Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18604 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18604 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: POSITANO GABRIELE

ORDINANZA
sul ricorso 2004-2017 proposto da:
GALA CASINO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTI DI CASSAZIONE, rappresenta e difesa
dall’avvocato SAINATORI SCIORTINO;

– ricorrente contro
PIROSINO FLAVIO, PIROSINO DANIELA FRANCI’,SCA,
ASINARI ANNA MARIA, nella qualità di eredi di PEROSINO
FRANCISCO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZ.1
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e
difesi dall’avvocato GIACONIO GION’ANNINI;

– controricorrenti –

Data pubblicazione: 13/07/2018

- intimati avverso la sentenza n. 879/2016 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 31/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE

Rilevato che:
con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale
richiesta di ingiunzione di pagamento, Francesco Perosino
evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Asti, la società Gala
Casino S.r.l. deducendo di avere stipulato un contratto di
locazione per uso commerciale in data 1 ottobre 2014 e
lamentando il mancato pagamento dei canoni di locazione,
richiedendo conseguentemente la risoluzione contrattuale per
grave inadempimento della società conduttrice, oltre
all’ingiunzione di pagamento per i canoni insoluti. Si costituiva
in giudizio la Sri Gala Casino opponendosi alla convalida
rilevando che, sulla base delle condizioni contrattuali, non era
previsto alcun canone sino al mese di aprile 2016. Disposto il
mutamento del rito e rigettata la richiesta di immediato rilascio
dell’immobile ai sensi dell’articolo 665 c.p.c, il locatore
introduceva una domanda di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del conduttore per mancata esecuzione di
opere e per utilizzo non concordato del locale;
con sentenza del 19 ottobre 2015, il Tribunale di Asti
dichiarava risolto il contratto, ordinando il rilascio dell’immobile
entro la data del 30 novembre 2015, rilevando che non vi era
stata alcuna morosità in quanto il pagamento dei primi 18 mesi
di canone non era previsto, ma censurando il grave
inadempimento della convenuta per la mancata effettuazione
Ric. 2017 ti. 02004 sez. M3 – ud. 19-12-2017
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POSITANO.

delle opere concordate e per avere utilizzato il locale condotto
in locazione come magazzino;
avverso tale decisione proponeva appello la Sri Gala
Casino, deducendo l’inammissibilità della domanda di
risoluzione del contratto in quanto azionata con il rito speciale.

riconoscimento dei canoni pattuiti fino al momento del rilascio
dell’immobile e per il rigetto della domanda di lite temeraria a
carico della società conduttrice;
con sentenza del 31 maggio 2016 la Corte d’Appello di
Torino rigettato l’appello principale ed in parziale accoglimento
di quello incidentale condannava la Srl Gala Casino al
pagamento dell’ulteriore importo di euro 27.000 oltre interessi
e alla somma di euro 3000 mensili con decorrenza dal mese di
luglio 2015 sino all’effettivo rilascio; accoglieva la richiesta ex
articolo 96 c.p.c, ponendo le spese di lite del doppio grado di
giudizio a carico dell’appellante principale;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Sri
Gala Casino affidandosi a due motivi. Resistono in giudizio, con
controricorso, nella qualità di eredi di Francesco Perosino,
Flavio e Daniela Francesca Petrosino e Anna Maria Asinari.
Considerato che:
con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli
articoli 1453 e 1455 c.c, in relazione all’articolo 360, n. 3,
c.p.c. ritenendo errata la decisione impugnata nella parte in cui
ha ritenuto ammissibile la domanda di risoluzione del contratto
formulata da Francesco Perosino, così modificando
illegittimamente l’originaria domanda di risoluzione per
morosità posta a fondamento della richiesta di convalida di
sfratto. Al contrario, la risoluzione per la sussistenza di una
clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 c.c, si
Ric. 2017 n. 02004 sez. M3 – ud. 19-12-2017
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Il locatore proponeva appello incidentale per il mancato

fonda sul presupposto della dichiarazione della parte di volersi
avvalere di tale clausola. In ogni caso, la Corte territoriale non
ha considerato che il contratto di locazione non prevedeva una
data d’inizio dei lavori, ma soltanto la circostanza della loro
esecuzione e che il conduttore aveva un periodo di 30 mesi per

con il secondo motivo lamenta l’errata applicazione del
contratto di locazione ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c. con
riferimento alla condanna al pagamento del canone mensile di
euro 3000 rilevando l’insussistenza di un inadempimento,
costituito dalla mancata esecuzione delle opere concordate ed
individuando nella controparte l’unico soggetto inadempiente
per avere iniziato una lite temeraria con l’azione di sfratto per
morosità. In sostanza, con la proposizione di tale azione,
Francesco Perosino ha impedito alla conduttrice di portare
avanti i lavori in esecuzione di quanto previsto in contratto.
Con riferimento alla condanna per lite temeraria il giudice di
appello non ha considerato che l’esito della fase sommaria era
stato comunque favorevole alla conduttrice. Infine la Corte
territoriale non ha considerato la reciproca soccombenza per
cui avrebbe potuto compensare le spese relative al primo
grado di giudizio;
preliminarmente è infondata l’eccezione di tardività
sollevata dai controricorrenti che rilevano che il ricorso per
cassazione è stato depositato oltre il termine di 20 giorni dalla
notificazione eseguita in favore di Francesco Perosino, a mezzo
pec, in data 31 dicembre 2016, mentre il deposito del ricorso
sarebbe avvenuto il 27 gennaio 2017. Dall’esame degli atti
emerge che il ricorso è stato spedito a mezzo posta in data 18
dicembre 2016 entro il termine di 20 gg fissato dalla legge;

Ric. 2017 n. 02004 sez. M3 – ud. 19-12-2017
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usufruire di un canone di locazione agevolato;

il primo motivo è infondato perché si basa sulla diversità e
novità della domanda di risoluzione per inadempimento,
rispetto a quella per mancato pagamento dei canoni e di
applicazione della clausola risolutiva espressa; tale profilo è,
però, superato dalla circostanza che nel rito ordinario

consentito alla parte di proporre domande diverse (Cass. n.
21242-2006; 12121-2006; 12287-2004). Per il resto, si tratta
di doglianze attinenti al merito. Infatti, nella seconda parte del
motivo (pagina 8 e seguenti) la ricorrente pone una questione
del tutto diversa, cioè quella relativa alla mancata previsione di
una data d’inizio dei lavori, così censurando inammissibilmente
l’interpretazione del contratto operata dalla Corte territoriale;
la censura, inoltre, è irritualmente dedotta, poiché
l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione
di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una
indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in
cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche,
ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c o per l’ipotesi di
omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra
le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c. (Sez. 3, Sentenza n. 14355 del
14/07/2016 (Rv. 640551 – 01). Pertanto, onde far valere una
violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale
riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante
specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai
principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual
modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia
discostato, con l’ulteriore conseguenza dell’ inammissibilità del
motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle
norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in
realtà, nella proposta di una interpretazione diversa. Difettano
Ric. 2017 n. 02004 sez. M3 – ud. 19-12-2017
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conseguente alla conclusione del procedimento speciale, è

del tutto, nel caso di specie, i riferimenti alle regole legali di
interpretazione e la specifica indicazione delle disposizioni
violate;
inoltre, la doglianza oltre che presentare evidenti profili di
inammissibilità per difetto di autosufficienza (non viene
trascritto il contenuto della clausola al fine di consentire alla

Corte di valutare la fondatezza dell’ipotesi interpretativa della
ricorrente), non si confronta con la motivazione specifica della
Corte territoriale la quale, contrariamente a quanto ritenuto
dalla ricorrente, ha esaminato la questione dell’esistenza di un
termine per l’esecuzione dei lavori, deducendolo dalla stretta
correlazione tra l’abbuono del pagamento del canone e
l’obbligo di esecuzione dei lavori, dalla natura dell’attività da
svolgere (attività commerciale di bowling da riattivare) e
dall’orientamento della giurisprudenza in tema di articolo 1183
c.c, che autorizza la esigibilità immediata dell’adempimento
dell’obbligazione in mancanza di previsione di un termine;
il secondo motivo è formulato in maniera assolutamente
irrituale ed è pertanto inammissibile poiché nella rubrica non
viene individuata alcuna disposizione di legge violata
(“violazione dell’art. e del contratto di locazione”) , pertanto
risulta assolutamente generico. Sotto altro profilo la doglianza
consiste in una generica censura alla congruità della
motivazione, non consentita dal testo vigente dell’articolo 360
n. 5 c.p.c; nello stesso motivo, inoltre, sono inserite censure
che riguardano tutt’altro aspetto e cioè la regolamentazione
delle spese e che sono inammissibili: la prima, per difetto di
specificità, poiché nel ritenere erronea la condanna per lite
temeraria non coglie il nucleo centrale della decisione della
Corte territoriale che ha ritenuto assolutamente legittima la
formulazione di una domanda nuova nella fase di merito,
Ric. 2017 n. 02004 sez. M3 – ud. 19-12-2017
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z1)/

mentre la seconda censura, con la quale si ipotizza una sorta di
soccombenza reciproca, si contesta quella che è una facoltà del
giudice e non un obbligo, sul presupposto indimostrato
dell’esistenza di una soccombenza di entrambe le parti in primo
grado;

del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura
indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto
della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del
2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del
2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche
incidentale, e’ respinta integralmente o e’ dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1bis. Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di
pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in C
4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura
del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del
2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma ibis dello stesso articolo 13.

Rtc, 2017 n. 02004 sez. M3 – ud. 19-12-2017
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ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese

Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione
della Corte Suprema di Cassazione in data 19 dicembre 2017

Il Presidente

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