Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18608 del 05/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 18608 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 27685-2007 proposto da:
NERI

GIOVANNI NREGNN42M69L182D,

NERI GENEROSO

NREGRS34B18L182D, DELLA MEDAGLIA ALDO
DLLLDA25L02L182F, BACECCI AUGUSTO BCCGST21S21L182K,
CAPPARELLA MADDALENA CPPMDL31T59H501R, DI LORENZO
FABIO DLRFBA63T1OL182L, DI LORENZO LUCA
DNRLCU71E17H501X, DI LORENZO EMMA DLRMME61B47L182R,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUDOVISI 35,
presso lo studio dell’avvocato LAURO MASSIMO,
rappresentati e difesi dall’avvocato VENDITTI
FRANCESCO giusta delega in atti;

1

Data pubblicazione: 05/08/2013

- ricorrenti contro

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A., COMUNE DI
TIVOLI;
– intimati –

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. 00284160371
in persona del Responsabile del Servizio Cauzioni e
Credito Rag. GIANNI RAGAZZINI legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato
BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

DELLA MEDAGLIA ALDO, NERI GIOVANNI, DI LORENZO
EMMA, DI LORENZO FABIO, BACECCI AUGUSTO, DI LORENZO
LUCA, NERI GENEROSO, CAPPARELLA MADDALENA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 5349/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/12/2006, R.G.N.
11855/2003;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 04/06/2013 dal Consigliere
Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato FRANCESCO VENDITTI;

2

sul ricorso 31858-2007 proposto da:

udito l’Avvocato DANIELA GAMBARDELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammmissibilità in subordine il rigetto del
ricorso principale, assorbito il ricorso

incidentale;

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giovanni Neri + 7 propongono ricorso per cassazione, affidato a due
motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha accolto
il gravame della Unipol avverso la sentenza di primo grado del Tribunale
di Tivoli, resa in diversi giudizi riuniti, condannandoli al pagamento delle
somme indicate in dispositivo a titolo di regresso per quanto pagato al
Comune di Tivoli in virtù di polizze cauzionali.
Resiste l’Unipol con controricorso, illustrato da successiva memoria,

Comune di Tivoli, chiamato in causa in primo grado dagli odierni
ricorrenti, non si è costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-

I

ricorsi

proposti contro la stessa sentenza vanno

preliminarmente riuniti.
2.- Con il primo motivo i ricorrenti principali deducono nullità della
sentenza per violazione degli artt. 345 e 112 cod. proc. civ., assumendo
che la Unipol, la quale aveva agito in primo grado in surrogazione,
avrebbe poi in appello agito per far dichiarare l’inadempimento
contrattuale.
2.1.- Il mezzo è inammissibile, perché nuovo (i ricorrenti non
deducono infatti di avere sottoposto la questione al giudice di appello).
3.- Con il secondo motivo i ricorrenti principali, sotto il profilo del
vizio di motivazione, premesso che la sentenza avrebbe escluso la
esistenza di una clausola “a prima richiesta”, si dolgono della mancata
motivazione circa l’insussistenza della

exceptio doli e del difetto di

motivazione riguardo agli elementi privilegiati dal giudice per il proprio
convincimento di mancata esecuzione delle opere.
3.1.- Il mezzo è infondato. Premesso che la Corte di Appello ha
ritenuto sussistente la clausola “a semplice richiesta”, quanto all’exceptio
doli è sufficiente rilevare che, secondo la Corte di Appello, questa poteva
essere opposta solo qualora il pagamento si fosse presentato
palesemente pretestuoso ed arbitrario «(e non è certamente questa
l’ipotesi di specie)» (pag. 6 della sentenza), né può ritenersi che la
suddetta motivazione sia meramente apparente, considerato il significato
da attribuire, anche nel linguaggio comune, agli aggettivi “pretestuoso” e
“arbitrario”. Non vi è dunque vizio di motivazione. Quanto alla mancata
3

formulando un motivo di ricorso incidentale condizionato, mentre il

esecuzione delle opere, la questione è evidentemente assorbita dal rilievo
che la Compagnia Assicuratrice si era obbligata a pagare “a semplice
richiesta”.
4.- Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato di UNIPOL.
5. I ricorrenti principali vanno condannati – a ragione della
soccombenza – alle spese, liquidate in C 5.200, di cui C 5.000 per
compenso, oltre accessori di legge.

la Corte riunisce i ricorsi; rigetta il principale e dichiara assorbito
l’incidentale condizionato; condanna i ricorrenti principali alle spese,
liquidate in C 5.200, di cui C 5.000 per compenso, oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, il 4 giugno 2013.

PQM

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