Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18604 del 26/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 05/07/2017, dep.26/07/2017),  n. 18604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6697-2015 proposto da:

P.I. S.P.A., ((OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190,

presso lo studio dell’avvocato ROSSANA CLAVELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato STELLARIO VENUTI;

– ricorrente –

contro

F.C.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6795/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/9/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/7/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO

che:

– con l’indicata sentenza, la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale della stessa sede – che aveva respinto il ricorso di F.C.C., inteso ad ottenere la declaratoria di illegittimità di un contratto a termine stipulato per il periodo dal 15 maggio 2002 al 30 giugno 2002, per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie prodotti e servizi, nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002” -, dichiarava l’illegittimità del termine apposto al contratto e la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato con condanna della società al risarcimento del danno nella misura di 4 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre rivalutazione ed interessi;

– per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso P.I. affidato a quattro motivo;

– F.C.C. è rimasta intimata;

– successivamente è stato depositato verbale di conciliazione;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– dal verbale di conciliazione stipulato fra le parti in data 27 maggio 2015 in sede sindacale, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della P.I. S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione;

– in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria;

– il contenuto dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese processuali;

– non vi sono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (legge di stabilità 2013) essendo il relativo obbligo di pagamento collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014), condizione insussistente nella specie.

PQM

 

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA