Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18605 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. I, 07/09/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11240/2015 proposto da:

L.A., A.M., L.C., L.F.,

L.N., tutti quali eredi di L.F. e di

T.N., rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al

ricorso per cassazione, dagli Avv.ti Edgardo Silvestro, e Giuseppe

Velotti, presso i quali elettivamente domiciliano in Napoli;

– ricorrenti –

contro

Ministero dell’Interno, nella persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3893/2014 della Corte d’appello di NAPOLI,

pubblicata in data 02/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2020 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 6410 del 3 giugno 2010, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda proposta da L.A., A.M., vedova di La.Ci.; F., C. e L.N., figli di La.Ci., tutti quali eredi di La.Fr. e di T.A., nei confronti del Ministero dell’Interno, diretta al riconoscimento della speciale elargizione prevista dalla L. n. 302 del 1990 perchè sfornita di prova sulla circostanza che L.A. fosse uno studente universitario; perchè le risultanze processuali avevano attestato che la vittima e la sua famiglia non erano del tutto estranei agli ambienti malavitosi e perchè il pentito L.P.C. aveva dichiarato che L.A. era un infamone ed era un infamone anche il fratello ucciso.

2. L.A., A.M. e F., C. e L.N., tutti nella qualità di eredi di La.Fr. e An.Fr., hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli e la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’appello rilevando il difetto di legittimazione attiva degli appellanti.

4. L.A., A.M. e F., C. e L.N., sempre nella qualità, ricorrono in Cassazione con tre motivi.

5. Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2969 c.c. e artt. 167 e 345 c.p.c., avendo la Corte di appello rilevato d’ufficio la decadenza dei danti causa dei ricorrenti e non potendo la decadenza essere rilevata d’ufficio salvo che si tratti di materia sottratta alla disponibilità delle parti.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2969 c.c. e artt. 167 e 345 c.p.c., perchè la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che l’Amministrazione appellata aveva eccepito una decadenza, quando invece aveva detto, anche se erroneamente, che il diritto all’elargizione non poteva essere più esercitato dagli eredi in quanto tali.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano ulteriori profili di violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2969 c.c. e artt. 167 e 345 c.p.c., dovendo ritenersi che se l’Avvocatura avesse eccepito la decadenza, questa andava eccepita in primo grado e nei termini previsti dall’art. 167 c.p.c..

3.1 I motivi, che in quanto connessi vanno trattati unitariamente, sono inammissibili.

3.2 In particolare le doglianze presentate hanno ad oggetto la questione della rilevabilità d’ufficio della decadenza dall’azione diretta ad ottenere la concessione dei benefici economici previsti dalla L. 20 ottobre 1990, n. 302 per i parenti delle vittime della criminalità organizzata e non muovono alcuna critica alla ratio decidendi posta a base della decisione impugnata che concerne il difetto di legittimazione attiva degli appellanti.

3.3 In particolare, i giudici di secondo grado hanno affermato che i genitori della vittima non avevano presentato la domanda per l’attribuzione del beneficio entro il termine di legge e che, di conseguenza, gli appellanti non potevano proporre il gravame in quanto non avevano alcuna legittimazione a farlo nella qualità di eredi perchè il diritto che avevano esercitato non era entrato a fare parte del patrimonio (inteso come insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi) dei soggetti deceduti (pag. 4 e 5 della sentenza impugnata).

3.4 Invero, in tema di ricorso per cassazione è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass., 14 febbraio 2012, n. 2091; Cass., 10 agosto 2017, n. 19989).

Più precisamente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass., 14 marzo 2017 n. 6496; Cass., 31 agosto 2015, n. 17330).

E, quindi, inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”, e pertanto non costituente una “ratio decidendi” della medesima, poichè, un’affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass., 10 aprile 2018, n. 8755).

3.5 Nel caso in esame, come già detto, i ricorrenti hanno rivolto i motivi di impugnazione alla rilevabilità d’ufficio o meno della decadenza dalla richiesta di concessione dei benefici economici previsti dalla L. 20 ottobre 1990, n. 302, argomentazione pure svolta dalla Corte territoriale, che nel ritenere sussistente il difetto di legittimazione attiva, ha affermato che i genitori della vittima, La.Fr. e T.A., avrebbero dovuto presentare la domanda per l’attribuzione del beneficio entro il termine di tre mesi dall’entrata in vigore della L. n. 407 del 1998, che ha esteso il beneficio previsto dalla L. n. 302 del 1990 agli eventi anteriori all’entrata in vigore della L. n. 302 del 1990.

Si tratta, invero, di una argomentazione contenuta nella sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”, che non ha spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, per ciò solo, improduttiva di effetti giuridici e non costituente la ragione del decidere della medesima.

Il nucleo fondante della motivazione è, invero, il rilevato difetto di legittimazione attiva, avendo ritenuto i giudici di secondo grado determinante il fatto che i genitori deceduti della vittima non avessero esercitato il loro diritto richiedendo i benefici economici spettanti ai parenti delle vittime di mafia e che tale diritto non fosse entrato nel patrimonio degli appellanti, unica ratio decidendi che non è stata oggetto specifico delle censure dei ricorrenti.

4. Il ricorso è, quindi, inammissibile e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali, sostenute dal Ministero controricorrente e liquidate come in dispositivo, dando atto, altresì, che il processo è esente dal contributo unificato, sicchè non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

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