Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18607 del 22/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/09/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 22/09/2016), n.18607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16159/2013 proposto da:

INTERNATIONAL AUTO SRL, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore sig. I.E., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CAETANA 13-A, presso lo studio

dell’avvocato UMBERTO GRAZIANI, che la rappresenta e difende giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.L. (OMISSIS), LLOYD’S RAPPRESENTANZA GENERALE;

– intimati –

nonchè da:

P.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, L.GO DI

TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato DARIO MARTELLA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO CAPO

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

LLOYD’S RAPPRESENTANZA GENERALE, in persona del Rappresentante

Generale per l’Italia Dott.ssa A.N., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 16, presso lo studio

dell’avvocato FRANCO GARCEA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ADRIANA MORELLI giusta procura in calce al

controricorso;

INTERNATIONAL AUTO SRL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore sig. I.E., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CAETANA 13-A, presso lo studio

dell’avvocato UMBERTO GRAZIANI, che la rappresenta e difende giusta

procura a margine del ricorso principale;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 2746/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato UMBERTO GRAZIANI;

udito l’Avvocato DARIO MARTELLA;

udito l’Avvocato VINCENZO CAPO;

udito l’Avvocato PIERO FALETTI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Internazional Auto s.r.l. conveniva in giudizio davanti il Tribunale di Roma il notaio P.L. chiedendone la condanna al pagamento della somma di Lire 400.000.000, oltre accessori, a titolo di responsabilità professionale. Deduceva che nel (OMISSIS) la Immobiliare Cometa s.r.l. aveva locato alla società attrice un terreno sito in (OMISSIS) e che, al fine di comporre la controversia insorta tra le parti, le stesse sottoscrivevano, in data (OMISSIS), quattro scritture private e precisamente: un atto di compravendita del terreno per il prezzo di Lire 500.000.000 (di cui Lire 100.000.000 corrisposti alla sottoscrizione ed il resto da versarsi in quattro rate mensili di pari importo); un contratto di locazione dell’immobile della durata di 24 anni volto a garantirne il pacifico possesso alla Internazional Auto, dato che la società Immobiliare Cometa non intendeva trascrivere subito la vendita; un documento con cui le parti si davano reciprocamente atto della simulazione della locazione e della validità della vendita; una transazione diretta a chiudere ogni pregressa pretesa. Successivamente il notaio P., su incarico della Internazional Auto, provvedeva a redigere un nuovo contratto di locazione, facendolo sottoscrivere dalle parti e chiedendone la trascrizione. Corrisposte le rate del prezzo da parte della Internazional Auto per il tramite del notaio P., nel corso delle operazioni preliminari alla stipula dell’atto pubblico, il notaio accertava che l’immobile oggetto di compravendita era stato sottoposto a pignoramento per un importo di Lire 2.600.000.000.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il notaio P. sostenendo che non era stato edotto della complessiva operazione posta in essere dalla Internazional Auto, la quale si era limitata ad officiarlo della trascrizione della locazione, eseguita con la dovuta diligenza. Chiedeva ed otteneva di chiamare in causa in garanzia i Lloyd’s, i quali, costituitisi, eccepivano l’inoperatività della polizza.

Il Tribunale adito, in accoglimento della domanda avanzata dalla Internazional Auto, condannava il notaio P. al pagamento della somma di Euro 228.129,34, oltre interessi, ritenendo sussistente l’obbligo del notaio di procedere alle visure ipotecarie in relazione al contratto di locazione ultranovennale; rigettava, invece, la domanda di manleva in ragione della clausola della polizza di esclusione della garanzia per i danni causati dalla totale omissione di ispezioni ipotecarie in relazione agli atti aventi per oggetto beni immobili e diritti reali immobiliari.

Interposto gravame dal notaio P., la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 15.5.2013, riformava la sentenza impugnata nella parte in cui conteneva la statuizione di condanna del P. al risarcimento del danno, sul rilievo che – nella specie – non si era ancora conclusa la procedura espropriativa con l’aggiudicazione dell’immobile a terzi e quindi il danno non era attuale. Tuttavia, poichè la domanda di condanna conteneva in sè la richiesta di risarcimento, la Corte dichiarava il diritto della Internazional Auto ad ottenere dal P. il rimborso della somma di Euro 206.582,75, nel caso di assegnazione a terzi della proprietà del terreno.

Contro la suddetta sentenza la Internazional Auto propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso e propone contestuale ricorso incidentale, articolato in undici motivi, P.L..

I Lloyd’s hanno depositato controricorso.

