Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18607 del 10/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18607
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;
– ricorrente –
contro
C.G. res.te a (OMISSIS), rappresentato e difeso,
giusta delega in calce al controricorso, dagli Avv.ti Fantozzi
Augusto, Edoardo Belli Contarini e Francesco Giuliani, nel cui
studio, in Roma, Via Sicilia, 66, e’ elettivamente domiciliato;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 58/31/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano – Sezione n. 31, in data 24.05.2 007, depositata
il 26 giugno 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
10 giugno 2 010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito il difensore del controricorrente Avv. Belli Contarini
Edoardo;
Presente il Procuratore Generale dott. PRATIS Pierfelice che ha
concluso esprimendo condivisione per la relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 20910/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 58/31/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 31, il 24.05.2007 e DEPOSITATA il 26 giugno 2007. Con tale decisione, la C.T.R., ha dichiarato cessata la materia del contendere per gli anni 2000 e 2001 ritenendo preclusiva la domanda di condono, mentre ha confermato la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell’Irap, per gli anni 2002 e 2003.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 2 000 al 2003, e’ affidato a due mezzi, con cui si deduce, violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c. e segg., dell’art. 2195 c.c., della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, del D.Lgs n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, nonche’ insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo.
3 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione, in quanto inammissibile e, comunque, infondata.
4 – Le formulate censure vanno risolte richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs n. 446 del 1997, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1 e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2 e’ escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.
5 – La decisione impugnata, appare in linea con i principi fissati dalle richiamate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, nel presupposto dell’insussistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione, e, d’altronde, la censura per vizio della motivazione non sembra adeguatamente formulata.
6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ex artt. 375 e 380 bis c.p.c. proponendosi il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato e che le spese del giudizio, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, vanno compensate;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010