Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18603 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18603 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul ricorso 6603-2017 proposto da:
MAZZATOSTA ALESSANDRO, MAZZATOSTA FLORA, PITORRI LUCIA,
in proprio e quali eredi di Paolo Mazzatosta, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA PANARO 11, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO
BARTIMMO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LUIGI MANCINI;
– ricorrenti contro
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLA CROCE 44, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO
GRANDINETTI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente contro

Data pubblicazione: 13/07/2018

PAGLIARI ANGELA, PETRONI GIUSEPPA, PAGLIARI SECONDO,
PAGLIARI GIUSEPPA, quali eredi di PAGLIARI QUINTILIO;
– intimati avverso la sentenza n. 6000/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 19/10/2016;

partecipata in data 11/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA
SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
Paolo Mazzatosta con ricorso al Tribunale di Roma, premesso di
aver riportato lesioni personali e danni materiali nel sinistro stradale
avvenuto il 26 gennaio 2008, allorché mentre percorreva, alla guida
della sua auto, la strada provinciale n. 44 nel territorio del Comune di
Rieti, l’autocarro Lupetto di proprietà di Quintilio Pagliari, dallo stesso
condotto e assicurato dalla Nuova Tirrena S.p.a. (poi Groupama
Assicurazioni S.p.a.), aveva invaso la corsia riservata dal Mazzatosta
ed era andato a collidere con il veicolo da quest’ultimo condotto,
convenne in giudizio il Pagliari e la detta società assicuratrice,
chiedendone la condanna dei danni da lui subiti.
Entrambi i convenuti si costituirono chiedendo il rigetto della
domanda.
Nel corso del giudizio di primo grado si costituirono gli eredi di
Paolo Mazzatosta, nel frattempo deceduto, Lucia Pitorri, Flora
Mazzatosta e Alessandro Mazzatosta, rispettivamente moglie
convivente e figli non conviventi del de cuius.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13609 del 22 giugno 2011,
accolse la domanda e condannò i convenuti in solido al risarcimento
dei danni subito dagli attori, iure proprio e iure hereditatis.
Groupama Assicurazioni S.p.a. propose appello avverso la
sentenza del Tribunale.

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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

Disposta dalla Corte territoriale l’integrazione del contraddittorio
nei confronti degli eredi di Quintilio Pagliari, deceduto nel corso del
giudizio di primo grado, il relativo ordine venne adempiuto solo
parzialmente, avendo la Groupama Assicurazioni S.p.a. notificato
l’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di tre dei

e Giuseppa Pagliari) mentre venne erroneamente identificata l’altra
erede, Angela Pagliari, in una omonima che si costituì in giudizio
dichiarando la sua estraneità ai fatti.
La Corte territoriale concesse, quindi, nuovo termine per
l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Angela Pagliari,
erede di Quintilio Pagliari, e a tanto provvide la società appellante nel
termine assegnato.
Con sentenza pubblicata il 19 ottobre 2016, la Corte di appello di
Roma, in parziale accoglimento dell’appello principale, in
accoglimento dell’appello incidentale e in riforma della sentenza
impugnata, condannò l’appellante principale a corrispondere, in
favore degli appellati, il minor importo di euro 128.460,00, oltre lucro
cessante ed interessi come indicato nella motivazione della sentenza
di secondo grado, condannò Flora Mazzatosta, Alessandro Mazzatosta
e Lucia Pitorri alla restituzione, in favore dell’appellante, di quanto
percepito in eccedenza rispetto a quanto sopra accertato, oltre
interessi legali maturati dal versamento alla restituzione e regolò le
spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso la sentenza della Corte di merito Flora Mazzatosta,
Alessndro Mazzatosta e Lucia Pitorri hanno proposto ricorso per
cassazione basato su due motivi ed hanno spontaneamente
provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti di Angela
Pagliarí, nei cui confronti la notifica del ricorso non era andata a buon
fine.
Groupama Assicurazioni S.p.a. ha resistito con controricorso.
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quattro eredi di Quintilio Pagliari (Giuseppa Petroni, Secondo Pagliari

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..
Sia i ricorrenti che la controricorrente hanno depositato memorie.

1.

Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con

motivazione semplificata.
2. Con il primo motivo, rubricato «Nullità del procedimento di
appello e della sentenza che l’ha concluso (art. 60 co I n. 4 c.pc.) per
violazione dell’art. 331 c.p.c.», i ricorrenti lamentano che la Corte
territoriale, avendo rilevato che il contraddittorio era stato integrato
solo parzialmente dall’appellante, abbia, a loro avviso, erroneamente,
concesso nuovo termine per l’integrazione del contraddittorio nei
confronti di Angela Pagliari, nella qualità di erede di Quintilio Pagliari,
laddove, stante la perentorietà del termine già assegnato in
precedenza per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di una
litisconsorte necessaria, la medesima Corte avrebbe dovuto, secondo
i ricorrenti, rilevare d’ufficio l’inosservanza del termine e dichiarare
l’inammissibilità dell’appello.
2.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che quando il
giudice abbia pronunziato l’ordine di integrazione del contraddittorio
in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto,
ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio
soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato
un nuovo termine per il completamento dell’integrazione, che
equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio
precedentemente fissato, vietata espressamente dall’art. 153 cod.
proc. civ., salvo che l’istanza di assegnazione di un nuovo termine,
tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già
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RAGIONI DELLA DECISIONE

concesso, si fondi sull’esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto
non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa
ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il
contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato (Cass. 11/04/2016,
n. 6982; v. anche Cass. 15/01/2007, n. 637; Cass. 16/12/2009, n.

