Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18605 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18605 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 9505-2017 proposto da:
UMBRIA VOLLEY SOCIETÀ’ SPORTIVA DILÀTTENTISTICA
A RL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PROPERZIO 5,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA
MIGLIARINI, MARCO ANGELINI;
– ricorrente contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 13756881002, in
persona del Responsabile del Contenzioso Esattoriale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso
lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che la
rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 13/07/2018

- controricorrente contro
FALLIMENTO UMBRIA VOLLEY SOCIETÀ’ SPORTIVA
DILETTANTISTICA A RL IN LIQUIDAZIONE, PROCURA
GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE

intimati

avverso la sentenza n. 172/2017 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA, depositata il 09/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/06/2018 dal Presidente Relatore Dott. ROSA
MARIA DI VIRGILIO.

Ric. 2017 n. 09505 sez. M1 – ud. 14-06-2018
-2-

D’APPELLO DI PERUGIA;

R.G.n.9505/2017

Ordinanza

La Corte,
Rilevato che:
Con sentenza depositata il 9/3/2017, la Corte d’appello di Perugia ha respinto il
reclamo di Umbria Volley Società Sportiva Dilettantistica a r.l. in liquidazione
avverso la dichiarazione di fallimento, ritenendo la fallibilità della società a

dello stato di insolvenza, atteso lo sbilancio tra le poste attive e quelle passive
di oltre 2,5 milioni di euro, risultante dall’ultimo bilancio approvato al
31/12/2013, la mancata contestazione del credito di oltre euro 260.000 di
Equitalia, l’ammissione al passivo di detto creditore per oltre 18 milioni di euro
anche se con riserva, stante le impugnative pendenti.
La Corte del merito ha altresì rilevato che l’inadeguatezza del patrimonio
sociale era palese anche a non considerare la voce “debiti verso i soci per
finanziamenti” né era possibile svilire del tutto il dato relativo ai debiti verso gli
istituti bancari, ed erano incontestati i debiti verso i fornitori; che anche le
giustificazioni offerte, presupponenti l’intervento di terzi, confermavano la
situazione di impotenza della società.
Ricorre la società, con due mezzi, illustrati con memoria.
Si difende la sola Equitalia con controricorso.
Considerato che:
1)Col primo mezzo, la ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa
applicazione dell’art.1 legge fall. e dell’art.2697 cod.civ. e deduce altresì l’
omessa valutazione di elementi decisivi: sostiene che la documentazione in atti
proverebbe che mai la società ha perseguito lo scopo del lucro oggettivo,
fondandosi invece sul mecenatismo del socio e liquidatore Claudio Sciurpa.
2)Col secondo, si duole della violazione e falsa applicazione dell’art.5 legge fall.
e dell’omessa valutazione di elementi decisivi in relazione alla ritenuta
insolvenza, sostenendo che la Corte d’appello non ha approfondito le
impugnative proposte avverso gli avvisi di accertamento relativi ad Iva, Irap ed
Ires, considerando de plano l’intero debito; sostiene che la documentazione in
atti proverebbe che non si è pervenuti alla rateizzazione del debito erariale

ragione dello svolgimento di attività di impresa commerciale e la sussistenza

riconosciuto solo per indisponibilità dell’Amministrazione, che la rinuncia del
socio al credito per finanziamenti è ben anteriore alla dichiarazione di
fallimento, che la pretesa creditoria bancaria non è accompagnata da “astratta
ravvisabilità”, che il debito verso i fornitori è limitatissimo.
Il primo motivo è manifestamente infondato come vizio ex art. 360 n.3 cod.
proc. civ., ed inammissibile come vizio ex art.360 n.5 cod. proc. civ.
La Corte d’appello ha ritenuto l’assoggettabilità a fallimento della società

resto ha rilevato come la società in oggetto, costituita in forma di società di
capitali, come tale iscritta al registro delle imprese, svolgesse attività sportiva
“in chiave di intrattenimento a pagamento, con la realizzazione di collaterali
attività chiaramente commerciali, come sponsorizzazione o simili”.
A fronte di detta argomentazione, rispettosa dei principi di legittimità affermati
in materia di lucro oggettivo, da ritenersi quale “obiettiva economicità
dell’attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi”( si vedano
in tal senso le pronunce del 2/7/2016, n. 14250 e del 24/3/2014, n. 6835),
argomentata con riferimento allo svolgimento di “attività sportiva …in chiave di
intrattenimento a pagamento, con la realizzazione di collaterali attività
chiaramente commerciali, come sponsorizzazione o simili”, la ricorrente intende
contrapporre il mecenatismo del dott. Sciurpa, socio e liquidatore, che avrebbe
fatto fronte alle passività con ingenti risorse proprie, rinunciando al credito
verso la società, ed onorando il debito erariale rateizzato.
Ora, è di chiara evidenza come la società intenda far valere come fatto decisivo
l’addotto mecenatismo del socio e liquidatore, evincibile “dalla documentazione
versata in atti”, ed in particolare dalla dichiarazione di rinuncia(neppure
riprodotta o quanto meno sunteggiata, né indicata osservando le forme di cui
agli artt.366 n. 6 e 369 n.4 cod. proc. civ.), della cui legittimità ha dubitato la
Corte d’appello, deducendo una specifica prospettazione in fatto, che non
risulta fatta valere, come tale, nel giudizio di merito, né, inoltre, la ricorrente si
è confrontata con il rilievo della Corte del merito, dell’ intrattenimento a
pagamento e dell’attività collaterale chiaramente commerciale; né, infine, la
parte ha prospettato la decisività dell’asserito fatto pretermesso, posto che, in
astratto, anche a ritenere quanto asserito, i pagamenti o le rinunce a crediti da

sportiva dilettantistica, richiamando il principio del cd. lucro oggettivo, e nel

parte del socio ben possono porsi “a valle” rispetto all’obiettivo della
economicità, come rimedio ad una situazione debitoria, ma non elidono di per
sè il tendenziale perseguimento del lucro oggettivo.
Giova a riguardo rilevare che, nella specie, trova applicazione l’art.360 n.5 cod.
proc. civ. . 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.l. n. 83
del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che
esclude la sindacabilità della correttezza logica della motivazione sotto il profilo

cassazione solo l’omesso esame di un fatto storico (principale o secondario,
purché risultante dal testo della sentenza o dagli atti processuali) che abbia
costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, mentre
l’omessa motivazione (se risultante dal testo della sentenza, senza necessità di
confronto con le risultanze processuali) viene parametrata ad un “minimo
costituzionale”, esaurendosi nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto
materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile
tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass. Sez. U., n. 8053 e n. 9032 del
2014; cfr. Cass. n. 7472 del 2017); ferma restando, in ogni caso, l’impossibilità
di censurare in sede di legittimità la valutazione delle risultanze processuali e la
ricostruzione, attraverso di esse, della fattispecie concreta, trattandosi di
compito pacificamente riservato al giudice di merito.
Il secondo motivo, articolato sotto il duplice profilo del vizio di violazione di
legge e di motivazione, si palesa in parte manifestamente infondato, in parte
inammissibile.
Come è noto, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai
Fin i dell’applicazione dell’art. 5 legge fall., deve essere diretta unicamente ad

accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare
l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non
proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come
esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa
realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci
– non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena
attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le

della sua insufficienza o contraddittorietà, potendo ora denunciarsi in

obbligazioni contratte( così le pronunce n. 25167 del 07/12/2016 e n.19414
del 3/8/2017, tra le ultime).
Ora, la Corte del merito ha accertato che dall”ultimo bilancio depositato
emergeva uno “sbilancio” tra poste attive e passive di oltre 2,5 milioni di euro;
che una parte del credito di Equitalia, posto a base dell’istanza di fallimento,
non era contestata, per oltre euro 260.000,00; che dallo stato passivo risultava
ammessa con riserva Equitalia per oltre 18 milioni di euro, né la società aveva

socio, il bilancio continuava a registrare perdite ed erano incontestati i debiti
verso i fornitori, che non erano suscettibili di essere soddisfatti, per la “totale
assenza di poste patrimoniali attive”.
A fronte di detti specifici rilievi della Corte d’appello, la ricorrente si limita a
sostenere di avere provato come lo Sciurpa si sia fatto carico delle pendenze
certe, contesta che la rateizzazione sia sintomatica dello stato di insolvenza,
senza prendere neppure posizione nei confronti dei fatti addotti dal Giudice del
merito, idonei a provare lo stato di insolvenza della società in liquidazione.
Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro
3600,00, di cui euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di
legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 30/5/2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, in data 14 giugno 2018
Il Presidente

bCPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

5, .3, 116,20113

indicato l’incidenza delle contestazioni; che anche a considerare la rinuncia del

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