroristico di Boko Haram; la
Corte ha ritenuto l’area di provenienza dell’appellante (rido State), alla
luce del rapporto UNI-ICR, non caratterizzata da una situazione di
Ric. 2017 n. 17769 sez. M1 – ud. 14-06-2018
-2-

rigettato il gravame di Enomhonbor .\braham, cittadino della Nigeria,

violenza indiscriminata, ai fini della protezione sussidiaria, e
nisussisteAti rischi apprezzab,ili che giustificherebbero Paccoglimeno
della domanda di protezione umanitaria per ragioni di specifica e
particolare vulnerabilità personale.
Avverso questa sentenza la parte ha proposto ricorso per

presentato con trodeduzioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione dell’art.
comma 5, del digs. 251/2007, per aver ritenuto non credibile il suo
racconto, senza considerare clic in questa materia l’onere della prova
gravante sul richiedente la protezione internazionale è attenuato e che
vige il principio di cooperazione istruttoria.
Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto una censura che mira
a mia rivisitazione dell’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di
merito, ai quali esso è riservato, circa la incoerenza e implausibilità del
racconto del richiedente la protezione, sulla base delle ragioni
analiticamente illustrate nella sentenza impugnata (pag.

6-7). Il

principio di cooperazione_ istruttoria previsto per l’accertamento delle
condizioni sociali e di sicurezza del paese di provenienza presuppone
che la domanda del richiedente la protezi(me sia ritenuta credibile
dall’autorità amministrativa

e,

in seconda battuta, dall’autorità

giudiziaria. Infatti, le dichiarazioni del richiedente la protezione sono
considerate vkritiere “se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene
che: c.) le dichiant–,’ioni de/ ricbiedenle sono rilenule corre/Ili e plausibili”,
come risulta chiaramente dagli arti. 3 del d. 1gs. n. 251 del 2007 e 8 del
d. lgs. n. 9 5 del 2008. Pertanto, se le dichiarazi(mi del richiedente la
protezi(me non sono ritenute coerenti e plausibili — oltre che, nella
specie, in contraddizione ccm le ingnmazioni generali acquisite dai
Ric. 2017 n. 17769 sez. M1 – ud. 14-06-2018
-3-

cassazione, affidato a cinque motivi; il Ministero dell’interno ha

giudici di merito circa le condizioni di sicurezza nel paese di origine — il
ricorrente non può invocare, peraltro del tutto genericamente, il
principio dell’attenuazione dell’onere della prova per sovvertire
l’incensurabile apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
Gli altri motivi, riguardanti il fondo della valutazione dei

sede per carenza di interesse perché non potrebbero comunque
portare alla cassazione della sentenza impugnata, la quale rimarrebbe
fondata sulla rilevata inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente la
protezione (v. Cass. n. 21668/2015).
Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si
liquidano in dispositivo. Non è dovuto il raddoppio del contributo
unificato, essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese
dello Stato.

P.Q.M.
I,a Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente
alle spese, liquidate in 2050,00, oltre spese prenotate a debito.
Roma, 14 giugno 2018.
Il Presidente

DEPOSITATO 1N CANCELLeftlik
Roma, ……………………. …….

presupposti della protezione richiesta, non sono scrutinabili in questa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA