Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18604 del 03/09/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 18604 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

R.G.N. 10619/2008

SENTENZA
Cron.

AO

sul ricorso 10618-2008 proposto da:
Rep.

DI

GIANNI

(c.f.

RODOLFO

DGNRLF42E21E498S),

33g

Ud. 15/07/2014

elettivamente

domiciliato

in

ROMA,

VIA

DEL

GESU’
PU

62,

presso

rappresentato

l’avvocato
e

difeso

DI

MICHELE,

GIANNI

RENATO

dall’avvocato

Data pubblicazione: 03/09/2014

DI

GIANNI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

2014

contro

1496

CONDOMINIO
TAVERNAPENTA

DEL
N.

FABBRICATO
15

VICO

NAPOLI,

CANALE
in

A

persona

1

dell’Amministratore

pro

tempore,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CIVININI, 28,
presso l’avvocato GIANFRANCO FANCELLO SERRA,
rappresentato e difeso dagli avvocati TITOMANLIO
DOMENICO, CRETELLA CLAUDIO, giusta procura a

– controricorrente sul ricorso 10619-2008 proposto da:

DI

GIANNI

elettivamente
62,

presso

rappresentato

(c.f.

RODOLFO
domiciliato

in

e

difeso

ROMA,
DI

l’avvocato

DGNRLF42E21E498S),
VIA

DEL

GESU’

MICHELE,

GIANNI

dall’avvocato

RENATO

DI

GIANNI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

CONDOMINIO
TAVERNAPENTA

DEL
N.

FABBRICATO
15

VICO

NAPOLI,

CANALE
in

A

persona

dell’Amministratore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CIVININI, 28,

margine del controricorso;

presso l’avvocato GIANFRANCO FANCELLO SERRA,
rappresentato e difeso dagli avvocati TITOMANLIO
DOMENICO, CRETELLA CLAUDIO, giusta procura a
margine del controricorso;
– controri corrente –

avverso la sentenza n.

565/2007 della CORTE

2

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 15/07/2014 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

per l’inammissibilità del ricorso n. 10619/08 e per
l’improcedibilità del ricorso n. 10618/08.

Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso

3

2

Svolgimento del processo
Con sentenza 12/1-28/2/2007, la Corte d’appello di Napoli ha
dichiarato improcedibile l’appello proposto da Di Gianni Rodolfo
avverso la sentenza del Tribunale del 23/4/02, rilevando che, dopo

dello studio del domiciliatario, l’appellante aveva consegnato
l’atto d’appello all’ufficiale giudiziario il 25/7/02 (notifica
eseguita il 6/8/02), ed aveva provveduto all’iscrizione a ruolo il
24/9/02, laddove aveva l’onere di costituirsi ex artt.165 c.p.c.,
71, 72 e 74 disp. att.c.p.c., applicabili ex art.359 c.p.c.
all’appello, entro il 19/9/02, tenuto conto della sospensione dei
termini sino al 15/9/02.
Avverso detta sentenza ha proposto il Di Gianni un primo ricorso
notificato il 4-8/4/08 avverso la sentenza non notificata, sulla
base di unico motivo, ed un secondo ricorso notificato il 18/4/08.
Il Condominio ha depositato controricorso avverso i due ricorsi.
Motivi della decisione
1.1.- I due ricorsi vanno riuniti, ex art.335 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso, il Di Gianni denuncia l’errata e
falsa applicazione degli artt.139, 165, 347 c.p.c., nel testo
vigente a seguito delle sentenze della Corte cost. 477/02 e 28/04,
per avere la Corte del merito ritenuto quale

dies a quo per la

costituzione della parte la data di richiesta della notificazione .
e non di perfezionamento con la consegna a mani, del 6/8/2002.
2.1.- Ambedue i ricorsi sono inammissibili.

una prima notifica non andata a buon fine per il trasferimento

3
Il primo ricorso ( che la parte ha provveduto a depositare nel
termine ex art.369 c.p.c.), risulta privo del quesito di diritto.
Detto ricorso è infatti soggetto al disposto di cui all’art.366
v
bis c.p.c., introdotto dal d.lgs. 40/2006, art.6, abrogato con
decorrenza dal 4 luglio 2009, dalla l. 69/2009, art. 47, ed

3 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 (art. 58,5 ° comma, 1.69/2009) e
quindi anche nella specie, atteso che la sentenza impugnata è
stata pubblicata il 28 febbraio 2007.
Ed il quesito di diritto, per costante giurisprudenza, deve
comprendere sia l’indicazione della

“regula juris”

adottata nel

provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il
ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in
sostituzione del primo in relazione alla fattispecie (così la
pronuncia 24339/2008, nonché le pronunce delle sezioni unite,
11210/08, 3519/08, 22640/07)
Il secondo ricorso è inammissibile per tardività, ex art. 327
c.p.c., per essere stato notificato il 18/4/2008 (il ricorso
risulta redatto il 18 aprile ed il giorno stesso portato alla
notifica e notificato), a fronte del deposito della sentenza
impugnata, avvenuto il 28/2/2007, e quindi oltre il termine di un
anno e 46 giorni per la sospensione feriale, che nel caso andava a
cadere il 15/4/2008.
Il Di Gianni invoca a proprio favore l’orientamento di cui alla
pronuncia delle sezioni unite, 21864/07, seguito dalle sentenze
20446/07 e 9145/07 ( e tra le ultime, vedi anche la

pronuncia

applicabile ai ricorsi proposti avverso sentenze pubblicate tra il

4
9058/2010),

secondo

cui

il

principio

di

consumazione

dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga
una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un
secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente e
destinato a sostituirlo, sempre che la seconda impugnazione

caso di mancata notificazione della sentenza, non in relazione al
termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente
dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo
essa alla conoscenza legale della sentenza da parte
dell’impugnante.
Secondo il Di Gianni, nel caso sarebbe applicabile detto
principio, e si dovrebbe ritenere ammissibile il secondo ricorso,
notificato il 18/4/2008, a fronte della notifica del primo
ricorso, eseguita 1’8/4/2008.
Detta applicazione del principio citato è errata, e parte da una
non corretta interpretazione dello stesso.
La giurisprudenza, infatti, ammette, sino a quando non intervenga
una pronuncia di inammissibilità, la proposizione di una seconda
impugnazione, considerando la notifica del primo atto di
impugnazione quale dies a quo del termine breve ex art.325 c.p.c.,
in quanto equivalente alla notifica della sentenza impugnata.
Ne consegue che la tempestività della notificazione del secondo
atto, nel caso di sentenza non notificata, va considerata alla
.

stregua del termine breve e non più del termine lungo e, quindi,
necessariamente il termine lungo non deve essere già decorso alla

risulti tempestiva; detta tempestività deve valutarsi, anche in

5
data

della

richiesta

della

notificazione

della

seconda

impugnazione.
Il ricorrente, con la prospettata interpretazione, stravolge il
senso del principio indicato, e perviene a sostenere la
tempestività della notifica della seconda impugnazione, richiesta

della già avvenuta decadenza dall’impugnazione, ex art. 327 c.p.c.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; condanna
il ricorrente alle spese, liquidate in euro 4000,00, oltre le
spese, liquidate in euro 200,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, in data 15 luglio 2014
Il IPresidente

quando era già decorso il termine lungo, nella palese violazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA