Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18605 del 03/09/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 18605 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 3901-2011 proposto da:
FELICI

MASSIMO

(C.F.

FLCMSM5OHO5H501Y),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE
CERAMICHE 9, presso l’avvocato GIOVANNI CARLUCCI,

Data pubblicazione: 03/09/2014

che lo rappresenta e difende, giusta procura
a

margine del ricorso;
– ricorrente –

2014

contro

1499

FIDITALIA S.P.A.;
– intimata –

1

Nonché da:
FIDITALIA S.P.A.

c.f./p.i.

08437820155,

(già

denominata CREDIT FIDITALIA S.P.A., a sua volta
avente causa della SOGEN FIDITALIA S.P.A.), in
proprio nonchè quale avente causa della SOGEFACTOR

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FILIPPO CIVININI 111, presso l’avvocato MAURIZIO
CAMPOLO, che la rappresenta e difende, giusta
procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

FELICI MASSIMO;

intimato

avverso la sentenza n. 5004/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/07/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO

S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

PIETRO LAMORGESE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato G. CARLUCCI che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale,
rigetto del ricorso incidentale;
udito,

per

la

controricorrente

e

ricorrente

incidentale, l’Avvocato M. CAMPOLO che ha chiesto

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l’accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del
ricorso principale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per

il rigetto di entrambi i ricorsi.

3

Svolgimento del processo
L’avv. Massimo Felici conveniva in giudizio le società
Sogen Fiditalia spa e Sogefactor srl e ne chiedeva la
condanna al pagamento di £. 182.545.517, a titolo di
corrispettivo per prestazioni professionali, evidenziando

che la controversia era stata inizialmente devoluta ad un
collegio arbitrale che, con lodo emesso il 19 giugno 1991,
aveva rigettato la domanda relativa agli onorari e aveva
ridotto le altre somme richieste. Nel contraddittorio delle
parti, il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva in
data 9 dicembre 1995 (confermata nei successivi gradi di
giudizio), dichiarava il predetto lodo come non vincolante
per le parti perché emesso oltre il termine essenziale
fissato dalle parti; con sentenza definitiva riteneva che
vi fosse stato tra le parti un accordo transattivo avente
ad oggetto una sostanziale accettazione delle conclusioni
del predetto lodo arbitrale, tenuto conto del comportamento
acquiescente dell’avv. Felici che aveva accettato senza
riserve il pagamento effettuato dalle società convenute
“quale acconto sull’importo” indicato nel predetto lodo
arbitrale e rilasciato quietanza; quindi accoglieva in
minima parte la domanda (per l’importo di

e 609,42 oltre

interessi) e condannava l’attore “sostanzialmente
soccombente” alle spese del giudizio.
La Corte di appello di Roma, con sentenza 22 dicembre 2009,
in parziale accoglimento dell’appello dell’avv. Felici,
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accoglieva la sua domanda limitatamente all’importo di
3.411,95, oltre interessi, e compensava le spese di
entrambi i gradi di giudizio. La corte, per quanto ancora
interessa,

escludeva

la

sussistenza

transattivo

ravvisato

dal

tribunale,

dell’accordo
mancando

la

manifestazione della sua volontà di rinunciare alle
maggiori somme pretese; quindi accertava il credito
professionale residuo nell’importo sopra indicato riferito
agli onorari (per 138 diffide inviate), all’attività
stragiudiziale e alle relazioni informative sulle pratiche
affidategli non definite, sulla base di criteri coincidenti
con

quelli

già

seguiti

dagli

arbitri;

escludeva

dall’importo dovuto dalla società quello (di £. 8.640.000)
relativo alla quota delle spese del procedimento arbitrale
poste a carico dell’avv. Felici che l’aveva promosso.
Avverso questa sentenza ricorre per cassazione l’avv.
Felici sulla base di un motivo e, in via incidentale, la
società Fiditalia spa (avente causa delle società Sogen
Fiditalia e Sogefactor) sulla base di tre motivi.
Motivi della decisione
Nel primo motivo del ricorso principale l’avv. Felici
deduce vizio di motivazione per avere condiviso e fatto
propri i criteri di calcolo e le conclusioni di un atto
nullo e privo di valore giuridico come il lodo arbitrale
menzionato, nonché per la decisione di porre a suo carico

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le spese liquidate dal collegio arbitrale in un giudizio
definito con un lodo nullo perché emesso tardivamente.
Il motivo è inammissibile in entrambi i profili in cui è
articolato, poiché non coglie né censura le ragioni della
decisione esposte dalla corte del merito.

In ordine al primo profilo, la corte ha proceduto, con
autonoma e incontroversa valutazione, a quantificare le
somme dovute per l’attività professionale svolta dall’avv.
Felici; pertanto, non ha affatto attribuito al lodo (nullo)
un’efficacia che gli era preclusa, ma si è limitata a
condividere i criteri di liquidazione già seguiti dagli
arbitri, contrariamente a quanto prospettato dal
ricorrente.
In ordine al secondo profilo, il ricorrente non censura
l’affermazione della corte, costituente
secondo cui

ratio

decisoria,

“l’impossibilità di assumere il lodo come una

diretta emanazione della volontà dell’appellante non
implica che quest’ultimo non debba pagare la parte di sua
spettanza delle spese di una procedura che egli stesso ha
promosso”, ma chiede di porre a carico della controparte la
quota parte delle spese del giudizio arbitrale, in tal modo
proponendo una domanda di merito che è inammissibile in
sede di legittimità.
Il ricorso incidentale, notificato il 15 marzo 2011 avverso
la sentenza del 22 dicembre 2009, è inefficace perché

6

tardivo (art. 334 c.p.c.) rispetto al termine lungo
d’impugnazione.
In conclusione, il ricorso principale è inammissibile;
l’incidentale è inefficace. Sussistono giusti motivi per

soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e
inefficace il ricorso incidentale; compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2014.

compensare le spese del giudizio, vista la reciproca

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