Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18606 del 03/09/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 18606 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 20126-2009 proposto da:
DI DOMENICO BERNARDINO (c.f. DUMBNR68P18H501C),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 118, presso l’avvocato GIANFRANCO POLINARI,
che lo rappresenta e difende, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –

2014
1511

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA LA TORRE A R.L. (P.I.
01756131007), in persona del legale rappresentante

Data pubblicazione: 03/09/2014

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SABOTINO 2/A, presso l’avvocato PAOLO GIOVANNELLI,
che la rappresenta e difende, giusta procura a
margine del controricorso;

controricorrente

D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 16/07/2014 dal Consigliere
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 2983/2008 della CORTE

),

2

Svolgimento del processo
Con citazione notificata nel febbraio 1998, Di Domenico
Bernardino esponeva di essere subentrato a suo fratello
Mauro nel contratto preliminare stipulato, in data 21
novembre 1995, con la Società Cooperativa Edilizia La Torre

a rei., per la costruzione e l’assegnazione di un villino
al prezzo di £. 317.732.903 e di avere corrisposto, oltre
all’importo di £. 71.697.961 indicato nel preliminare,
quello di £. 60 milioni versati direttamente dal padre Di
Domenico Fortunato tramite quattro assegni consegnati a
Tomaselli Salvatore che agiva in nome e per conto della
Cooperativa che aveva rappresentato anche in sede di
stipula del preliminare; tuttavia, la Cooperativa aveva
disconosciuto tale pagamento e, di conseguenza, aveva
deliberato la sua esclusione dalla società per morosità.
Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda di annullamento
dell’esclusione dalla Cooperativa, ma la Corte di appello,
con sentenza 10 luglio 2008, riformando l’impugnata
sentenza, rigettava la domanda di Di Domenico Bernardino
per mancata prova del pagamento alla Cooperativa La Torre
di un importo superiore a quello di £. 71.697.961, con
conseguente esistenza della morosità e violazione delle
obbligazioni nascenti dal contratto sociale.
Infatti, ad avviso della corte, il padre dell’attore aveva
consegnato quattro assegni, dell’importo complessivo di £.
63.000.000, a Tomaselli Salvatore, ma non v’era prova
3

dell’attinenza del suddetto pagamento al rapporto tra
l’attore e la Cooperativa nonché del titolo e del reale
destinatario del medesimo, poiché non v’era prova che il
Tomaselli avesse agito quale rappresentante della
Cooperativa, non avendo rilevanza che egli avesse

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione Di Domenico
Bernardino sulla base di un motivo, cui resiste la Società
Cooperativa Edilizia La Torre.
Motivi della decisione
L’unico motivo proposto dal ricorrente manca del necessario
momento di sintesi, richiesto a norma dell’art. 366 bis

c.p.c. (applicabile

ratione temporis) e

adeguato alla

tipologia di vizio motivazionale dedotto, a norma dell’art.
360 n. 5 c.p.c. (v., tra le tante, Cass. n. 24553 e 12248
del 2013). Esso è, quindi, inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il
ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in e
2300,00, di cui per 2100,00 per compensi, oltre spese
forfettarie e accessori di legge.
Roma, 16 luglio 2014.

sottoscritto il preliminare di assegnazione dell’alloggio.

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