Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18604 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;

– ricorrente –

contro

T.F. res.te a (OMISSIS), rappresentato e

difeso, giusta delega a margine del controricorso, dall’Avv. De

Stefano Mario Antonino Rodolfo, nel cui studio, in Roma, Via

Crescenzio, 91, e’ elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 81/08/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Trieste – Sezione n. 08, in data 08.11.2007, depositata

l’8 novembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

10 giugno 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. PRATIS Pierfelice.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 14658/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 81/08/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Trieste, Sezione n. 08, l’8.11.2007 e DEPOSITATA l’8 novembre 2007. Con tale decisione, la C.T.R., ha rigettato gli appelli proposti avverso la decisione di primo grado, e riconosciuto il diritto al rimborso dell’Irap. 2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 2000 al 2003, e’ affidato ad un mezzo, con cui si deduce, violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c. e segg., dell’art. 2195 c.c., della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144 nonche’ del D.Lgs n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36.

3 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inanimissibile e, comunque, rigettata.

4 – Le formulate censure vanno risolte richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui la norma del combinato disposto del D.Lgs n. 446 del 1997, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1 e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2 e’ escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

5 – La decisione impugnata, appare in linea con i principi fissati dalle richiamate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, dopo avere verificato, nel caso, l’insussistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione, per assenza di dipendenti ed impiego di beni strumentali minimali.

6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ex artt. 375 e 380 bis c.p.c. proponendosi il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato e che le spese del giudizio, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

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