Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18607 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18607 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso n. 17095-2017 proposto da:
ISLAM MD N,\ZRUI„ elettivamente domiciliato in R( )M,\, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTP, DIC ,\SS.A/10Nk, rappresentato e
difeso dall’avv. SII XI:\ I i RD I;
– ricorrente contro
NI INIST1′,R0 1)I’,11,’INTIRTN(), in persona del Ministro pro
tempore,. elettivamente

domiciliato

in

ROM;\ ,

I,\
DilLo

P0 )R1OC111′,S1 12, Presso rAvvocxruRA
\TO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente
avverso il provvedimento n. 660/2017 della CORTI;.
BOLOGNA, depositata il 15/03/2017;

\ PP1’11,0 di

Data pubblicazione: 13/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata ,del 11/06/2018 ,dal Consigliere .4Dott. .1N1( )N1(1,
P11 TRO I,AM(
FATTI DI CAUSA
1,a Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 15 marzo 2017, ha
rigettato il gravame di Islam Md Nazrul, cittadino del 13angladesh,
avverso l’impugnata ordinanza che aveva rigettato la sua dornanda di
riconoscimento della protezione internazionale.
aveva riferito di essere tassista di professione e di essere fuggito
dal proprio paese, poiché soggetto alle vessazione dei leaders locali del
partito al potere, 1′. \ wami League, i quali lo costringevano a trasportarli
in taxi in vari luoghi, senza retribuirlo o pagandolo mem) di quanto
dovuto o in ritardo; costoro, in caso di rifiuto, erano soliti danneggiare
il mezzo e minacciarlo e lo avevano percosso con un bastone di
hockey e minacciato COn un coltello; a seguito di questi episodi aveva
abbandonato il paese per timore di ritorsioni.
.\d avviso della Corte, il ricorrente non aveva nemmeno allegato di
aver subito atti persecutori nell’accezione di cui all’art. 8 del d. lgs. n.
251 del 2017, né a causa del proprio credo, poiché i soprusi subiti erano
dovuti a ragioni economiche; le violenze che si registravano in
Bangladesh erano dirette nei confronti di minoranze religiose, alle quali
il richiedente non apparteneva, essendo musulmano sunnita, come la
maggioranza della popolazione.
;\vverS() questa sentenza la parte ha proposto ricorso per
cassazione; il Ministero dell’interno ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ricorrente, denunciando violazione della Convenzione di Ginevra
in tema di protezione internazionale e del d.lgs. 25 1 / 2007 , imputa alla
Corte di n-ierito di avere ritenuto inattendibili le circostanze di fatte
Ric. 2017 n. 17095 sez. M1 – ud. 14-06-2018
-2-

s”.

addotte a fondamento della domanda di riconoscimento dello status di
rifugiato e della protezione sussidiaria e umanitaria; di avere trascurato
di considerare che i descritti atti persecutori erano diretti a chi, come
lui, apparteneva ad una modesta classe sociale e di non avere
ricostruito in modo esaustivo le proprie condizioni sociali; di non

caratterizzato da gravi difficoltà economiche, da povertà e continue
lesioni dei diritti inviolabili.
11 ricorso è inammissibile, risolvendosi, da un lato, nella critica
dell’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito,
insindacabile in sede di legittimità in presenza di motivazione idonea come nella specie – a rivelare la ratio decidendi e, dall’altro, nella critica
della sufficienza del ragionamento logico posto dal medesimo giudice a
base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in
sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi
integrante un vizio motivazionale non più proponibile, a norma del
novellato art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass., sez. un., n. 8053 e 8054 del 2014).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Non è dovuto il raddoppio del contributo, essendo stato il
ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle
spese, liquidate in €. 2050,00, oltre spese prenotate a debito.
Roma, 14 giugno 2018.
Il Presidente

DEPOSITAID IN CANCELLERIA

Roma,

t 3 LUB,28,

avere valutato attentamente le condizioni del suo paese di origine,

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