Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18605 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.F. res.te a (OMISSIS), rappresentato e

difeso, giusta delega in calce al ricorso, dall’Avv. Stefanori Angelo

nel cui studio, in Roma, Via Giuseppe Ferrari, 2, e’ elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 56/18/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Venezia – Sezione n. 18, in data 13.06.2006, depositata

il 02 maggio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

10 giugno 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. PRATIS Pierfelice.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 15233/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 56/18/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Venezia, Sezione n. 18, il 13.06.2006 e DEPOSITATA il 02 maggio 2007. Con tale decisione, la C.T.R., ha rigettato l’appello del contribuente e confermato la decisione di primo grado, che aveva negato il diritto al rimborso dell’Irap. 2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2000, e’ affidato a due mezzi, con cui si deduce, violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61.

3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

4 – Le formulate censure vanno risolte, sia richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs n. 446 del 1997, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1 lett. c), l’esercizio delle attivita’ di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1 e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2 e’ escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plertunque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”, sia pure rifacendosi all’orientamento giurisprudenziale alla cui stregua “La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, laddove censuri la ricostruzione e l’interpretazione del materiale istruttorio accolta dalla sentenza impugnata, deve evidenziare l’erroneita’ del risultato raggiunto dal giudice del merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o della assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamene piu’ significativi o di regole di giustificazione prospettate come piu’ congrue”(ex multis Cass. 3994/2005).

5 – La decisione impugnata, appare in linea con i principi fissati dalle richiamate pronunce in tema di Irap, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, nel presupposto dell’esistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione e della mancata prova, da parte del contribuente, dell’assenza dell’autonoma organizzazione, mentre la censura per vizio della motivazione non appare formulata in coerenza con il citato orientamento giurisprudenziale.

6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ex artt. 375 e 380 bis c.p.c. proponendosi il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso, la memoria 24.05.2010 e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato e che le spese del giudizio, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA