Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18605 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. I, 30/06/2021, (ud. 19/04/2021, dep. 30/06/2021), n.18605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21745/2019 proposto da:

C.L., rappresentato e difeso, congiuntamente e

disgiuntamente, giusta delega in calce al ricorso per cassazione,

dall’Avv. Amiltore Arcuri, e dall’Avv. Domenico Dodari, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

alla via Giulio Caccini, n. 1.

– ricorrente –

contro

M.L., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Monica Bellon, e

Michela Bellon, giusta mandato e procura speciale su foglio separato

allegato al controricorso, con domicilio eletto in Roma, via V. di

Valle Alessandra, n. 30/M, presso lo studio dell’Avv. Roberto

Perghem.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di TRENTO, sezione

distaccata di BOLZANO, n. 54/2019, pubblicata il 13 maggio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19 aprile 2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 13 maggio 2019, la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in parziale modifica della sentenza del Tribunale di Bolzano n. 854/2017 del 6 luglio 2017, ha accertato l’obbligo di C.L. di versare a M.L. un contributo di mantenimento per i due figli pari ad Euro 150,00 mensili ciascuno e ha confermato per il resto la sentenza di primo grado.

2. Il Tribunale di primo grado, in particolare, aveva statuito l’affidamento condiviso dei figli minori N., nato nel (OMISSIS), ed E., nata nel (OMISSIS); il loro collocamento paritario presso ciascun genitore; l’assegnazione in uso dell’abitazione coniugale in comproprietà tra gli ex coniugi; l’obbligo del C. di contribuire al mantenimento dei figli nel tempo che essi trascorrevano con la madre in Euro 200,00 per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie, l’attribuzione degli assegni familiari ed altri contributi pubblici alla M..

3. I giudici di secondo grado, a sostegno della decisione impugnata, hanno rigettato la richiesta del C. di aprire un conto corrente comune sul quale far confluire il contributo ordinario di ciascun genitore al mantenimento complessivo dei figli, perchè proposta astrattamente ragionevole solo in presenza di uguali condizioni economiche dei genitori, mentre nel caso in esame le condizioni economiche complessive del C. e della M. non risultavano perfettamente equilibrate; che ciascun genitore doveva adempire ai suoi obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo; che, in ragione del patrimonio netto e del reddito disponibile del C. e di quello della M., residuava un seppur modesto divario economico che doveva essere riequilibrato disponendo un contributo a carico del padre di 150 Euro per ciascun figlio; che le spese andavano compensate per intero, in ragione della reciproca soccombenza delle parti.

4. C.L. ricorre per la cassazione della sentenza impugnata con atto affidato a tre motivi.

5. M.L. ha resistito con controricorso, con richiesta di distrazione delle spese, in favore dei procuratori antistatari.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., posto che la condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, non è integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l’orientamento contestato si fonda (Cass., 8 febbraio 2011, n. 3142).

2. Risulta rispettato, poi, nel caso in esame, anche il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), in ossequio del quale il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati “causa petendi” e “petitum”, nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, poichè nel ricorso è stato dato conto dei fatti di causa e delle vicende processuali alle pagine 5-16, oltre che dei motivi di censura alle pagine 16 – 22 (Cass. 3 febbraio 2015, n. 1926).

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c., anche in relazione al combinato disposto degli artt. 147,148 e 316 bis c.c., espressione del dettato costituzionale di cui all’art. 30 Cost., non avendo, la Corte territoriale, disposto il cosiddetto mantenimento diretto previsto dalla legge, nè motivando tale scelta nonostante domanda svolta in tal senso, con palese violazione anche dell’art. 112 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3.1 Il motivo è inammissibile.

3.2 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., si ha quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass., Sez. I, 13 giugno 1972, n. 1853; Cass., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7653; Cass., Sez. VI-5, 27 novembre 2017, n. 28308).

Poichè, dunque, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass., Sez. II, 21 aprile 1976, n. 1397), non ricorre la violazione di tale disposizione allorchè si lamenti, come nel caso in esame, che il giudice del merito, chiamato a decidere sulla richiesta di mantenimento diretto della prole, abbia fatto uso dei suoi poteri decisionali in maniera frettolosa e superficiale, prescindendo dalla nuova normativa, che aveva introdotto, come forma prevalente di mantenimento quello diretto, ovvero bigenitoriale.

