Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18603 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 05/07/2017, dep.26/07/2017),  n. 18603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17494-2014 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona dell’institore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo

studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V.CASAL DE’

PAZZI 148, presso lo studio dell’avvocato WALTER FELICIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO LEONARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1072/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/1/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/7/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava che P.M. aveva diritto al computo dell’anzianità di servizio in relazione al periodo prestato in esecuzione di un contratto di formazione e lavoro e condannava Trenitalia S.p.A. a corrispondergli le conseguenti differenze retributive. Riteneva la Corte territoriale, per quanto di interesse nel presente giudizio, che l’accordo sottoscritto tra le parti in data 12/1/2001 non fosse tale, per la genericità delle espressioni che facevano riferimento alla rinuncia ad ogni altra ragione di credito, da comportare anche una scienza e volontà di rinuncia, da parte del lavoratore, in ordine alle pretese patrimoniali oggetto del presente giudizio;

– per la cassazione della sentenza propone ricorso Trenitalia S.p.A. che affida l’impugnazione a quattro motivi di censura;

– P.M. resiste con controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– entrambe le parti hanno depositato memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo la società denuncia la nhllità della sentenza per omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione avanzata da Trenitalia S.p.A. in primo grado e reiterata in appello;

– con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’omessa indicazione nella sentenza delle conclusioni delle parti e della esposizione in fatto;

– con il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1362,1363 e 1367 c.c. in relazione all’interpretazione dell’accordo intervenuto tra le parti;

– con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2113 c.c., artt. 410 e 411 c.p.c. in relazione all’operatività dell’intervenuta transazione;

– il primo motivo è inammissibile;

– le sezioni unite di questa Corte con la recente decisione n. 11799/2017, a composizione di un contrasto, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Qualora un’eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado o attraverso un’enunciazione in modo espresso, o attraverso un’enunciazione indiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione da parte sua dell’appello incidentale, che è regolato dall’art. 342 c.p.c., non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all’art. 346 c.p.c.. Qualora l’eccezione sia a regime di rilevazione affidato anche al giudice, la mancanza dell’appello incidentale preclude, per il giudicato interno formatasi ex art. 329 c.p.c., comma 2, anche il potere del giudice d’appello di rilevazione d’ufficio, di cui all’art. 345 c.p.c., comma 2. Viceversa, l’art. 346 c.p.c., con l’espressione eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, nell’ammettere la mera riproposizione dell’eccezione di merito da parte del convenuto rimasto vittorioso con riguardo all’esito finale della lite, intende riferirsi all’ipotesi in cui l’eccezione non sia stata dal primo giudice ritenuta infondata nella motivazione nè attraverso un’enunciazione in modo espresso, nè attraverso un’enunciazione indiretta, ma chiara ed inequivoca. Quando la mera riproposizione (che dev’essere espressa) è possibile, la sua mancanza rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di rilevazione riguardo ad essa è riservato alla parte, mentre, se il potere di rilevazione compete anche al giudice, non impedisce – ferma la preclusione del potere del convenuto – che il giudice d’appello eserciti detto potere a norma dell’art. 345 c.p.c., comma 2”;

– nel caso di specie, in presenza di una decisione implicita di rigetto del Tribunale, la società avrebbe dovuto riproporre l’eccezione di prescrizione con appello incidentale e tanto non è avvenuto;

– in conseguenza l’omessa pronuncia, in quanto relativa a domanda inammissibile, non integra un vizio della sentenza, nè rileva come motivo di ricorso per cassazione, facendo difetto l’obbligo del giudice di pronunciarsi sul merito (cfr. Cass. 2 dicembre 2010, n. 2445; Cass. 25 maggio 2005, n. 12412);

– il secondo motivo è infondato;

– contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dalla sentenza impugnata si evince lo svolgimento del processo (pagg. 2 e 3);

– inoltre, come già affermato da questa Corte, l’omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell’epigrafe della sentenza ne determina la nullità solo quando tali conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione su domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre, ove il loro esame risulti (come nella specie) dalla motivazione, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (cfr. ex multis Cass. 4 febbraio 2016, n. 2237; Cass. 22 giugno 2015, n. 12864; Cass. 23 febbraio 2007);

– il terzo motivo è inammissibile e determina l’assorbimento del quarto motivo;

– l’interpretazione di un atto dell’autonomia privata, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà delle parti stipulanti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione antecedente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, oppure – nel vigore della novellato testo di detta norma – nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (cfr. tra le più recenti Cass. 14 luglio 2016, n. 14355;

– tali principi si applicano anche alle ipotesi di transazione in sede sindacale (cfr. Cass. 5 giugno 2009, n. 13083);

– costituisce, inoltre, principio di diritto del tutto consolidato presso questa Corte di legittimità quello secondo il quale deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto esaminati (cfr. ex multis Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465);

– va rilevato che nella specie la Corte di merito ha deciso la fattispecie ritenendo del tutto generico, sul piano testuale, il dato cui la società pretendeva di ancorare la ricostruzione della scienza e volontà di rinunciare alle pretese patrimoniali oggetto del giudizio ed altresì escludendo il concorso di altre circostanze desumibili aliunde tale da consentire di ritenere che la dichiarazione stessa fosse stata resa con la chiara consapevolezza di rinunciare a dette pretese;

– a fronte di tale argomentazione, fondata essenzialmente sull’insufficienza – per genericità – del principale criterio letterale all’individuazione della volontà del contraente e sull’insussistenza di criteri interpretativi sussidiari, la ricorrente si è inammissibilmente limitata a richiamare le regole di cui agli artt. 1362,1363 e 1367 c.c. senza però specificare i canoni in concreto violati, nonchè il punto ed il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato, non essendo sufficiente una semplice critica alla decisione sfavorevole formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa e più favorevole interpretazione (Cass. 27 gennaio 2006, n. 1754; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 2 agosto 2016, n. 16057);

– si consideri, del resto, che, come si rileva dallo stesso ricorso per cassazione, l’accordo transattivo oggetto di interpretazione era intervenuto in un contesto di pretese economiche del lavoratore riferite ad un inquadramento nelle mansioni superiori di primo tecnico di manutenzione (si veda il passaggio dell’accordo – ritualmente riprodotto dal ricorrente – in cui il lavoratore è da intendersi rinunciatario di qualsiasi pretesa in ragione dell’eventuale svolgimento di mansioni proprie del profilo immesso in data anteriore alla data indicata…..) laddove oggetto del presente giudizio è il riconoscimento dell’anzianità di servizio in relazione al periodo di lavoro svolto in esecuzione del contratto di formazione e lavoro, il che rende del tutto ragionevole che si sia opinato di ancorare una volontà di rinuncia anche a tali differenti pretese ad un elemento di maggiore specificità, nella specie ritenuto assente;

– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo;

– in conclusione, non condividendosi la proposta, il ricorso va rigettato;

– la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

– va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese processuali che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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