Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18602 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 05/07/2017, dep.26/07/2017),  n. 18602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2136-2016 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., – AGENTE RISCOSSIONE – PROVINCIA

CALTANISSETTA, C.F. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in persona del

Direttore Generale f.f., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BRUNO BUOZZI 53/A, presso lo studio dell’avvocato ANGELA MARIA

LORENA CORDARO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE

BALISTRERI;

– ricorrente –

contro

DELL’UTRI MICHELE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 328/2015 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 21/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’ appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarò nullo il preavviso di fermo notificato da Serit Sicilia s.p.a. a D.M. in data 21.9.2010 e determinato dal mancato pagamento di due cartelle esattoriali non opposte, per intervenuta prescrizione quinquennale del credito.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a.), che con un unico motivo di ricorso contesta l’applicazione della prescrizione quinquennale ai crediti azionati con le cartelle esattoriali non opposte, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3 e degli artt. 2953 e 2946 c.c..

3. D.M. è rimasto intimato.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è manifestamente infondato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 che, con riferimento a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ha chiarito che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale dell’ irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

2. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, la soluzione adottata dalla Corte territoriale risulta corretta e conforme a diritto.

3. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5,. (o anche manifestamente fondato, allora va accolto).

4. Nulla per le spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

5. Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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