Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18602 del 22/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/09/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 22/09/2016), n.18602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 212243/2013 proposto da:

I.TER.CO. M. SRL, (OMISSIS), in perso dell’amministratore Ing.

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MIRABELLO

25, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MORTELLITI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA (conferitaria del ramo d’azienda assicurativo

della Direzione per l’Italia di ASSICURAZIONI GENERALI SPA), a mezzo

della propria mandataria GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A. in

perso dei suoi procuratori speciali e legali rappresentanti pro

tempore sigg.ri C.P. e P.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO GELLI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 475/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/01/2013, R.G.N. 7182/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/02/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato GIOVANNI MORTELLITI;

udito l’Avvocato PILADE PERROTTI per delega;

udito il P.M. in perso del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO

Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma con sentenza 24.1.2013 n. 475 ha confermato, con motivazione parzialmente diversa, la decisione di prime cure che aveva accertato la stipula di un contratto di appalto tra la committente ITERCO M. s.r.l. e la ditta individuale D.L., accogliendo la domanda di adempimento contrattuale, proposta da quest’ultimo, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo per la esecuzione di lavori su immobile di proprietà di terzo, ed aveva altresì dichiarato immissibile la domanda di garanzia impropria proposta da ITERCO nei confronti della chiamata in causa Assicurazioni GENERALI s.p.a., peraltro rigettandola anche nel merito, ritenendo estranea al rischio assicurato dalla polizza la obbligazione di pagamento del corrispettivo contrattuale in favore della predetta ditta individuale.

La Corte territoriale, pur riconoscendo errata la pronuncia di immissibilità della domanda proposta nei confronti della società assicurativa, riconducibile allo schema dell’art. 106 c.p.c., ha ritenuto invece conforme a diritto l’accertamento compiuto dal primo giudice in ordine alla individuazione dell’oggetto della polizza assicurativa, concernente esclusivamente la copertura del rischio derivante da responsabilità civile per danni cagioti a terzi, rigettando in conseguenza la domanda della ITERCO M. s.r.l. in difetto nella fattispecie del rischio presupposto, ed aggiungendo che se in ipotesi l’oggetto del giudizio avesse riguardato l’accertamento della verificazione del rischio assicurato, la società appellante non aveva fornito alcu prova della imputabilità dell’evento dannoso.

La sentenza, non notificata, è stata tempestivamente impugta per cassazione da ITERCO M. s.r.l., con ricorso notificato a GENERALI s.p.a., che ha dedotto con tre motivi vizi di norme sostanziali e processuali e vizio di motivazione.

Ha resistito la società assicurativa con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1917 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) è immissibile sotto plurimi profili.

La società ricorrente ipotizza che i lavori eseguiti dal D’Alesi avessero ad oggetto la riparazione di danni cagioti all’immobile di proprietà di terzi dalla stessa ricorrente (danni al parquet determiti da allagamento per caduta di scaldabagno installato nell’immobile da ITERCO).

Tuttavia la ricorrente omette del tutto di trascrivere l’atto di chiamata in causa della società assicurativa, e di indicare quali fossero i fatti costitutivi allegati a fondamento della domanda di garanzia impropria formulata nei confronti della società assicurativa, impedendo quindi a questa Corte di verificare in limine la necessaria corrispondenza tra l’errore di diritto denunciato ed il tenore della sentenza impugta, con la conseguenza che rimane precluso l’accesso del motivo al sindacato di legittimità richiesto.

Dalla ricostruzione della vicenda processuale descritta nella sentenza di appello e rilevabile dagli atti delle parti, emerge, infatti, che la causa di merito aveva ad oggetto il rapporto contrattuale – affermato dal D. e negato da ITERCO s.r.l. – concernente la esecuzione di lavori edilizi, e l’obbligazione “ex contractu” della committente ITERCO s.r.l. relativa al pagamento del corrispettivo e che, in relazione a tale controversia, è stata autorizzata la chiamata in causa di GENERALI s.p.a. ad istanza di ITERCO.

Ne segue che era onere della parte ricorrente dimostrare che i Giudici di merito, avevano in ipotesi errato, non nella individuazione del rischio assicurato desunta dalla interpretazione delle condizioni generali di polizza (non risultando contestata la tura di assicurazione della responsabilità civile), quanto piuttosto nella esatta rilevazione del contenuto della domanda formulata con l’atto di chiamata in garanzia impropria, volta – secondo la ricorrente – a far valere l’obbligo di GENERALI s.p.a. di tenere indenne ITERCO s.r.l. dalle conseguenze pregiudizievoli del danno arrecato al terzo proprietario dell’immobile e non, invece – come ritenuto dalla Corte territoriale -, dalle conseguenze dell’idempimento della obbligazione di pagamento del corrispettivo assunta nei confronti della ditta individuale appaltatrice.

Al riguardo non assolve al requisito di autosufficienza la mera elencazione di tutti gli atti difensivi depositati dalla parte in entrambi i gradi di giudizio di merito: il requisito di specificità deve, infatti, emergere direttamente dal motivo dedotto, e non può, invece, essere il risultato di u attività di ricerca, rimessa alla Corte, dell’atto difensivo “utile” al caso di specie, essendo richiesto alla parte di individuare nel ricorso la puntuale correlazione tra l’atto ritenuto rilevante e l’errore che viene contestato alla sentenza impugta. Nella specie la società ricorrente era tenuta, non semplicemente ad u generica allegazione dei danni subiti dal proprietario dell’immobile, ma ad indicare specificamente se ed in quale atto concernente la causa connessa -relativa al rapporto assicurativo – aveva allegato, quale fatto costitutivo della pretesa di adempimento delle prestazioni di polizza, l’evento-danno da cui era derivata la propria responsabilità civile nei confronti del terzo proprietario dell’immobile (venendo quindi a rilevare, il costo sostenuto per l’appalto conferito al D., esclusivamente sul piano della quantificazione del danno e dell’ammontare dell’indennizzo assicurativo).

In relazione a tale aspetto il primo motivo, si appalesa, peraltro, ulteriormente immissibile, in quanto la ipotizzata erronea individuazione dell’oggetto del “thema decidendum” da parte del Giudice di merito (con riferimento alla “causa petendi” relativa alla domanda svolta nell’atto di chiamata in causa ex art. 106 c.p.c.), comporta la omissione di pronuncia sulla domanda introdotta dalla società convenuta, vizio di legittimità che avrebbe allora dovuto essere fatto valere esclusivamente attraverso il vizio di “error in procedendo” per violazione dell’art. 112 c.p.c., e non invece denunciando il diverso vizio di legittimità di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1 dedotto con il primo e secondo motivo (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 1755 del 27/01/2006; id. Sez. L, Sentenza n. 22759 del 27/10/2014).

2. Il primo motivo è altresì immissibile in quanto si fonda sul presupposto di fatto – che la Corte territoriale ha ritenuto indimostrato – della verificazione del rischio assicurato.

Il Giudice di appello ha infatti statuito che, qualora l’oggetto del giudizio di garanzia impropria fosse stato effettivamente l’obbligo della società assicurativa di tenere indenne la ITERCO s.r.l. della responsabilità per i danni cagioti al terzo proprietario dell’immobile, la assicurata “avrebbe allora dovuto dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di tale norma (ndr art. 1917 c.c.) ed in particolare il verificarsi di un eventi dannoso a lei imputabile a titolo di colpa e non dovuto invece a fatti meramente accidentali……mentre nel caso in esame l’intera attività istruttoria svoltasi in primo grado è stata diretta ad accertare se tra l’appellante ed il D. fosse stato concluso o meno un contratto d’appalto prescindendo del tutto dall’accertamento della dimica dell’origirio fatto dannoso” (cfr. sentenza appello, motivazione pag. 7-8).

Tale argomento in diritto, fondato sull’assenza della prova della responsabilità per colpa della ITERCO s.r.l. nella produzione del danno subito dal terzo, non risulta affatto censurato dalla società ricorrente con il motivo in esame che non coglie, pertanto, la “ratio decidendi” della sentenza di appello, incorrendo nella sanzione della immissibilità per inconferenza: il ricorso per cassazione esige, infatti, l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugta, e l’alitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 14385 del 21/06/2007 – con riferimento all’art. 366 bis c.p.c. -; Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 18421 del 19/08/2009).

3. Venendo all’esame del secondo e terzo motivo, che sono dedotti in relazione di altertività, il Collegio osserva quanto segue.

4. Il secondo motivo, con il quale viene censurata la medesima statuizione della sentenza di appello ma sotto il differente profilo del vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è anch’esso immissibile.

4.1 La ricorrente impug, infatti, la statuizione della sentenza secondo cui la diversa questione avente ad oggetto la individuazione del rischio assicurato nel danno subito dal terzo proprietario dell’immobile e, per traslato, nell’esborso patrimoniale sostenuto da ITERCO s.r.l. per i lavori di riparazione appaltati dalla ditta individuale D., avrebbe comunque richiesto la prova, da parte della detta società, della imputabilità per colpa del danno cagioto all’immobile del terzo.

La censura, tuttavia, così come formulata, da un lato, viene a reiterare la critica svolta nel primo motivo, intendendo la statuizione impugta come ulteriore argomento giustificativo della precedente affermazione del Giudice di appello secondo cui il “thema decidendum”, incluso quello attinente al rapporto assicurativo, era circoscritto soltanto all’accertamento delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto stipulato con il D. ed alla pretesa di ITERCO s.r.l. di essere manlevata da tale obbligazione in virtù della polizza assicurativa (cfr. ricorso pag. 9); dall’altro lato, incentra la esposizione del motivo sembrando intendere la statuizione impugta, in modo palesemente antitetico, come pronuncia di rigetto sul merito della domanda di adempimento del contratto assicurativo per mancanza di prova del rischio assicurato (ossia del danno arrecato al terzo), non avvedendosi che l’argomento che fonda la decisione non è la prova del fatto consistente nei lavori di riparazione eseguiti dalla ditta D., ma la mancanza di prova della imputabilità a titolo di colpa del danno subito dal terzo proprietario dell’immobile.

4.2 Risulta pertanto evidente come la censura di vizio motivaziole ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto al primo aspetto, viene ad incorrere nella immissibilità già rilevata nell’esame del primo motivo (atteso che la critica alla statuizione impugta ridonderebbe nella errata rilevazione da parte della Corte territoriale dell’oggetto del giudizio come definito dalla domanda proposta con l’atto di chiamata in causa della società assicurativa: dunque si farebbe valere u omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), quanto al secondo profilo, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non coglie la “ratio decidendi”.

Secondo la ricorrente, infatti, il Giudice di appello non avrebbe considerato che il “sinistro” (coperto dalla garanzia assicurativa) risultava dagli elementi istruttori acquisiti al giudizio ed in particolare: dalla comparsa di risposta in primo grado, ove si riferisce dell’allagamento dell’immobile dovuto alla caduta di uno scaldabagno; nella memoria di replica ex art. 183 c.p.c. in cui si allega “se è vero che la elimizione del danno provocato dalla soc. ITERCO M.” sia da collegare con “l’evento dannoso la cui responsabilità è da addebitare appunto alla convenuta”; nella memoria ex art. 184 c.p.c. in cui era dedotta la prova orale sulla circostanza dell’allagamento prodotto dalla caduta dello scaldabagno; nell’interrogatorio formale reso dal legale rapp.te di ITERCO s.r.l. in cui si ammetteva la responsabilità per l’allagamento; nelle dichiarazioni testimoniali ( T.; F.) che riferivano dell’allagamento cagioto dalla caduta di uno scaldabagno e delle trattative intercorse tra ITERCO s.r.l. e GENERALI s.p.a.

Orbene, premesso che trova applicazione al giudizio di legittimità la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 introdotta dal D.L. n. 83 del 20102, art. 54, comma 3 conv. in L. n. 134 del 2012, dovendo pertanto essere sorretta la denuncia del vizio in questione dalla indicazione di un preciso “fatto storico” – risultante dalla sentenza o dalle risultanze processuale, che sia stato oggetto di discussione e debba ritenersi “decisivo” – in relazione al quale il Giudice ha omesso del tutto di motivare (cfr. Corte cass. SS.UU. 7.4.2014 n. 8053), osserva il Collegio che l’unico “fatto storico” indicato dalla ricorrente è costituito dall’allagamento dell’immobile di proprietà del terzo a causa della caduta di uno scaldabagno, ma tale elemento fattuale – e la prova del suo accadimento – è circostanza che non involge l’argomento che sostiene la decisione impugta, atteso che la Corte d’appello ha ritenuto infondata la pretesa di ITERCO s.r.l. per difetto di prova (e di richieste istruttorie volte alla dimostrazione) della imputazione di responsabilità, a titolo di colpa, del danno arrecato al terzo.

Al proposito occorre rilevare che non rivestono efficacia probatoria, nel distinto rapporto obbligatorio introdotto nel giudizio con l’atto di chiamata in causa della società assicurativa (il cui contenuto rimane ignoto, non avendo la società ricorrente provveduto a trascrivere, neppure le conclusioni assunte nei confronti della chiamata GENERALI s.p.a.), le mere allegazioni in ordine alla assunzione di responsabilità per l’evento dannoso, contenute nella comparsa di risposta e nella memoria ex art. 183 c.p.c. della ITERCO s.r.l.; nè migliore sorte spetta all’interrogatorio formale reso alla udienza 7.1.2004 dal legale rapp.te di ITERCO s.r.l.: la funzione di tale mezzo istruttorio è infatti quella di provocare la confessione giudiziale della parte della “verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte” (art. 2730 c.c.) e dunque l’ammissione del legale rapp.te ITERCO s.r.l. in ordine alla causazione del danno arrecato al terzo proprietario, in quanto rivolta ad affermare un fatto (sinistro) favorevole allo stesso assicurato (trattandosi dell’evento-rischio che determi l’attivazione della prestazione assicurativa) è priva di efficacia probatoria nei confronti della società assicurativa (che tale evento-rischio contesta). Irrilevante, in quanto non ha ad oggetto un “fatto decisivo” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è invece la circostanza, riferita dal teste T., di trattative svolte tra ITERCO s.r.l. e GENERALI s.p.a. per il risarcimento, tenuto conto che, da un lato, non viene riferito nel motivo di ricorso il contenuto di dette trattative, e dall’altro, tali trattative non costituiscono prova dell’accertamento di responsabilità di ITERCO s.r.l. nella determizione del danno subito dal proprietario (ad aloga conclusione si perviene in ordine alle “lettere inviate alla compagnia in data 17.7.2001, 193.2002, ed alla stessa denuncia di sinistro” – ricorso pag. 12 -, avendo omesso la ricorrente di trascrivere il contenuto delle stesse e, comunque, non potendo fornire prova le dichiarazioni di provenienza dell’assicurato in ordine al fatto controverso).

4.3 Il secondo motivo deve dichiararsi, pertanto immissibile.

5. Infondato è invece il terzo motivo con il quale si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: recte art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per “omessa pronuncia” sulla domanda proposta con l’atto di chiamata in causa dell’impresa assicurativa, sul presupposto che il Giudice di appello avrebbe male interpretato il contenuto della domanda proposta nei confronti di GENERALI s.p.a., atteso che come evidenziato nel corso dell’esame del secondo motivo la Corte territoriale ha espressamente pronunciato anche sulla domanda di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto assicurativo, escludendo per difetto di prova la sussistenza del rischi assicurato (responsabilità di ITERCO s.r.l. per il danno subito dal terzo proprietario).

6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte soccombente va condanta alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugzione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 genio 2013 (cfr. Corte cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso e condan la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore della parte resistente, in Euro 3.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2016

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