Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18605 del 26/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 05/07/2017, dep.26/07/2017),  n. 18605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11597-2016 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA

VITTORIA 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE M. ALMA,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI MERLINI, PLACIDO

PETINO, ANTONIO FEDERICO PETINO;

– ricorrente –

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, ((OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE u DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUNGOTEVERE

DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE M. ALMA,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI MERLINI, PLACIDO

PETINO, ANTONIO FEDERICO PETINO;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1035/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/7/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO

che:

– la Corte di appello di Catania ha respinto l’impugnazione di C.C., bracciante agricolo, intesa ad ottenere la reiscrizione negli elenchi anagrafici per l’anno 2007, a seguito di cancellazione disposta dall’I.N.P.S. sul presupposto dell’insussistenza del denunciato rapporto di lavoro alle dipendenze della società cooperativa Mediterranea e Progresso; ha innanzitutto ritenuto la Corte territoriale che il ricorrente non fosse incorso nella decadenza di cui al D.L. n. 70 del 1970, art. 22 convertito nella L. n. 83 del 1970 (norma abrogata dal D.L. n. 11 del 2008, art. 24 e ripristinata dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 4, convertito in L. n. 111 del 2011 solo con decorrenza dall’entrata in vigore del decreto); quanto al merito ha evidenziato che le emergenze dell’istruttoria svolta non fossero state tali da contrastare le risultanze degli accertamenti ispettivi circa la fittizietà del rapporto formalmente denunciato come subordinato;

– avverso la sentenza ricorre per cassazione C.C., affidandosi a sette motivi;

– l’I.N.P.S. resiste con controricorso e formula, altresì, ricorso incidentale condizionato;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– il ricorrente ha depositato memoria;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo del ricorso principale è denunciata la violazione dell’art. 2729 c.c., degli artt. 115,116,416 e 345 c.p.c. in relazione all’attribuita rilevanza ad un verbale ispettivo che si assume mai prodotto agli atti dall’I.N.P.S.;

– con gli altri motivi del ricorso principale è lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2700,2727 e 2729 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2697 e 2698 c.c., in relazione, oltre che alla valenza attribuita al verbale ispettivo, all’operata inversione dell’onere della prova, nonchè degli artt. 2094,2104,2381 e 2521 c.c., L. n. 142 del 2001, art. 1, comma 3, ed ancora degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla riduttiva attribuzione al solo sig. A.F. della qualifica e dei poteri del datore di lavoro, spettanti invece alla cooperativa ed alla complessiva valutazione delle dichiarazioni rese dal predetto, agli artt. 115,116 e 246 c.p.c. in relazione al giudizio di non credibilità delle deposizioni testimoniali ed infine degli artt. 2116 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. riguardo all’aprioristica affermazione della fittizietà dei rapporti con la cooperativa;

– con in ricorso incidentale condizionato l’I.N.P.S. denuncia la falsa applicazione del D.L. n. 7 del 1970, art. 22 convertito nella L. n. 83 del 1970, contestando la ritenuta abrogazione ad opera del D.L. n. 112 del 2008, art. 24 a far data dal centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore del 25.6.2008 ed evidenziando la salvezza della suddetta norma per effetto della L. n. 246 del 2005, art. 14, comma 7;

– i motivi del ricorso principale sono manifestamente infondati (e determinano l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato);

– va innanzitutto rilevata l’inammissibilità del primo motivo che introduce una questione (l’inutilizzabilità del verbale ispettivo che si assume non ritualmente prodotto dall’I.N.P.S.) giammai fatta valere dalla parte privata nelle precedenti fasi di merito;

– si rileva dagli stessi atti prodotti dal ricorrente in uno con il ricorso per cassazione ed in particolare dal contenuto della memoria di costituzione dell’I.N.P.S. nel giudizio di primo grado e dal verbale di udienza del 24/2/2011 che l’I.N.P.S. aveva prodotto a tale udienza il verbale ispettivo redatto nei confronti della Mediterranea e Progresso, verbale del quale già in sede di comparsa di costituzione l’Istituto si era riservato la produzione per essere lo stesso in possesso della sede Regionale di Palermo, attesa la complessità delle indagini espletate;

– si rileva, altresì, che nessuna opposizione era stata avanzata dal ricorrente alla suddetta produzione nel corso della citata udienza del 24/2/2011 nè successivamente in sede di giudizio di appello (si veda la sintesi dei motivi di impugnazione come riportata nella sentenza impugnata);

– in conseguenza il giudice di appello ha legittimamente preso in considerazione, ai fini della decisione, tale documentazione da ritenersi, in assenza di tempestiva opposizione alla relativa produzione, regolarmente acquisita ed entrata a far parte del tema di indagine (cfr. Cass. 5 maggio 2015, n. 8924; Cass. 9 marzo 2010, n. 5671);