È stato altresì affermato che, in tema dì notificazione dell’atto di
integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell’art.
331 cod. proc. cív., la sua omissione nel termine assegnato, che ha
pacifica natura perentoria, comporta l’inammissibilità
dell’impugnazione; tale conseguenza del predetto inadempimento,
anche solo parziale, all’ordine di integrazione del contraddittorio è
rilevabile anche d’ufficio e risponde a ragioni di ordine pubblico
processuale, né è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei
cui confronti doveva avvenire l’integrazione ovvero derogabile in
relazione alle ragioni determinanti l’osservanza del termine
assegnato, se il ricorrente non ha proceduto alle opportune indagini
anagrafiche ed al registro delle imprese, il predetto termine essendo
invero concesso non solo per iniziare il procedimento ma anche per
svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie
e permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa
all’atto della notificazione del ricorso (nella specie, la notifica dell’atto
di integrazione non era andata a buon fine nei confronti di alcuni
intimati, pur avendo i ricorrenti consegnato l’atto all’ufficiale
giudiziario in tempo utile, rendendosi così necessaria una seconda
notifica effettuata però oltre il termine di cui all’art.371 bis cod proc.
civ.) (Cass. 26/11/2008, n. 28223; Cass. 30/09/2009, n. 20947).
Con sentenza n. 25860 del 27/10/2008 questa Corte ha pure
precisato che, in tema di notificazioni, la perentorietà del termine
d’integrazione del contraddittorio, concesso ex art. 331 cod. proc.
civ., per provvedere, in fase d’impugnazione, alla notificazione al
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26401).

litisconsorte

pretermesso,

può

essere

prorogato

in

virtù

dell’interpretazione costituzionalmente orientata della predetta norma
processuale solo in presenza di una situazione di forza maggiore certa
ed obiettiva che ne abbia impedito l’osservanza. Non ricorre tale
condizione quando la parte abbia negligentemente richiesto la

scadenza in quanto il termine concesso dal giudice svolge anche la
funzione di consentire le indagini anagrafiche eventualmente
necessarie e di rimediare ad eventuali errori del procedimento di
notificazione (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto colpevole il
comportamento della parte che aveva confidato in una indicazione
anagrafica desunta da altro procedimento con la stessa parte svoltosi
in epoca molto lontana).
Orbene, nella specie, l’ordine di integrazione del contraddittorio
nei confronti di uno degli eredi di Quintilio Pagliari, Angela Pagliari
non è stato eseguito nei termini, avendo la Groupama Assicurazioni
S.p.a. erroneamente individuato quest’ultima in un’omonima della
stessa, evidenziandosi che al riguardo la controricorrente si è limitata
a dedurre in questa sede che tale errata individuazione è stata
determinata da causa non imputabile rappresentando però al riguardo
genericamente la mera difficoltà di individuare gli eredi di una
persona defunta e di aver notificato l’atto a persona avente lo stesso
cognome e nome dell’erede di Quintilio Paglíari e pure abitante «nei
dintorni della capitale» (in realtà in un comune dei cd. Castelli Romani
diverso da quello di residenza dell’effettiva erede di Quintino Pagliari,
come rappresentato dalla stessa controricorrente nella memoria).
Si osserva che nel caso all’esame è palese e non contestato
l’errore in cui è incorsa la società assicuratrice nell’individuare
inizialmente il soggetto nei cui confronti integrare il contradditorio né
risulta dimostrato che tale errore fosse scusabile, rilevandosi che,
come pure rimarcato dai ricorrenti, la Corte territoriale, con ordinanza
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notificazione all’ufficiale giudiziario solo due giorni prima della

del 2 luglio 2013, aveva ordinato l’integrazione, nel rispetto dei
termini a comparire e rinviato all’udienza del 14 aprile 2015, sicché
era stato concesso termine sicuramente sufficiente per svolgere
correttamente e proficuamente le necessarie indagini anagrafiche e
per consentire di rimediare, entro il termine inizialmente concesso ad

notificare l’atto in parola, e per eventualmente richiedere un nuovo
termine prima della scadenza di quello già assegnato. Va pure
rimarcato che la notifica in discorso fu effettuata solo in data 6
dicembre 2014 e che la Pagliari aveva dedotto la propria totale
estraneità ai fatti di causa, con comparsa di risposta depositata il 3
marzo 2015, quindi, prima della scadenza del già concesso termine.
Peraltro, neppure può ritenersi che una siffatta errata
individuazione del soggetto cui notificare l’atto di integrazione del
contraddittorio possa essere ritenuta vizio assimilabile alla violazione
di norme che disciplinano il procedimento di notificazione (arg. ex
Cass. 28/11/2014, n. 25307); né trattasi, nella specie, di notifica
nulla, dovendo ritenersi la stessa, invece, inesistente (arg. ex Cass.
23/1272011, n. 28640).
Alla luce degli elementi sopra evidenziati la Corte di merito non
avrebbe potuto concedere un nuovo termine per procedere
all’integrazione del contraddittorio nei confronti di Angela Pagliari,
quale erede di Quintilio Pagliari.
3. Dall’accoglimento del primo motivo del ricorso resta assorbito
l’esame del secondo motivo, con il quale, in via subordinata, si
deduce la nullità della sentenza impugnata per totale mancanza o
mera apparenza della motivazione.
4. Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza impugnata va
cassata senza rinvio e va dichiarato inammissibile l’appello proposto.

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eventuali errori nell’individuazione dei soggetti nei cui confronti

5. Le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di
legittimità vanno compensate per intero tra le parti, tenuto conto
della particolarità della vicenda.
6.

Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della

insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
1-quater, d.P.R. 30 maggio

2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza
impugnata e dichiara inammissibile l’appello; compensa per intero tra
le parti le spese del secondo grado del giudizio di merito e del
presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 11 gennaio
2018.
Il Presidente

ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma

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