3.3 Ed invero la Corte territoriale non ha affatto omesso di decidere sulla richiesta di mantenimento diretto formulato dal C., che sul punto ha espressamente affermato, con una ratio decidendi che peraltro non è stata affatto censurata dal ricorrente, che poichè le condizioni economiche complessive del C. e della M. non risultavano perfettamente equilibrate, non si riteneva di aderire alla proposta del C. di “creazione di un conto corrente comune” sul quale fare confluire il contributo ordinario di ciascun genitore al mantenimento complessivo dei figli.

3.4 La censura esposta, peraltro, comporta una lettura non condivisibile dell’art. 155 c.c., in quanto, come ha chiarito questa Corte, l’affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori – previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 6, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 11, analogicamente applicabile anche alla separazione personale dei coniugi – è istituto che, in quanto fondato sull’esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l’obbligo patrimoniale dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l’istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (Cass., 18 agosto 2006, n. 18187; Cass., 29 luglio 2011, n. 16736; Cass., 10 dicembre 2014, n. 26060).

Inoltre, giova ricordare che, sussiste l’obbligo di entrambi i genitori, che svolgono attività lavorativa produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., in diretta applicazione dell’art. 30 Cost., e pure dell’art. 155 c.c. (Cass., 18 settembre 2013, n. 21273).

4. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo, ovvero il mancato accertamento, da parte della Corte territoriale, delle “reali” sostanze della Dott.ssa M., anche in relazione alla conclamata sua nuova attività lavorativa/imprenditoriale, essendo proprietaria di una farmacia, con violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 337 ter c.c., anche in relazione al combinato disposto degli artt. 147,148 e 316 bis c.c., espressione del dettato costituzionale di cui all’art. 30 Cost..

4.1 Anche il secondo motivo è inammissibile.

4.2 Giova, invero, premettere che, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal decreto L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Il mancato esame, dunque, deve riguardare un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (Cass., 8 settembre 2016, n. 17761; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29883), e non, invece, le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., SU, 20 giugno 2018, n. 16303; Cass. 14 giugno 2017, n. 14802), oppure gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).

4.3 Il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere “decisivo”, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia, e deve, altresì, essere stato “oggetto di discussione tra le parti”: deve trattarsi, quindi, necessariamente di un fatto “controverso”, contestato, non dato per pacifico tra le parti.

4.4 E’ utile rammentare, poi, che Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053, ha chiarito che “la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti”.

4.5 Alla stregua dei principi tutti fin qui esposti – ribaditi anche di recente da Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415 – il motivo in esame è inammissibile perchè non rispetta le appena descritte prescrizioni imposte dalle Sezioni Unite circa le modalità di deduzione del vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nulla avendo argomentato il ricorrente sulla necessaria decisività del fatto omesso, ovvero dell’essere stato esso oggetto di discussione tra le parti.

4.6 Ciò che, a fronte della generica deduzione del ricorrente di una nuova attività lavorativa/imprenditoriale della M., in quanto proprietaria di una farmacia, sarebbe stato essenziale, avendo comunque la Corte valutato, nel caso in esame, un reddito per attività lavorativa part time della M. pari a circa 2.000,00 Euro mensili.

5. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 92 c.p.c., sulla compensazione delle spese, atteso che egli era stato vittorioso in entrambi i gradi del giudizio e la motivazione addotta dalla Corte di appello sul punto era solo apparente, oltre che riduttiva ed inconsistente (inesistente quella sul motivo di appello inerente la compensazione operata in primo grado), con violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

5.1 Anche il terzo motivo è inammissibile, poichè la motivazione dettata dal Tribunale (“L’esito complessivo della lite con reciproca soccombenza delle parti induce a compensare per intero le spese anche di questo grado di giudizio”) è esistente e consente di ricostruire il percorso logico seguito nel rispetto dei canoni di congruità logica e come tale è idonea a sottrarsi alla dedotta censura.

5.2 Al riguardo, è utile ribadire che il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza ricorre ogni qualvolta il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logico-giuridica, rendendo così impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 5 agosto 2019, n. 20921; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).

5.3 Anche la censura riguardante l’inesistenza della motivazione sul motivo di appello inerente la compensazione operata in primo grado, con violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente nemmeno specificato se tale censura sia stata o meno ritualmente formulata nel giudizio di secondo grado, limitandosi ad affermare che la Corte territoriale, utilizzando la locuzione “anche di questo grado del giudizio”, avrebbe operato una riproduzione pedissequa della decisione e/o del ragionamento del giudice di primo grado.

6. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA