Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18604 del 22/09/2016

Cassazione civile sez. III, 22/09/2016, (ud. 12/02/2016, dep. 22/09/2016), n.18604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26487-2013 proposto da:

N.A.M., (OMISSIS), S.A. (OMISSIS),

P.L., S.R. (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE, rappresentati e difesi dagli avvocati

MARIATERESA ELENA POVIA, CARLO ZAULI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.I. SPA, (OMISSIS) che agisce in giudizio a mezzo della

propria mandataria e rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS

S.C.p.A. in persona dei legali rappresentanti

C.P. e PO.MA. quali procuratori speciali, domiciliata ex lege

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO CAMPISI con studio in

FORLI’, VIA G. REGNOLI 10 giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

ARTIGIANFERRO GALEATESE DI C.M. & C. SNC;

– intimata –

Nonchè da:

ARTIGIANFERRO GALEATESE DI C.M. & C. S.N.C. in

persona del suo legale rappresentante C.M.,

elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio

dell’avvocato ENRICO CAROLI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CARLO BELLINI giusta procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

G.I. SPA (OMISSIS) che agisce in giudizio a mezzo della

propria mandataria e rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS

S.C.p.A. in persona dei legali rappresentanti

C.P. e PO.MA. quali procuratori speciali, domiciliata ex lege

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO CAMPISI con studio in

FORLI’, VIA G. REGNOLI 10 giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

S.A. (OMISSIS), N.A., S.R.,

P.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1481/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/08/2013, R.G.N. 401/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/02/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato PAOLO CAMPISI;

udito l’Avvocato LETIZIA CAROLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità o

manifesta infondatezza dei due ricorsi; condanna aggravata alle

spese, statuizione sul contributo unificato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Bologna con sentenza 26.8.2013 n. 1481, ha rigettato l’appello principale proposto da S.A., N.A.M., S.R., P.L. e S.M.A., nonchè l’appello incidentale proposto da ARTIGIANFERRO Galeatese di C.M. & C. s.n.c., confermando la decisione del Tribunale di Forlì in data 6.6.2003 n. 230 con la quale veniva dichiarata cessata la materia del contendere tra il danneggiato da incidente sul lavoro ed i familiari, da un lato, e la società datrice di lavoro, dall’altro, in conseguenza di intervenuto accordo transattivo sul risarcimento del danno; veniva dichiarata inammissibile la domanda di condanna al risarcimento per “mala gestio” proposta direttamente dai danneggiati nei confronti di Assicurazioni GENERALI s.p.a., chiamata in causa dalla società di persone con la quale aveva stipulato polizza di assicurazione della responsabilità civile. La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza impugnata che aveva rigettato nel merito la domanda ex contractu per “mala genio” proposta dalla società assicurata, dichiarava inammissibile detta domanda, qualificandola domanda nuova, tardivamente proposta soltanto con la memoria autorizzata depositata il 13.9.2002. Le parti appellanti venivano condannate in solido alla rifusione delle spese del grado in favore della società assicuratrice.

La sentenza di appello, non notificata, è stata tempestivamente impugnata per cassazione con ricorso principale affidato a quattordici motivi, da S.A., N.A.M., S.R. e P.L., nonchè con ricorso incidentale, affidato a cinque motivi, da ARTIGIANFERRO Galeatese s.n.c..

Ha resistito con distinti controricorsi Generali Business Solutions s.c.p.a. quale mandataria e rappresentante di G.I. s.p.a. (già Assicurazioni GENERALI s.p.a.).

Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A) Ricorso principale proposta da S.A., N.A.M., S.R. e P.L..

A.1 Il primo motivo (violazione art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 306 c.p.c., comma 1, n. 3 – recte: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) è inammissibile e comunque infondato alla stregua delle considerazioni seguenti, mentre va dichiarato subito inammissibile il secondo motivo con il quale si impugna per vizio logico di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’argomentazione in diritto svolta dalla Corte d’appello a giustificazione della inapplicabilità dell’art. 295 c.p.c. (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 secondo cui la violazione di norme che regolano l’attività processuale, implica la conoscenza diretta da parte della Corte del “fatto processuale” e degli effetti che lo stesso produce sulla decisione della causa ed il regolare svolgimento del processo verso la sua naturale conclusione, che è la definizione della controversia nel merito, non essendo pertanto ipotizzabile, nella verifica devoluta alla Corte ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, una scissione tra vizio di applicazione della norma processuale e vizio logico della motivazione posta a fondamento di detta applicazione, atteso che la Corte è giudice del fatto processuale, direttamente e pienamente percepibile nella portata e negli effetti prodotti sul processo, con la conseguenza che “è inammissibile….il motivo di ricorso con cui si denuncino vizi di motivazione del provvedimento impugnato, giacchè non è attraverso la motivazione del provvedimento impugnato, o non solo attraverso di essa, che la Corte di cassazione conosce del vizio processuale denunciato dal ricorrente”).

A.1.1 I ricorrenti sostengono la illegittimità, per violazione dell’art. 295 c.p.c., della ordinanza con la quale la Corte territoriale ha rigettato la istanza di sospensione del processo, pendente in grado di appello, in attesa della definizione di altro giudizio (iscritto a ruolo al RG n. 636/2011) con il quale i danneggiati avevano chiesto, previo accertamento del massimale assicurato in misura pari a Lire 5 miliardi (e non a Lire 2 miliardi come, invece, GENERALI s.p.a. avrebbe indotto a ritenere nel corso del giudizio precedentemente instaurato), la condanna della società assicuratrice a corrispondere le ulteriori maggiori somme dovute a ciascun danneggiato.

La Corte territoriale ha escluso correttamente la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria tra le due cause, non ravvisandosi alcun pericolo potenziale di giudicati contrastanti.

Le domande proposte in entrambi i giudizi differiscono esclusivamente in ordine alla misura del massimale assicurativo, venendo a prospettare gli attori, nel giudizio successivamente proposto, l’errore in cui sarebbero incorsi nel primo giudizio – asseritamente per fatto imputabile alla società assicurativa- in ordine al limite massimo di indennizzo previsto dalla polizza stipulata da GENERALI s.p.a. con la società di persone assicurata.

Orbene essendo stato definito il giudizio promosso per primo con sentenza pronunciata in primo grado, gravata di appello (limitatamente al capo concernente la inammissibilità della domanda di condanna ultramassimale direttamente formulata dai danneggiati nei confronti della impresa assicuratrice), deve escludersi una relazione di pregiudizialità necessaria ex art. 295 c.p.c. tra le due cause. Le due cause, infatti, si connotano per la identità di parti e di “causa petendi” risultando diverso solo quantitativamente il “petitum”, venendo quindi i danneggiati, di fatto, ad agire in giudizio per conseguire diverse frazioni del medesimo credito indennitario: ne segue, da un lato, che rimane esclusa la configurabilità di una continenza tra cause (la causa successivamente proposta ha, infatti, ad oggetto un “quid pluris” diverso rispetto a quello già liquidato, e non “contiene” quindi l’importo precedentemente richiesto:

vale osservare, peraltro, che, anche in caso di continenza, nella specie sarebbe comunque rimasta impedita l’applicazione dell’art. 39 c.p.c., comma 2, pendendo le cause in gradi diversi: Corte cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18819 del 17/09/2004; id. Sez. 1, Ordinanza n. 12843 del 15/06/2005; id. Sez. 3, Ordinanza n. 16446 del 15/07/2009); e, dall’altro, che difetta un nesso di pregiudizialità necessaria, ravvisabile allorchè la decisione di una controversia si estende necessariamente ad altra, costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile per il carattere di pregiudizialità o di alternativa che le questioni oggetto dell’una hanno rispetto alle questioni trattate nell’altra (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 3114 del 01/04/1999; id. Sez. U, Ordinanza n. 20597 del 01/10/2007), atteso che l’esito dell’accertamento della responsabilità extramassimale (per interessi e maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2) oggetto del giudizio pendente in grado di appello, non spiegava alcuna rilevanza sull’accertamento – oggetto del diverso giudizio al tempo pendente in primo grado – dell’effettivo limite del massimale di polizza indicato nel contratto assicurativo, ritenuto maggiore di quello dichiarato e messo a disposizione dalla società assicurativa nel precedente giudizio.

Ma il motivo di ricorso si palesa ancora prima inammissibile per difetto di interesse alla impugnazione, non avendo i ricorrenti fornito alcuna prova della attuale pendenza del distinto giudizio asseritamente ritenuto pregiudicante. Deve, infatti, ribadirsi il principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non avendo altrimenti il provvedimento alcuna ragion d’essere, e traducendosi anzi in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione: pertanto, ove una sentenza venga censurata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, incombe al ricorrente l’onere di dimostrare che quest’altra causa è tuttora pendente, e che presumibilmente lo sarà anche nel momento in cui il ricorso verrà accolto. In difetto, mancando la prova dell’interesse concreto ed attuale che deve sorreggere il ricorso, non potendo nè la Corte di Cassazione nè un eventuale giudice di rinvio disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di un’altra causa che non risulti più effettivamente in corso (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 16992 del 01/08/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 18026 del 19/10/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 22878 del 10111/2015).

A.2 Con il gruppo di motivi dal terzo all’ottavo (motivi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo) i ricorrenti censurano la sentenza di appello in punto di dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta dagli stessi danneggiati nei confronti di Assicurazioni GENERALI s.p.a. per responsabilità ultramassimale da “mala gestio impropria”, con richiesta di condanna al ristoro del maggior danno derivato dal ritardo nella esecuzione della prestazione indennitaria.

A.2.1 I ricorrenti denunciano, in particolare, l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello differenziando illegittimamente il criterio di verifica della legittimazione ad agire riservata “ad ipotesi di responsabilità civile obiettivamente simili tra loro”, operando una abusiva distinzione (priva di fondamento normativo) secondo che i danneggiati dispongano o meno di azione diretta nei confronti della società assicurativa (terzo motivo), violando in tal modo il principio costituzionale di eguaglianza e di difesa ex artt. 3 e 24 Cost., nonchè i diritti fondamentali di cui agli artt. 20 e 21 della Carta di Nizza (quarto motivo), e privando il soggetto leso da infortunio sul lavoro – diversamente dal danneggiato dalla circolazione dei veicoli – del diritto a conseguire l’ulteriore danno da ritardo ex art. 1224 c.c. (quinto motivo), violando altresì il disposto dell’art. 1917 c.c., comma 2 che riconosce al danneggiato il ristoro anche dell’ulteriore danno nel caso in cui – come nella specie – l’assicurato richieda all’assicuratore di pagare l’indennizzo direttamente al danneggiato (sesto motivo). Secondo i ricorrenti la Corte d’appello avrebbe, pertanto, omesso di accertare la mancanza di diligenza ex art. 1176 c.c., comma 2 della società assicurativa nella esecuzione della prestazione indennitaria (settimo motivo), al tempo stesso fornendo una interpretazione distorta della norma in questione (ottavo motivo).

A.2.2 Gli indicati motivi, che – in quanto rivolti a contestare la medesima statuizione della sentenza impugnata – possono essere esaminati congiuntamente, debbono ritenersi infondati.

L’errore in cui cadono i danneggiati sta nel travisamento del presupposto giuridico su cui viene ad essere fondata tutta la successiva esposizione dei motivi in esame, assumendo i ricorrenti, in modo assiomatico, che l’unico ed esclusivo “tertium comparationis” da utilizzare per operare il confronto tra le diverse fattispecie disciplinate dalla legge sia costituito dalla titolarità del diritto al risarcimento del danno (comune ad entrambe), rimanendo invece indifferente tanto il titolo (contrattuale od extracontrattuale) che fonda la responsabilità civile, quanto la specifica natura del fatto generatore del danno risarcibile.

E’ appena il caso di osservare, in proposito, che il sistema della responsabilità civile si caratterizza a livello ordinamentale proprio in relazione a differenti “genera ac species” di responsabilità, in primis evidenziando la principale distinzione fondata sul “modus agendi” dell’autore della condotta – non conforme a diritto – causativa del danno, diversa essendo la disciplina normativa del diritto al risarcimento del danno in ambito contrattuale (art. 1225 c.c.: limitazione del danno risarcibile alle conseguenze prevedibili al momento della stipula del contratto, salva l’ipotesi di condotta dolosa) ed in ambito extracontrattuale (integrale risarcibilità dei danni, indipendentemente dalla previsione che di essi ha avuto o avrebbe dovuto avere l’autore dell’illecito; soggezione al termine breve di prescrizione ex art. 2947 c.c.), giustificandosi il criterio di prevedibilità del danno al momento della stipula del contratto proprio nella specificità degli effetti pregiudizievoli – che si riflettono nell’ambito del programma negoziale predeterminato – prodotti dalla condotta cui è ricollegata la insorgenza della obbligazione risarcitoria, oggettivamente diversa essendo la fattispecie della condotta violativa di norme prescrittive di cautele “erga omnes”, dettate in funzione del generale principio del “neminem laedere”, da quella della violazione di obblighi di condotta funzionali alla realizzazione dello specifico interesse della controparte dedotto in contratto, definibile “ex ante” fin dal momento del perfezionamento dell’accordo.

A.2.3 La distinzione primaria del sistema della responsabilità civile, fondata sul titolo contrattuale od aquiliano della responsabilità, si riflette automaticamente sulla individuazione dei soggetti del rapporto giuridico avente ad oggetto l’obbligazione risarcitoria, identificabili nella diade “soggetto – leso” e “soggetto – autore della lesione”, derivandone la legittimazione del primo ad agire per far valere il proprio diritto al risarcimento del danno nei confronti del secondo.

La struttura della relazione soggettiva predetta non subisce modifiche nel caso – che occupa la presente controversia – in cui in tale rapporto, avente ad oggetto la prestazione risarcitoria, assume rilievo come presupposto condizionante della realizzazione del distinto ed autonomo interesse dell’autore dell’illecito (tenuto al risarcimento del danno) ad essere sollevato, in virtù dello stipulato contratto assicurativo della propria responsabilità civile, dalle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivanti dall’illecito.

Lo schema contrattuale tipico di tale assicurazione trova disciplina nell’art. 1917 c.c. collocato nella sez. 2 “Dell’assicurazione contro i danni”, capo 20 (Assicurazione), Titolo 3 del Libro delle obbligazioni, che individua la prestazione dell’assicuratore nel pagamento al proprio assicurato (creditore ex contractu del diritto all’indennizzo) della quantificazione monetaria della prestazione risarcitoria che questi è tenuto ad adempiere nei confronti del danneggiato (estraneo al rapporto contrattuale assicurativo).

Tale schema non contiene alcuna deroga al principio generale dell’art. 1372 c.c., comma 1 che limita “inter partes” la efficacia del contratto, non integrando una ipotesi di eccezione legale a tale principio (ai sensi dell’art. 1372 c.c., comma 2) la disposizione dell’art. 1917 c.c., comma 2 che, consentendo all’assicuratore di versare l’indennizzo direttamente al danneggiato (previa comunicazione al proprio assicurato), ovvero prevedendo l’obbligo dell’assicuratore di versare l’indennizzo al danneggiato “se l’assicurato lo richiede”, non modifica per ciò stesso la struttura del contratto assicurativo, trasformandolo in un contratto a favore di terzo, essendo pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che, anche nel caso di connessione – attuata nel medesimo processo – tra la causa di risarcimento dei danni proposta dal danneggiato contro il responsabile del sinistro, e la causa di garanzia impropria proposta da quest’ultimo contro l’assicuratore della responsabilità civile in forza del contratto di assicurazione, il danneggiato non può legittimamente considerarsi parte del rapporto processuale instauratosi per effetto della introduzione di tale seconda causa – che resta del tutto distinta dalla prima – anche nel caso in cui l’assicurato richieda all’assicuratore di pagare direttamente l’indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alle modalità di esecuzione della prestazione indennitaria (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15039 del 15/07/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 8622 del 12/04/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 5306 del 08/03/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 9516 del 20/04/2007; id. Sez. 1, Sentenza n. 28834 del 05/12/2008; id. Sa. 3, Sentenza n. 26019 del 05/12/2011), con la conseguenza che, al di fuori delle ipotesi eccezionali di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla L. n. 990 del 1969 (artt. 18 e 22) ed ora dal TU n. 209 del 2005 (artt. 144 e 145), e di assicurazione per l’esercizio della caccia dalla L. n. 968 del 1977 (art. 8, comma 7), soltanto l’assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore, e non anche il terzo – danneggiato, nei confronti del quale l’assicuratore non è tenuto ad eseguire la propria prestazione per vincolo contrattuale, nè a titolo di responsabilità aquiliana (l’indicato indirizzo giurisprudenziale, non incontra decisioni difformi: il richiamo, in senso contrario, al precedente di Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 8622 del 12/04/2006 – cfr. controricorso Artigianferro, pag. 10 – 11 – , appare del tutto errato, laddove la massima estratta secondo cui “un rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato sorge quando l’assicuratore assuma l’iniziativa di adempiere direttamente nelle mani del danneggiato, oppure quando l’assicurato richieda all’assicuratore il pagamento diretto al danneggiato, ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 3”, trova chiarimento nel caso concreto esaminato in quella sentenza, in cui: a) la società assicurativa aveva svolto direttamente le trattative condotte con il danneggiato, assumendo, in nome proprio, direttamente nei confronti di quest’ultimo, l’obbligo di pagamento dell’indennizzo altrimenti dovuto dall’assicurato, e realizzando così una espromissione del debito ex art. 1272 c.c.; b) l’assicurato aveva ceduto al danneggiato il proprio credito all’indennizzo assicurativo, ai sensi degli artt. 1260 e 1264 c.c., sicchè l’assicuratore – debitore ceduto era obbligato a pagare l’indennizzo direttamente nei confronti del danneggiato – cessionario del credito).

Rimane destituita di pregio “ab origine”, pertanto, la ipotizzata violazione del principio costituzionale di eguaglianza, atteso che proprio la diversa posizione che il soggetto leso viene ad assumere, rispettivamente, nel rapporto obbligatorio derivante dall’illecito aquiliano causativo del danno (del quale è parte sostanziale in quanto titolare della situazione attiva di credito) ed invece nel rapporto obbligatorio contrattuale tra assicurato ed assicuratore (rispetto al quale è terzo, non rivestendo neppure la posizione di terzo beneficiario di diritti ex art. 1411 c.c.: nella fattispecie in esame non ricorre, infatti, la ipotesi dell’art. 1891 c.c., comma 1 in cui il “rischio” assicurato è riferibile al terzo, che perciò stesso è il soggetto assicurato, e non alla parte contraente, atteso che il contratto assicurativo stipulato tra Artigianferro e Generali s.p.a. non copre “il danno” subito dal terzo, ma la “responsabilità civile” dell’autore dell’illecito in quanto parte contraente ed assicurata. La “richiesta dell’assicurato” di effettuare direttamente al danneggiato il pagamento dell’indennizzo, non si configura come modifica dell’originario contratto in contratto a favore di terzo, ma si esaurisce nella scelta – rimessa all’assicurato ex art. 1917 c.c., comma 2 – di una mera modalità alternativa di esecuzione della prestazione indennitaria, che si risolve nella indicazione da parte del creditore – assicurato di un diverso soggetto al quale il debitore – assicuratore è tenuto ad eseguire il pagamento con efficacia liberatoria ex art. 1188 c.c., comma 1) fonda la piena giustificazione, ex art. 3 Cost., del diverso trattamento riservato dalla legge a situazioni giuridiche differenti.

A.2.4 Nè vengono in rilievo ai fini della decisione della controversia, quali termini di comparazione, le discipline legislative speciali previste in determinati ambiti sociali ritenuti, secondo la discrezionalità politica propria del Legislatore, maggiormente sensibili ad un rafforzamento delle tutele apprestate a favore del soggetto danneggiato, essendo sufficiente osservare in proposito come, a prescindere dalla elevata statistica del fenomeno dei sinistri stradali determinati dal generalizzato utilizzo dei veicoli a motore (fenomeno di per sè giustificativo di una disciplina legislativa speciale a tutela dei danneggiati), tali settori, a differenza dei danni conseguenti alla violazione delle norme sul lavoro e degli obblighi ex art. 2087 c.c., non prevedono forme obbligatorie di assistenza sociale diretta analoghe a quelle previste a favore del lavoratore infortunato ex art. 2114 c.c., essendo stipulata la assicurazione obbligatoria RCA in funzione dell’interesse del proprietario del veicolo e degli altri soggetti ad esso equiparati (e solo indirettamente a vantaggio del danneggiato), sicchè deve ritenersi conforme al criterio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. l’intervento legislativo volto a salvaguardare l’interesse del danneggiato dal rischio di insolvenza del responsabile civile, attraverso la eccezionale legittimazione – conferita al terzo danneggiato – ad agire “in via diretta” nei confronti di un soggetto (capiente: nei limiti del massimale contrattuale), la società assicurativa, al quale non è legato da alcun vincolo obbligatorio preesistente o generato dal fatto illecito.

La specificità della previsione legislativa in questione ne esclude la applicazione estensiva oltre i casi tassativamente considerati dalla legge. Le norme che attribuiscono al danneggiato azione diretta nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile automobilistica (L. n. 990 del 1969, art. 18; D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144), in quanto poste in deroga alla ordinaria disciplina normativa dei rapporti contrattuali ed extracontrattuali, debbono ritenersi, infatti, di stretta interpretazione e ne rimane preclusa una applicazione a settori diversi per via di interpretazione analogica non possono essere estese in via analogica (art. 14 preleggi).

A.2.5 Se dunque il danneggiato – al di fuori dei casi eccezionali indicati – non dispone di azione diretta (non vantando un diritto di credito) nei confronti della società che assicura il responsabile civile per conseguire la prestazione indennitaria, lo stesso soggetto terzo deve ritenersi del pari privo di tale legittimazione per far valere il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patrimoniali cagionati dalla inesatta esecuzione di detta prestazione contrattuale, e dovuti a ritardo qualificato da colpa: la tesi sostenuta dai ricorrenti secondo cui si viene a discriminare illegittimamente il danneggiato da sinistro sul lavoro dal danneggiato da sinistro automobilistico, consentendo soltanto a quest’ultimo di esercitare l’azione di condanna per mala gestio “cd. impropria” (recte per responsabilità ultramassimale) al fine di ottenere il ristoro del danno da mora, non considera che in nessun caso il danneggiato viene privato del diritto ad ottenere il risarcimento del danno ulteriore ex art. 1219 c.c., comma 1, n. 1) e 1224 c.c., ma che per il differente atteggiarsi dei rapporti tra i soggetti coinvolti nella vicenda, può far valere tale diritto esclusivamente nei confronti dell’autore dell’illecito (o eventualmente nei confronti dell’ente assistenziale tenuto “a lege” alla prestazione indennitaria), ma non anche nei confronti della impresa assicuratrice del responsabile civile, con la quale il danneggiato non instaura alcun rapporto giuridico.

A.2.6 Le considerazioni che precedono rendono inammissibile il settimo motivo, con il quale si contesta, attraverso la denuncia del vizio logico di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione di norma processuale ex art. 112 c.p.c. (che avrebbe dovuto essere denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare sulla responsabilità dell’assicuratore per “mala gestio” impropria, nonchè l’ottavo motivo con il quale si censura la interpretazione errata fornita dalla Corte territoriale alla disposizione dell’art. 1176 c.c..

E’ appena il caso di rilevare che – indipendentemente dalla inammissibilità della censura (settimo motivo) per manifesto errore nella individuazione del parametro normativo del sindacato di legittimità richiesto alla Corte – alcun esame di merito era chiamato a compiere il Giudice di appello una volta paralizzata “ex ante” la domanda con la statuizione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva. Logicamente incompatibile con il motivo esaminato appare la censura formulata con l’ottavo motivo, non essendo dato comprendere come la Corte d’appello possa al tempo stesso aver “omesso di pronunciare” sulla domanda per “mala gestio” dell’assicuratore e, contemporaneamente, avere errato ad interpretare ed applicare la norma di diritto concernente la misura della diligenza nell’adempimento delle obbligazioni. Tranciante è in ogni caso la omessa individuazione, da parte dei ricorrenti, della specifica statuizione impugnata, omissione che determina la inammissibilità del motivo per inosservanza del requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

A.3 Il nono motivo, con il quale i ricorrenti censurano la sentenza di appello per vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui i Giudici di appello, sul presupposto della inammissibilità della domanda rivolta dai danneggiati nei confronti dell’assicuratore, hanno dichiarato “assorbito” il secondo motivo di gravame volto ad impugnare la decisione di primo grado in punto di compensazione delle spese di lite, deve ritenersi inammissibile e comunque infondato.

A.3.1 Rileva il Collegio che la figura dell’assorbimento – che esclude il vizio di omessa pronuncia – ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, nè la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 7663 del 16/05/2012; id. Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013).

L’erronea pronuncia dichiarativa dell’assorbimento di un motivo di gravame determina il vizio di “omessa pronuncia” che deve essere censurato come vizio nullità processuale in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). In disparte la erronea indicazione del parametro normativo del sindacato di legittimità, non essendo vincolante a tal fine la norma indicata in rubrica nel caso in cui – come nella specie – possa agevolmente indentificarsi il vizio di legittimità censurato attraverso le argomentazioni svolte nella esposizione del motivo (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 14026 del 03/08/2012), occorre rilevare che la Corte d’appello, avendo esaminato il motivo di gravame – volto ad impugnare il capo sulle spese di lite – esclusivamente in relazione alla domanda proposta dai danneggiati nei confronti della società assicurativa, è incorsa in “omessa pronuncia”, atteso che dal tenore del motivo di appello (trascritto nel ricorso principale alla pag. 41) risulta che gli appellanti avevano chiesto la riforma della decisione di primo grado, in punto di regolamento delle spese di lite, anche in relazione alla soccombenza virtuale della società di persone (responsabile civile), in conseguenza della pronuncia di cessata materia del contendere per intervenuto accordo transattivo.

Il rilevato vizio di omessa pronuncia, tuttavia, non determina per ciò stesso la cassazione della sentenza impugnata e la conseguente rimessione della causa al giudice di rinvio affinchè pronunci sulla questione pretermessa, allorquando la Corte, non occorrendo procedere a verifiche in fatto – essendo stata dedotta con il motivo di gravame una questione di mero diritto – , è posta in condizione di esaminare direttamente la questione pretermessa e di pronunciare su di essa nel merito, trovando fondamento tale conclusione nell’esercizio dei poteri conferiti alla Corte in funzione nomofilattica secondo una interpretazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 costituzionalmente orientata ai principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. (cfr. Corte cass. 2 sez. 1.2.2010 n. 2313; id. 1 sez. 22.11.2010 ri. 23581; id. sez. lav. 3.3.2011 n. 5139; id. Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013; id. Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014; id. Sez. L, Sentenza n. 23989 del 11/11/2014 che estende l’intervento correttivo ex art. 384 c.p.c., u.c. finanche al vizio di nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente).

A.3.2 Nella specie il motivo di gravame si limitava a sostenere che il Giudice di prime cure non avrebbe potuto dispone la compensazione delle spese, dovendo invece procedere alla condanna (anche) di Artigianferro s.a.s alla rifusione delle spese in applicazione del principio di soccombenza virtuale. Orbene con riferimento alla pronuncia di primo grado in data 6.6.2003, resa sotto la vigenza dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (“se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero le spese tra le parti”), nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 263 del 2005 (applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 1.3.2006), è stato ribadito più volte il principio secondo cui è riservato alla piena facoltà del giudice di merito compensare le spese stesse, con l’unico limite di non imputarle alla parte interamente vittoriosa: questa Corte infatti, ha ripetutamente affermato che il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese processuali, e tale criterio è insuscettibile di applicazione frazionata secondo l’esito delle varie fasi e gradi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, non rilevando che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole. Pertanto il sindacato della Corte di cassazione in ordine al regolamento delle spese è limitato esclusivamente ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr. Corte cass. 3 sez. 11.1.2008 n. 406, id. 3 sez. 11.6.2008 n. 15483; id. 1 sez. 22.7.2009 n. 17145; id. 3 sez. 1.12.2009 n. 25270).

Nella specie, peraltro, il Giudice di prime cure – come emerge dalla trascrizione per extenso della sentenza in data 6.6.2003: pag 8 – 11 ricorso principale – non aveva affatto pronunciato prescindendo dalla posizione di “soccombente virtuale” della società di persone, ma aveva espressamente motivato la compensazione delle spese in ragione delle “condizioni soggettive delle parti”, del “comportamento processuale delle stesse” nonchè dell'”esito della causa”. In ordine alle ragioni giustificative esternate dal primo giudice il motivo di appello proposto dai danneggiati si limitava ad allegare la soccombenza virtuale della società responsabile del danno, senza tuttavia formulare alcuna critica ed in particolare senza evidenziare la assoluta illogicità dei criteri valutativi presi in considerazione dal Tribunale, con la conseguenza che il motivo di gravame così dedotto difetta di specificità, non investendo la “ratio decidendi” della sentenza, e va pertanto dichiarato inammissibile.

A.4 Inammissibile, per carenza di interesse, è il decimo motivo con il quale i ricorrenti si dolgono della statuizione della Corte d’appello in ordine al regolamento delle spese di lite del secondo grado, poste a carico delle parti soccombenti, avendo omesso i Giudici di fare corretta applicazione della disposizione dell’art. 1917 c.c., comma 3 che grava l’assicuratore delle spese di lite sostenute per resistere alla pretesa del danneggiante, nei limiti del quarto del massimale.

La norma disciplina, infatti, i rapporti interni tra i contraenti della polizza (nella specie Artigianferro s.n.c. e Generali s.p.a.), limitatamente agli esborsi da ciascuno sostenuti per resistere in giudizio alla pretesa risarcitoria del terzo – danneggiato, ipotesi che si verifica, quanto all’assicuratore – fatta eccezione dei casi eccezionali in cui è data azione diretta del danneggiato nei suoi confronti – , qualora la società assicurativa assuma direttamente la gestione della lite anche in rappresentanza o per conto del proprio assicurato, in virtù di apposita clausola – cd. patto di gestione lite – del contratto assicurativo (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 6340 del 26/06/1998 che precisa come “Il regime dell’assicurazione della responsabilità civile contenuto nell’art. 1917 c.c. regola da un lato (comma 1) la rifusione da parte dell’assicuratore di tutto quanto l’assicurato debba pagare al terzo danneggiato e quindi anche le spese che essendo state sostenute dal danneggiato vittorioso debbano essergli rimborsate dall’assicurato, dall’altro (comma 3) il rimborso da parte dell’assicuratore, entro limiti prestabiliti, delle spese sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato. Trattandosi di obbligazioni oggettivamente distinte, l’adempimento di esse può essere domandato dall’assicurato sia congiuntamente con l’unica domanda giudiziale, sia disgiuntamente con due distinte domande, riferite ad oggetti diversi”; id. Sez. 3, Sentenza n. 5242 del 15/03/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 3638 del 14/02/2013).

A.5 I motivi undicesimo (“vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in ordine all’interesse di far valere la mala gestio propria….vuoi in via surrogatoria, vuoi in luogo dell’Artigianferro”), dodicesimo (vizio di “error in judicando” per omesso esame della “istanza ed eccezione di mala gestio tempestivamente prospettata da Artigianferro”), tredicesimo (“nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c.”) e quattordicesimo (violazione di norme di diritto: “irrilevanza della domanda tardivamente prospettata da Artigianferro”), sono tutti inammissibili.

A.5.1 I ricorrenti, infatti, con i motivi in esame intendono contestare le statuizioni della sentenza di appello che hanno accertato la infondatezza della domanda per responsabilità da “mala gestio propria”, proposta da Artigianferro s.n.c. nei confronti della terza chiamata Generali s.p.a., venendo quindi a far valere – inammissibilmente – un “diritto altrui”, che trova titolo nel contratto assicurativo, rispetto al quale gli stessi ricorrenti sono terzi estranei.

A.5.2 E’ appena il caso di rilevare al riguardo che, alla stregua della regola dettata dall’art. 81 c.p.c., fuori dai casi espressamente previsti dalla legge di sostituzione processuale o di rappresentanza, nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio. Trattandosi di norma posta in materia di ordine pubblico, attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio, la verifica del difetto di legittimazione attiva, può avvenire anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, salvo che sulla questione sia intervenuto giudicato interno (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 7337 del 27/07/1998; id. Sez. U, Sentenza n. 1912 del 09/02/2012; id. Sez. U, Sentenza n. 1978 del 13/02/2012).

Ne segue che incorrono nella pronuncia di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva i motivi di ricorso dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo con i quali i ricorrenti contestano la decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda “ex contractu” proposta da Artigianferro s.n.c., sostenendo la erroneità della pronuncia in quanto tale domanda non poteva essere qualificata nuova e quindi tardivamente formulata soltanto nelle memorie ex art. 183 c.p.c., ed inoltre contestando la sentenza d’appello in quanto, dichiarando inammissibile la predetta domanda, la Corte territoriale non avrebbe motivato sulle questioni dedotte da Artigianferro s.n.c..

A.6 Ad analoga dichiarazione di inammissibilità si deve pervenire anche in relazione all’undicesimo motivo, con il quale i ricorrenti impugnano la sentenza di appello per omessa pronuncia sulla domanda contrattuale di condanna dell’assicuratore per mala gestio, prospettando la loro legittimazione straordinaria nell’esercizio dell'”actio surrogatoria” ex art. 2900 c.c..

A.6.1 La questione concernente l’esperimento in giudizio da parte dei danneggiati – anche – dell’azione surrogatoria avente ad oggetto i diritti contrattuali della società responsabile assicurata, si palesa infatti del tutto nuova, non risultando che sia stata mai sollevata e discussa nei precedenti gradi di merito.

Al riguardo occorre osservare che i ricorrenti hanno omesso di trascrivere il contenuto dell’atto di citazione e dell’atto di appello, non assolvendo all’onere di autosufficienza del motivo di ricorso. Deve infatti darsi seguito al principio di diritto secondo cui, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile (atteso che tale vizio “non è configurabile… in relazione ad una domanda che il giudice di appello non sia tenuto a prendere in esame in quanto proposta in violazione del divieto di nuove domande sancito dall’art. 345 c.p.c., comma 1”: Corte cass. sez. lav. 17.8.2004 n. 16033; id. 3 sez. 20.3.2006 n. 6094), e dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini – e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto – nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ed infatti, se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un “error in procedendo” è anche giudice del fatto ed ha il potere – dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere – dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 9275 del 04/05/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 16245 del 03/08/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 1221 del 23/01/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 21621 del 16/10/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 488 del 14/01/2010; id. Sez. L, Sentenza n. 23420 del 10/11/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012; id. Sez.. 6 – 5, Ordinanza n. 5036 del 28/03/2012; id. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; id. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014).

A.6.2 In ogni caso le censure fondate sulla legittimazione straordinaria ex art. 2900 c.c., sono manifestamente infondate.

I ricorrenti vengono, infatti, a confondere le distinte nozioni attinenti alle condizioni di ammissibilità dell’azione, di “legittimazione” e di “interesse ad agire” (la seconda presupponendo l’accertamento della sussistenza della prima), equivocando tra interesse al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale ed interesse a far valere l’inadempimento contrattuale dell’assicuratore alla obbligazione di pagamento dell’indennizzo, ipotizzando una inconsistente identità dell'”interesse sostanziale” ad essi facente capo in entrambe le situazioni indicate.

A.6.3 Diversamente vale osservare che l’ordinamento processuale non consente in via generale ad un soggetto di agire in giudizio a tutela del diritto oggettivo, essendo consentito adire il giudice soltanto per la tutela di un interesse che pertenga alla propria sfera giuridica (art. 81 c.p.c.), ciascun soggetto essendo libero di autodeterminarsi in ordine all’esercizio (tra cui la tutela giudiziaria) dei propri diritti. Ne segue che solo in casi eccezionali, predeterminati dal Legislatore, tale criterio può venire derogato, laddove la inerzia del legittimato ad agire in giudizio potrebbe arrecare pregiudizio o diminuire la garanzia patrimoniale di terzi che, in tal caso, vengono autorizzati dalla legge a “sostituirsi” in via straordinaria nell’esercizio del diritto spettante al soggetto legittimato in via ordinaria.

A.6.4 Tanto premesso, nel caso di specie, risulta che la società di persone (assicurato) si era attivata fin dall’inizio, ricevuta la richiesta risarcitoria da parte del soggetto leso, a richiedere al proprio assicuratore l’adempimento delle obbligazioni di polizza, ed una volta citata in giudizio, aveva provveduto a chiamare in causa la società assicuratrice, formulando (ritualmente) la domanda contrattuale di manleva e (tardivamente: cfr. sentenza di appello) la domanda di condanna per responsabilità da “mala gestio” propria.

Orbene l’azione surrogatoria, consentendo al creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall’inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, conferisce al creditore stesso la legittimazione all’esercizio di un diritto altrui, ed ha perciò carattere necessariamente eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. Ne discende che, qualora il debitore non sia più inerte, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perchè a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica nell’ambito del rapporto, nè contestare le scelte e l’idoneità delle manifestazioni di volontà da questo poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall’ordinamento, soccorrendo all’uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali – ove ne ricorrano i requisiti – l’azione revocatoria ovvero l’opposizione di terzo (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 3665 del 28/05/1988; id. Sez. 3, Sentenza n. 1867 de/ 18/02/2000; id. Sez. 2, Sentenza n. 5805 de/ 12/04/2012).

A.6.5 Ne segue che quando anche per ipotesi la domanda di condanna per responsabilità contrattuale da “mala gestio” propria, fosse stata formulata dai danneggiati, ai sensi dell’art. 2900 c.c., il dedotto vizio di omessa pronuncia su tale domanda non avrebbe potuto, comunque, determinare la rimessione della causa al Giudice di rinvio, risultando detta domanda “ab origine” inammissibile per difetto del presupposto legale della inerzia del debitore Artigianferro s.n.c..

A.7 In conclusione il ricorso principale deve essere rigettato.

B – Ricorso incidentale proposto da Artigianferro Galeatese di C.M. & C. s.n.c..

B.1 Con il primo motivo (A) la società di persone impugna la sentenza di appello per violazione dell’art. 1917 c.c., nella parte in cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione attiva dei danneggiati in relazione alla domanda di “mala gestio” propria formulata direttamente nei confronti di Generali s.p.a. (nella esposizione del motivo si afferma di svolgere soltanto atto adesivo volto a sostenere le ragioni di questi ultimi).

In relazione a tale aspetto il motivo in esame non può che seguire la sorte di infondatezza dei motivi – dal terzo all’ottavo – del ricorso principale, rimanendo smentita dalla disciplina normativa in materia di responsabilità civile ex art. 1917 c.c. l’assunto difensivo secondo cui la richiesta di pagamento diretto dell’indennizzo, rivolta dall’assicurato all’assicuratore, fonderebbe per ciò stesso la legittimazione attiva del danneggiato ad esperire le azioni contrattuali o comunque ad agire direttamente nei confronti di quest’ultimo per il pagamento, con eccezione dei soli casi in cui la legge attribuisce azione diretta (come nel caso della responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore e natanti, cui si riferiscono i precedenti giurisprudenziali citati nel motivo in esame).

B.2 Il secondo motivo (B) è inammissibile in quanto inconferente rispetto alla “ratio decidendi” della sentenza impugnata.

La società ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1917 c.c. sostenendo che la Corte territoriale non ha considerato che l’obbligazione dell’assicuratore verso l’assicurato non si limita alla manleva ma prevede anche l’obbligo di pagamento diretto dell’indennizzo al danneggiato, qualora lo richieda espressamente l’assicurato.

Orbene la sentenza di appello va esente dal vizio denunciato, semplicemente in quanto non ha fatto applicazione della norma di diritto indicata, avendo rilevato “a monte” l’impedimento all’accesso all’esame del merito della domanda contrattuale (avente ad oggetto la responsabilità da mala gestio propria) dell’assicurato, in quanto proposta tardivamente, soltanto con memoria autorizzata depositata in data 13.9.2002, anzichè con l’atto di chiamata in garanzia ex art. 1917 c.c., u.c. con la conseguenza che trattavasi di domanda nuova preclusa dalla fase processuale.

La censura non investe la pronuncia sulla questione pregiudiziale, ed è pertanto inammissibile per violazione del requisito di specificità del motivo richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4).

B.3 La statuizione di inammissibilità della domanda contrattuale viene invece correttamente impugnata con il terzo motivo (C), dedotto sempre sotto il profilo del vizio di violazione dell’art. 1917 c.c.

Sostiene la società che la domanda era stata già precedentemente e tempestivamente proposta con “la memoria difensiva depositata come primo atto in data 7.5.2001” in cui veniva chiesta, previa autorizzazione alla chiamata in causa, la condanna della società assicurativa “a tenere indenne e manlevare Artigianferro…da qualsivoglia domanda proposta nei suoi confronti, e per effetto condannare semmai la compagnia medesima a pagare direttamente agli aventi diritto tutti gli importi che fossero ritenuti giusti o provati” (ric. incident. pag. 13). Pertanto la richiesta di condanna, ribadita nella successiva “memoria depositata in data 13.9.2002” (autorizzata dal primo giudice con ordinanza del 31.5.2002), costitutiva una mera “precisazione” della domanda già formulata, e non poteva essere quindi ritenuta “domanda nuova” preclusa dalla fase processuale.

B.3.1 Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha statuito conformemente a diritto laddove ha ritenuto che la domanda di manleva formulata dall’assicurato nei confronti di Generali s.p.a., con richiesta di pagamento diretto ai danneggiati dell’indennizzo, nella misura di quanto risultasse provato e dovuto, non comprendesse anche la distinta ed ulteriore domanda di condanna dell’assicuratore al risarcimento dei danni cagionati al proprio assicurato dall’inesatto o ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali gravanti sulla compagnia assicurativa.

Questa Corte – in giudizi concernenti la responsabilità civile automobilistica, ma con pronunce che, riguardando il rapporto tra assicurato ed assicuratore, assumono valenza generale non rimanendo influenzate dalla specialità della disciplina della assicurazione obbligatoria – ha, infatti, avuto modo di chiarire che a carico dell’assicuratore può aggiungersi “…un’ulteriore e diversa obbligazione nei confronti del danneggiante – assicurato – sul quale sia, in definitiva, venuto a gravare l’onere economico del danno provocato dal colpevole ritardo con cui è stato corrisposto l’indennizzo al danneggiato, onere derivante dal comportamento tenuto dal suo assicuratore in violazione dei principi di correttezza e buona fede – , danneggiante che ben può pretendere il ristoro di tale danno facendo a sua volta valere quella forma di responsabilità contrattuale comunemente definita “da mala gestio”, che si differenzia, peraltro, dalle conseguenze della predetta “mala gestio” che l’assicuratore subisce nei suoi rapporti diretti con il danneggiato, venendo in questione, nel rapporto con il danneggiante – assicurato, l’ammontare di quanto quest’ultimo si veda costretto a pagare in più rispetto a quello cui sarebbe stato tenuto se l’assicuratore si fosse comportato in buona fede nella gestione del rapporto contrattuale assicurativo, non tralasciando occasioni di pagare per tempo il dovuto. A tanto consegue che, mentre la responsabilità dell’assicuratore per “mala gestio” nei confronti del danneggiato ritrae disciplina e contenuto dall’art. 1224 c.c. in quanto obbligazione da ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria (e dunque, da un lato trova il suo unico presupposto nella mora, dall’altro richiede la prova, quanto al danno, della sola parte eccedente gli interessi di mora), quella nei confronti del danneggiante – assicurato (la quale – già di per sè – non incontra il limite rappresentato dal “massimale di polizzà) si colloca in seno alla disciplina della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione in conseguenza di un comportamento contrario a diligenza e buona fede (e l’affermazione della responsabilità dell’assicuratore postula allora anche l’allegazione dei comportamenti colpevoli che la sostanziano, mentre la determinazione del “quantum” sarà agevolmente commisura bile sulla base degli esiti del giudizio di responsabilità dell’assicurato verso il danneggiato)…” (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10725 del 08/07/2003).

Ancora più incisivamente è stata affermato che, se nei confronti del soggetto danneggiato – avente titolo ad agire direttamente per la condanna dell’assicuratore della r.c.a. – il ritardato pagamento espone l’assicuratore alla responsabilità ultramassimale per danno da mora (cd. mala gestio impropria), e la relativa richiesta risarcitoria è da intendersi già inclusa – ove sia stato dato atto della intervenuta costituzione in mora – nella domanda onnicomprensiva di “integrale ristoro del danno” formulata dallo stesso danneggiato, diversamente, nei confronti del danneggiante – assicurato, il superamento del massimale può sussistere nell’ipotesi della cosiddetta “mala gestio” (propria), trovante fondamento nella violazione dell’obbligo dell’assicuratore di comportarsi secondo buona fede o correttezza nell’esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 1175 – 1375 c.c., come quando sul danneggiante ricada l’onere economico provocato dall’ingiustificato ritardo dell’assicuratore nel risarcire il danno in favore del danneggiato ovvero dalla mancata accettazione di favorevoli proposte transattive, essendo pertanto al riguardo necessaria la formulazione di un’espressa domanda da parte del danneggiante nell’atto introduttivo del giudizio per responsabilità per “mala gestio”, con allegazione e prova dei comportamenti colpevoli che la sostanziano (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 14248 del 28/07/2004. Giurisprudenza consolidata: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 19930 del 05/10/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 20356 del 21/10/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 1315 del 24/01/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 2304 del 02/02/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 20058 del 19/07/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 12726 del 25/05/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 15397 del 28/06/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 18649 del 12/09/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 14637 del 27/06/2014).

B.3.2 Tanto premesso la tesi difensiva secondo cui con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado (laddove il contenuto sia stato riprodotto nell’atto di chiamata in garanzia impropria o comunque da questo richiamato per relationem) era già stata proposta la domanda per mala gestio risulta sfornita di riscontro, apparendo evidente come la domanda di condanna della compagnia assicurativa al pagamento diretto “degli importi che fossero ritenuti giusti o provati”, non soltanto prescinde da qualsiasi allegazione e contestazione di condotte inadempienti dell’assicuratore (condotte che, se – come afferma l’impresa assicurata – la compagnia era stata da tempo notiziata dettagliatamente del sinistro e delle richieste dei danneggiati, già erano emerse al momento della introduzione del giudizio e della chiamata in causa e dunque bene avrebbero potuto essere specificamente contestate) ma sembra preludere implicitamente, piuttosto, ad una verifica – demandata all’assicuratore – di corrispondere il giusto, nei limiti di quanto risultasse effettivamente provato delle voci di danno risarcibile richieste dai danneggiati.

B.3.3 Ne segue che – in disparte il difetto di autosufficienza del motivo di ricorso, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, avendo omesso la ricorrente incidentale di trascrivere tanto l’atto di chiamata in causa con la domanda o le diverse domande formulate nei confronti della società assicurativa, quanto la memoria difensiva di “precisazione” in data 13.9.2002 – la infondatezza dell’assunto della società secondo cui la domanda di mala gestio propria sarebbe stata proposta fin dalla memoria di costituzione e risposta in primo grado, rende del tutto irrilevanti gli ulteriori argomenti svolti a supporto della censura concernenti la asserita rilevabilità dagli atti processuali delle circostanze da cui inferire il colpevole ritardo della compagnia assicurativa, essendo del tutto errata in diritto la tesi della società secondo cui non era necessaria la proposizione di un’autonoma domanda di mala gestio, oltre quella di adempimento della polizza, in quanto fondata sull’inconferente richiamo ai principi enunciati da questa Corte (con la giurisprudenza sopra richiamata) in ordine alla domanda di pagamento degli importi ultramassimale per “mala gestio cd. impropria”, proposta dal danneggiato direttamente nei confronti della società assicurativa in virtù della speciale legittimazione accordatagli dalla disciplina sull’assicurazione obbligatoria della r.c.a., avendo la Corte bene evidenziato la differente posizione rivestita nel processo, nei confronti della compagnia assicurativa, dal soggetto danneggiato dal sinistro e dal danneggiante – assicurato, non assumendo rilievo il precedente richiamato dalla società ricorrente (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 3664 del 21/02/2006), discostatosi dalla consolidata giurisprudenza in materia e rimasto del tutto isolato, che ha ritenuto estensibili i principi della disciplina speciale della L. n. 990 del 1969 alla disciplina generale del contratto di assicurazione della responsabilità civile, non distinguendo tra domanda di responsabilità ex lege per danno da ritardo ultramassimale (danneggiato) e responsabilità ex contractu per violazione del dovere di buona fede nell’adempimento (assicurato).

B.3.4 Occorre peraltro osservare che, nell’isolato precedente, la questione era stata impostata e risolta sul presupposto della ravvisata relazione di interdipendenza tra la domanda di risarcimento danno proposta dal danneggiato nei confronti del danneggiante, in cui si lamentava espressamente un danno maggiore rispetto al massimale di polizza, e la domanda rivolta dall’assicurato all’assicuratore in cui si richiedeva la manleva integrale dalle pretese del danneggiato con implicito riferimento quindi al danno ultramassimale.

B.3.5 Nel caso in esame invece, la ricorrente incidentale omette del tutto di allegare tale “interdipendenza”, non specificando nella esposizione del motivo se e quale danno ultramassimale avessero chiesto espressamente i danneggiati nella domanda risarcitoria proposta nei confronti di Artiganferro s.n.c., difettando quindi lo stesso indispensabile presupposto di fatto assunto dal precedente invocato dalla società ai fini del riconoscimento della “implicita” domanda per mala gestio contrattuale.

B.4 Il quarto motivo (D) del ricorso incidentale con il quale la società deduce la violazione dell’art. 1917 c.c., non avendo riconosciuto la Corte d’appello che la compagnia assicurativa era tenuta a corrispondere “gli interessi sul massimale tardivamente messo a disposizione”, è inammissibile per difetto di legittimazione attiva della società assicurativa, qualora questa intenda far valere un asserito diritto al risarcimento del danno da ritardo spettante ai danneggiati nei confronti della compagnia assicurativa (nella specie insussistente, non disponendo i danneggiati azione diretta nei confronti dell’assicuratore), mentre deve ritenersi infondato laddove la società ricorrente intenda invece ottenere una condanna del proprio assicuratore per responsabilità ex contractu per mala gestio propria, atteso che la relativa domanda è stata dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello, in quanto proposta soltanto con la memoria di precisazione e quindi preclusa dalla fase processuale, e tale statuizione è stata ritenuta esente dal vizio di legittimità denunciato con il precedente motivo.

B.5 Il quinto motivo (F) con il quale la società di persone impugna la sentenza per violazione dell’art. 91 c.p.c. e “comunque” della disciplina del riparto delle spese di lite tra assicurato ed assicuratore ex art. 1917 c.c. è inammissibile: quanto alla violazione dell’art. 91 c.p.c., atteso che la Corte territoriale ha deciso in ordine alla impugnazione proposta dall’assicurato volta a riconoscere la ammissibilità e la fondatezza della domanda di condanna della compagnia per mala gestio propria: rigettando la impugnazione, il Giudice d’appello ha correttamente applicato la norma processuale, regolando le spese di lite secondo il principio della soccombenza quanto alla asserita violazione dell’art. 1917 c.c., comma 3 la domanda, per un verso si palesa nuova, non avendo indicato la ricorrente incidentale se e quando era stata introdotta nel “thema decidendum” in primo grado, e riproposta con i motivi di gravame (sulla necessità di apposita domanda dell’assicurato: cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 6340 del 26/06/1998); per altro verso difetta di autosufficienza quanto al presupposto della comunanza di interesse tra assicurato ed assicuratore nella resistenza in giudizio contro la pretesa dei danneggiati, tenuto conto che nella specie l’assicurato si è costituito in giudizio senza resistere alla pretesa risarcitoria (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 5479 del 19/03/2015).

B.6 Il ricorso incidentale deve, pertanto, essere rigettato.

C. In conclusione entrambi i ricorsi principale ed incidentale debbono essere rigettati ed entrambe le parti ricorrenti vanno condannate, in solido, alla rifusione in favore della società assicurativa delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo, dichiarate compensate le spese tra i ricorrenti principali e la controricorrente Artigianferro Galeatese s.n.c..

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la loro impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e condanna entrambe le parti ricorrenti, in solido, alla rifusione in favore della resistente società assicurativa delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 13.500,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2016

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