La Internazional Auto ha inoltre depositato controricorso al ricorso incidentale.

Tutte le parti hanno depositato memorie.

Il P. ha depositato altresì documenti ex art. 372 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi, principale e incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.

RICORSO PRINCIPALE.

1. Con il primo motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c., in relazione all’art. 1483 c.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della lite” – la Internazional Auto s.r.l. censura la sentenza impugnata per avere subordinato il risarcimento del danno alla conclusione della procedura esecutiva, senza considerare che “l’evizione si concretizza con l’intervento espropriativo essendo irrilevante la privazione e/o la conservazione del possesso”.

Il motivo è infondato.

Va premesso – ed il rilievo vale anche per i successivi motivi di ricorso – che il vizio di motivazione prospettato dalla ricorrente non appare coerente con i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 8053/14), in base ai quali la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Quanto alla censura concernente la violazione o falsa applicazione di legge, va rilevato come la stessa non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata, posto che la ricorrente si è limitata a prospettare l’irrilevanza del possesso del bene rispetto al verificarsi dell’evizione, mentre il giudice di merito non ha posto a fondamento della decisione la circostanza che la Internazional Auto non fosse stata privata del possesso, bensì il fatto che non fosse stato accertato il diritto al risarcimento del danno commisurato al prezzo pagato in quanto non si era ancora verificata la perdita della proprietà del bene per effetto della esecuzione forzata.

2. Con il secondo motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della lite” – la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere subordinato la condanna al risarcimento del danno alla conclusione della procedura espropriativa con il passaggio a terzi della proprietà dell’immobile, escludendo così l’ipotesi in cui fosse la stessa Internazional Auto ad aggiudicarsi il bene.

La censura è infondata.

Oltre ad essere meramente ipotetico, il motivo in scrutinio non tiene conto del fatto che, nella logica della decisione, ciò che rileva è che l’acquirente, nonostante il pagamento del prezzo, non abbia conseguito la proprietà dell’immobile. Pertanto, l’aggiudicazione – a terzi (come espressamente indicato in sentenza) ma anche (eventualmente) alla stessa odierna ricorrente – determinerebbe il verificarsi della condizione prevista in sentenza e renderebbe quindi attuale il danno richiesto dalla Internazional Auto.

3. Con il terzo motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c., in relazione all’art. 1483 c.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della lite” – la ricorrente lamenta che la corte territoriale, con argomentazioni insufficienti e contraddittorie, abbia ritenuto compensato il danno derivato dal mancato impiego del denaro versato per il pagamento del prezzo con il vantaggio ritratto dal godimento del bene.

Il motivo è inammissibile, in quanto volto a censurare un apprezzamento di merito espresso dal giudice di appello, sorretto da congrua motivazione.

4. Con il quarto ed ultimo motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della lite” – la ricorrente deduce che la parziale compensazione delle spese non trovava giustificazione nel disposto dell’art. 91 c.p.c., il quale esclude che la parte vittoriosa possa onerarsi, neppure in parte, delle spese del giudizio.

Il motivo è infondato, atteso che la corte territoriale non ha posto a carico della parte vittoriosa le spese di lite, limitandosi a compensarle integralmente per il grado di appello e parzialmente per il primo grado.

5. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato.

RICORSO INCIDENTALE.

1. Con il primo motivo il notaio P.L. denuncia “omesso esame di un fatto decisivo della controversia inerente l’oggetto del mandato – violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – Error in iudicando e violazione o falsa applicazione degli artt. 1346, 1703 e 2230 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, affermando che “l’appellante non ha curato soltanto la trascrizione del contratto di locazione, ma pure la trasmissione alla Immobiliare Cometa degli assegni mensilmente emessi dalla Internazional Auto, su mandato della quale avrebbe dovuto infine redigere l’atto pubblico di vendita”, aveva omesso di considerare che il notaio aveva svolto distinte attività, ricevendo, in momenti diversi, distinti mandati, e non un unico mandato, come invece ritenuto nella decisione impugnata.

2. Con il secondo motivo – rubricato “omesso esame di un fatto decisivo della controversia inerente alla vendita “in favore” ed al mancato inserimento in mappa del frazionamento catastale – violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5″ – si censura la valutazione data dal giudice di appello al fax del 17.11.2000 nonchè l’errore del notaio per avere eseguito le visure ipotecarie senza l’inserimento in mappa del frazionamento catastale.

3. Con il terzo motivo – rubricato “omesso esame di un fatto decisivo della controversia inerente al ruolo del teste Ac. – violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5” – si lamenta che il giudice di merito abbia erroneamente ritenuto non decisiva la testimonianza resa dal teste predetto.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili.

I fatti dedotti dal ricorrente sono stati valutati dalla corte territoriale, sicchè non è nella specie ravvisabile l’omesso esame di fatti decisivi e controversi tra le parti, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella specie applicabile ratione temporis. Del resto, il ricorrente si è limitato ad invocare una diversa lettura delle risultanze come accertate e ricostruite dalla corte di merito, con censura inammissibile perchè la valutazione delle risultanze probatorie – non meno che il giudizio sulla rilevanza delle deposizioni testimoniali – involge apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre pur astrattamente possibili, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare ogni e qualsiasi deduzione difensiva.

4. Con il quarto motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1344, 1414 e 1415 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” – il ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia erroneamente fondato la responsabilità professionale del notaio non sulla compravendita realmente intercorsa tra le parti, bensì su un atto simulato (la locazione ultranovennale), non voluto dai contraenti e privo di effetti.

Il motivo è inammissibile, in quanto, pur prospettando un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, si risolve in una censura che attiene al merito della controversia, avendo il giudice di appello – con congrue argomentazioni incensurabili in questa sede – valutato nel suo complesso l’incarico conferito al professionista nonchè la circostanza che lo stesso fosse al corrente dell’intera operazione.

5. Con il quinto motivo si denuncia “omesso esame di un fatto decisivo della controversia inerente alla disponibilità giuridica e materiale del bene con la compravendita del (OMISSIS), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1344, 1346, 1418, 1571 e 1575 c.c., nonchè della L. n. 47 del 1985, art. 18 e dell’art. 492 c.p.c., nonchè della L. 16 febbraio 1913, art. 28 e successive modificazioni, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Il ricorrente deduce la mancata disamina della circostanza che la Internazional Auto era divenuta proprietaria del bene in violazione della L. n. 47 del 1985, stante l’ordine di demolizione di opere abusive emesso dal Comune di Roma, e del divieto del venditore di disporre del bene pignorato ex art. 492 c.p.c.; sostiene, di conseguenza, che la responsabilità del professionista era stata erroneamente fondata su atti invalidi, il che dimostrava che la Internazional Auto e la società venditrice Immobiliare Cometa avevano omesso di rappresentare al notaio le vere ragioni sottese all’operazione dalle stesse posta in essere.

Le censure sono infondate.

Come si evince dalla parte introduttiva del ricorso incidentale (p. 15 e ss.), le questioni prospettate con il motivo in scrutinio non hanno formato oggetto dei motivi di appello, involgendo – di contro – questioni di diritto nuove ovvero temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, in quanto tali non proponibili in questa sede. Quanto alla dedotta abusività delle opere realizzate sul terreno, va osservato come la circostanza sia emersa solo nel corso del giudizio di appello e sulla base di un atto di parte (l’appello proposto dalla Immobiliare Cometa nei confronti della Internazional Auto in altro giudizio), senza che tuttavia risulti che la questione sia stata oggetto di discussione tra le parti e sia stata prospettata dal P. nelle conclusioni rassegnate.

6. Con il sesto motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; artt. 190 e 345 c.p.c.; art. 111 Cost., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” – il ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia consentito in sede di gravame l’ingresso del documento nel quale il Consiglio Nazionale del Notariato esprimeva l’orientamento secondo cui l’obbligo di effettuazione delle visure sussisteva anche per le locazioni ultranovennali, attribuendo poi allo stesso valore di prova pur trattandosi di mera proposta.

Il motivo è infondato, in quanto la ratio decidendi della sentenza impugnata risiede nelle diverse ampie argomentazioni espresse dalla corte di merito, la quale ha richiamato l’orientamento del Consiglio Nazionale del Notariato solo in quanto coerente con le motivazioni poste a fondamento della decisione.

7. Con il settimo motivo si deduce “omesso esame di un fatto decisivo per la controversia inerente alla assorbente o concorrente condotta di Internazional Auto s.r.I., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1227 e 1482 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Censura il ricorrente la sentenza impugnata per avere ritenuto la esclusiva responsabilità del notaio, omettendo di valutare il rilievo della condotta di controparte nella produzione dell’evento dannoso, specie riguardo alla imprudente sottoscrizione della scrittura privata di compravendita effettuata dalla Internazional Auto in data (OMISSIS).

Il motivo è inammissibile.

Difatti, pur prospettando anche il vizio di violazione o falsa applicazione di legge, le censure mosse alla sentenza impugnata sono volte ad ottenere una diversa valutazione delle circostanze di fatto acquisite al processo rispetto a quella operata dal giudice di merito. La corte territoriale, con congrua motivazione, ha evidenziato come il notaio P. fosse stato messo al corrente dell’intera vicenda sin dall’inizio ed avesse curato la trasmissione alla Immobiliare Cometa degli assegni mensilmente emessi dalla Internazional Auto per il pagamento delle ultime quattro rate, commisurando il danno al relativo importo.

8. Con l’ottavo motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1599, 2643 e 2644 c.c.; art. 112 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” – il ricorrente sostiene che la corte territoriale avrebbe dovuto escludere la responsabilità del notaio poichè la trascrizione del contratto di locazione del (OMISSIS) svolgeva la funzione di salvaguardare la locazione stessa limitatamente al termine novennale, mentre nella specie era incontroverso che sin dal 1992 la Internazional Auto godesse del bene.

Il motivo è infondato, poichè non coglie la ratio decidendi della sentenza, che concerne la complessiva operazione posta in essere dalla Internazional Auto con le quattro scritture del (OMISSIS) e la successiva condotta professionale del notaio.

9. Con il decimo motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 1917 c.c.; D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 183, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” – il ricorrente censura l’interpretazione data dalla corte territoriale all’art. 2, lett. c) della polizza assicurativa, in quanto astratta e priva della necessaria contestualizzazione della condotta delle parti, le quali si erano rivolte al notaio in maniera inusuale per porre in essere un precedente atto simulato.

10. Con il decimo motivo – rubricato “omesso esame di un fatto decisivo per la controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1369 e 1370 c.c.” – si lamenta che il giudice di appello non abbia considerato, nell’interpretazione della clausola contrattuale, che la locazione ultranovennale aveva natura obbligatoria e non reale, omettendo altresì di valutare la reale portata della clausola con specifico riguardo alla congiunzione “e” che univa le locuzioni “beni immobili” e “diritti immobiliari”.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono alla interpretazione della clausola contrattuale, sono infondati.

Il giudice di appello ha confermato la sentenza di primo grado “per quanto riguarda l’esclusione della garanzia assicurativa dei Lloyd’s, in forza della eccezione di cui all’art. 2, lett. c) della polizza, secondo la quale l’assicurazione non vale:… c) per i danni causati dalla totale omissione delle ispezioni ipotecarie, in relazione ad atti aventi per oggetto beni immobili e diritti reali immobiliari”.

Per pacifica giurisprudenza (ex plurimis, Cass. civ., sez. 3, 10/02/2015, n. 2465), in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta. Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. civ., sez. 3, 20/11/2009, n. 24539).

Ciò posto, va rilevato come, nella specie, la corte di merito abbia correttamente ritenuto, sulla base della inequivoca formulazione della clausola contrattuale, l’esclusione della garanzia assicurativa, essendo irrilevante la peculiarità della vicenda che ha dato luogo al giudizio rispetto all’obbligo del notaio – insito nell’incarico conferito – di eseguire le ispezioni ipotecarie. Del pari incensurabile è l’interpretazione data dal giudice di appello in merito all’applicabilità della clausola in parola al caso di specie, posto che ciò che rileva ai fini della esclusione della garanzia assicurativa è che l’atto abbia ad oggetto beni immobili, restando irrilevante il carattere reale o obbligatorio del contratto.

11. L’ultimo motivo di ricorso – rubricato “violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” e condizionato al mancato accoglimento dell’istanza di correzione materiale presentata dal notaio P. – è rinunciato, avendo nelle more la corte di appello proceduto alla correzione materiale della sentenza.

12. Restano estranei al thema decidendum i fatti sopravvenuti alla instaurazione del giudizio di cassazione dedotti dalla Internazional Auto e dal notaio P. nelle rispettive memorie difensive, concernenti l’estinzione della procedura esecutiva a carico della Immobiliare Cometa ed il successivo fallimento di detta società.

In conclusione, anche il ricorso incidentale deve essere rigettato.

13. Stante la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio sono compensate tra la Internazional Auto e il notaio P.. Quest’ultimo, invece, va condannato – secondo soccombenza – alla rifusione delle spese processuali sostenute dai Lloyd’s, liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la ricorrente principale e il ricorrente incidentale sono tenuti al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Compensa le spese del giudizio di cassazione tra la Internazional Auto s.r.l. e P.L. e condanna quest’ultimo al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei Lloyd’s, liquidate in complessivi Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2016

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