– nè vi è stata alcuna violazione del principio consacrato nell’art. 115 c.p.c., secondo cui il giudice ha l’obbligo di decidere iuxta alligata et probata, importante, tra l’altro, che la decisione sia tratta unicamente dalle allegazioni delle parti, cioè dalle circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda o dell’eccezione, e dalle prove offerte dalle parti medesime. Essendo detta norma intesa ad assicurare il rispetto dei principi fondamentali della difesa e del contraddittorio, impedendo che una parte possa subire una decisione basata su fatti ad essa sconosciuti ed in relazione ai quali non si sia potuta difendere, è da escludersi la violazione del relativo principio quando, come nel caso di specie, il giudice abbia utilizzato documentazione esistente agli atti di causa, sottoposta al contraddittorio tra le parti;

– tanto precisato, va rammentato, con riguardo ai rilievi di cui agli ulteriori motivi, l’orientamento consolidato di questa Corte, cui va data continuità, secondo cui: “L’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’I.N.P.S., a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19 maggio 2003, n. 7845; conf. Cass. 11 gennaio 2011, n. 493; Cass. 28 giugno 2011, n. 14296, Cass. 2 agosto 2012, Cass. 23 aprile 2015, n. 8281, Cass. 11 febbraio 2016);

– è stato, altresì, affermato che il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere la reiscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione nè presenta carattere pregiudiziale, al punto che nella controversia avente ad oggetto l’attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere della prova a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c. in pendenza di distinta controversia per la reiscrizione nell’elenco (cfr. Cass. 23 dicembre 2011, n. 28716; Cass. 12 giugno 2000, n. 7995);

– nel caso in esame la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione degli indicati principi verificando se fosse stata fornita dal ricorrente la prova dell’esistenza, della durata e della natura onerosa del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione e, a tal fine, effettuando una comparazione di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa e sottoposti al proprio prudente apprezzamento (e così valorizzando, rispetto a quanto affermato dai testi di parte ricorrente, le dichiarazioni rese agli ispettori dell’I.N.P.S. da A.F. e A.G. e le circostanze oggettive evidenziate dai medesimi ispettori ed in particolare quella che A.F. effettivamente risultava aver prestato per l’anno 2007 attività lavorativa presso altra azienda agricola e quella del mancato pagamento della contribuzione da parte della Mediterranea e Progresso per gli operai denunciati dall’anno 2002 al 2007);

– quanto alla doglianza relativa all’attribuita rilevanza al verbale ispettivo (che, come è noto, “fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante nè ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” – cfr. ex multis Cass. 27 ottobre 2008, n. 25842 -), non sussiste la denunciata violazione di legge atteso che tale documento non è stato acriticamente recepito dalla Corte territoriale. Quest’ultima non ha affatto escluso la possibilità che le risultanze del verbale ispettivo potessero essere contrastate con altri esiti istruttori raccolti in corso di causa ed anzi ha verificato la fondatezza delle discordanze e contraddizioni riscontrate dagli ispettori proprio alla luce delle ulteriori emergenze processuali;

– anche la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. è mal posta sol che si consideri che una violazione o falsa applicazione di norme di legge, sostanziale o processuale, non può dipendere o essere in qualche modo dimostrata dall’erronea valutazione del materiale probatorio. Al contrario, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. può porsi solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: – abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; – abbia fatto ricorso alla propria scienza privata ovvero ritenuto necessitanti di prova fatti dati per pacifici; – abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; – abbia invertito gli oneri probatori. E poichè, in realtà, nessuna di tali situazioni è rappresentata nei rilievi anzi detti, le relative doglianze sono mal poste. Nella specie, la violazione delle norme denunciate è tratta, in maniera incongrua e apodittica, dal mero confronto con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito. Di tal che la stessa – ad onta dei richiami normativi in essi contenuti – si risolve nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione;

– si aggiunga in ogni caso che, a norma dell’art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale – come tale insindacabile – del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilità, l’affidabilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti, con l’unico limite di supportare con congrua e logica motivazione l’accertamento eseguito (v., ex aliis, Cass. 11 giugno 1998, n. 5802; Cass. 4 febbraio 2004, n. 2090; Cass. 25 gennaio 2006, n. 1380);

– quanto, poi, alla dedotta violazione dell’art. 2094 c.c. in relazione alla ritenuta insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sulla base di una erronea ricognizione del materiale probatorio va ricordato che la denunciata violazione di legge postula l’erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina: così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla Corte regolatrice di adempiere al proprio compito istituzionale di verifica del fondamento della violazione denunziata (v. Cass. 31 maggio 2006, n. 12984; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038);

– ed allora il motivo che pretenda di desumere tale violazione dall’erronea valutazione del materiale probatorio è già in contrasto con le suddette indicazioni;

– peraltro, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi, che rivelino l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione (v. Cass. 27 luglio 2007, n. 16681; Cass. 23 giugno 2014, n. 14160);

– eguale ragionamento va svolto con riguardo alla denunciata violazione dell’art. 2116 c.c. atteso che parte ricorrente pretende di far derivare la stessa da un accertamento in fatto svolto dalla Corte territoriale che ha considerato, il mancato adempimento degli obblighi contributivi, uno degli elementi a sostegno della ricostruita insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato;

– la proposta va, pertanto, condivisa e il ricorso principale va rigettato (con assorbimento dell’incidentale condizionato proposto dall’I.N.P.S.);

– la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

– va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’I.N.P.S., delle spese processuali che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA