Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18605 del 22/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/09/2016, (ud. 16/02/2016, dep. 22/09/2016), n.18605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24649-2013 proposto da:

P.J.N., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI GRACCHI 283, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CALA’, che

lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.G., P.L. quali eredi di S.E.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BRIZZOLARI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO GROTTI giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

SP.RI., (OMISSIS), N.R. (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

N.R. (OMISSIS), SP.RI. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO BRIZZOLARI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CINZIA BALDO giusta procura speciale a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

P.J.N. (OMISSIS), P.G., P.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 682/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/05/2013, R.G.N. 2608/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CALA’;

udito l’Avvocato MAURIZIO BRIZZOLARI anche per delega dell’Avvocato

MASSIMO GROTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2003 P.J.N. convenne dinanzi al Tribunale di Montepulciano Sp.Ri. e N.R., chiedendo l’accertamento del proprio diritto, in quanto confinante coltivatore diretto, al riscatto del fondo venduto ai convenuti da Elena Sodi, in seguito chiamata in causa.

2. Il Tribunale di Montepulciano con sentenza 10.9.2007 n. 190 rigettò la domanda, ritenendo l’attore privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui alla L. n. 590 del 1965.

La sentenza venne appellata dal soccombente.

La Corte d’appello di Firenze con sentenza 3.5.2013 rigettò il gravame.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da P.J.N. con ricorso fondato su sei motivi.

Hanno resistito con controricorso Sp.Ri. e N.R. da un lato (i quali hanno proposto ricorso incidentale condizionato), e P.G. e P.L., eredi di S.E., dall’altro.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso.

1.1. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perchè pongono questioni analoghe.

Con essi il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 2697 c.c.; artt. 167 e 171 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che in primo grado i convenuti avevano contestato solo genericamente – e quindi in modo inefficace – il possesso, da parte dell’attore, dei requisiti per esercitare il riscatto. Di conseguenza tali requisiti dovevano darsi per ammessi, e l’attore non aveva l’onere di provarne l’esistenza. Avrebbe, di conseguenza, errato la Corte d’appello nell’addossargli la relativa prova.

1.2. Nella parte in cui lamentano il “vizio di motivazione” i due motivi sono inammissibili: sia perchè tale vizio non è più denunciabile per cassazione a far data dall’11.9.2012, in virtù della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, salvo i casi di totale mancanza della motivazione od inestricabile incomprensibilità (così le Sezioni Unite di questa Corte: Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830); sia, soprattutto, perchè il vizio di motivazione è concepibile solo con riferimento alle statuizioni in facto, non certo con riferimento agli errores in procedendo, tra i quali rientra quello denunciato dal ricorrente.

1.3. Nella parte in cui lamenta il vizio di violazione di legge, i motivi sono infondati.

I convenuti in primo grado si costituirono negando che l’attore avesse la qualità di “coltivatore diretto”. Si tratta di una c.d. “mera difesa”, ovvero nella semplice negazione del fatto costitutivo della domanda, la quale per definizione non può mai dirsi generica. Una negazione, infatti, resta sempre una negazione, quali che siano le ragioni che la sorreggono: e non sono concepibili distinzioni tra negazioni generiche e negazioni analitiche.

2. Il terzo e il quarto motivo di ricorso.

2.1. Anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

Con essi il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1207 e 1208 c.c.; art. 112 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce che corte d’appello non si sarebbe pronunciata sulla “vera” domanda attorea, che non era di riscatto, ma di “convalida dell’offerta reale”.

2.2. Ambedue i motivi sono inammissibili per mancanza di interesse: infatti, una volta escluso che l’odierno ricorrente sia titolare del diritto di riscatto, una eventuale convalida dell’offerta reale del prezzo di acquisto del fondo non avrebbe per lui alcuna utilità concreta.

In ogni caso i due motivi sono manifestamente infondati, posto che sulla pretesa domanda di “convalida di offerta reale” la Corte d’appello si è pronunciata alle p. 12, ultimo capoverso, e 13, della sentenza impugnata.

3. Il quinto motivo di ricorso.

3.1. Col quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione della L. n. 817 del 1971, art. 7; L. n. 590 del 1965, art. 31); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134). Vi si sostiene che, avendo egli domandato la convalida di una offerta reale, ed avendo i convenuti eccepito che non era coltivatore diretto, era onere dei convenuti dimostrare che non lo fosse. Inoltre censura la valutazione delle prove compiuta dalla Corte d’appello.

3.2. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge, il motivo è manifestamente infondato.

Vi si sostiene infatti una tesi assai singolare: ovvero che a colui il quale assuma avere diritto al riscatto agrario basterebbe formulare un’offerta reale al preteso riscattando, per rovesciare su questi l’onere della prova che l’offerente non avesse titolo per la prelazione. Ma basterà osservare in contrario che per avere titolo di formulare un’offerta reale bisogna essere debitori, e la qualità dei debitore del prezzo scaturisce da quella di titolare del diritto di prelazione, e quest’ultima deve comunque essere dimostrata da chi la pretende.

Nella parte restante, il motivo pretenderebbe che questa Corte sindachi una valutazione squisitamente di merito, ovvero la valutazione delle prove compiuta dalla Corte d’appello, ed è pertanto inammissibile.

4. Il sesto motivo di ricorso.

4.1. Col sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione del D.M. n. 127 del 2004. Deduce, al riguardo, che le somme liquidate dal Tribunale sarebbero incoerenti – per eccesso – con i valori stabiliti dalla tariffa professionale approvata con D.M. n. 127 del 2004.

4.2. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello rigettò il motivo di gravame concernente le spese di lite ritenendolo generico, ai sensi dell’art. 342 c.p.c..

Il ricorrente tuttavia, lungi dallo spiegare perchè il suo appello non dovesse ritenersi generico, entra invece nel merito delle somme liquidate, senza riportare i termini con cui aveva formulato la relativa censura in grado di appello; ma soprattutto senza indicare per quali ragioni lo scaglione di valore posto dalla Corte d’appello a base del calcolo doveva ritenersi erroneo.

Il motivo dunque è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi, che era di inammissibilità del gravame per aspecificità, e non di infondatezza nel merito.

5. Il ricorso incidentale condizionato.

5.1. Il ricorso incidentale condizionato proposto dagli intimati N. e Sp. resta ovviamente assorbito.

6. Le spese.

6.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

6.2. Il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013.

E’ dunque obbligo di questa Corte dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte del ricorrente del doppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Infatti, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso principale;

(-) dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto da N.R. e Sp.Ri.;

(-) condanna P.J.N. alla rifusione in favore di Sp.Ri. e N.R., in solido, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 5.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2,; (-) condanna P.J.N. alla rifusione in favore di P.G. e P.L., in solido, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 5.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.J.N. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2016

 

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