Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18602 del 12/09/2011

Cassazione civile sez. I, 12/09/2011, (ud. 07/03/2011, dep. 12/09/2011), n.18602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M.P., elettivamente domiciliata in Roma via Chisimaio

42, presso lo studio dell’avv.to FERRARA Alessandro, rappresentata e

difesa dall’avvocato Lauri Biagio giusta procura a margine del

ricorso per cassazione; (C.F. (OMISSIS));

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro in

carica pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli, 4^ sezione

civile, emesso il 4 giugno 2008, depositato il 18 settembre 2008,

R.G.V.G. n. 223/2008;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 7 marzo 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Rilevato che:

1. La ricorrente impugna il decreto della Corte di Appello di Napoli che pronunciando sul ricorso per equa riparazione, proposto ai sensi dell’art. 6, par. 1^, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ha dichiarato la nullità della procura rilasciata dalla ricorrente ai suoi difensori e di conseguenza la nullità del ricorso;

2. Con unico motivo di ricorso la C. lamenta la violazione degli della L. n. 141 del 1997, artt. 1 e 2 e dell’art. 83 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

3. La ricorrente sottopone alla Corte di Cassazione il seguente quesito di diritto: “se in tema di procura alle liti rilasciata su foglio separato, materialmente congiunto all’atto cui accede, ai fini della riferibilità in termini di certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi, sia sufficiente la produzione dei due atti materialmente congiunti al momento della costituzione in giudizio, restando irrilevanti circostanze come la diversità dei caratteri di stampa, la presenza di spazi vuoti tra l’ultima pagina e la procura, l’assenza di numerazione progressiva e di timbri di collegamento”;

4. Con memoria ex art. 378 c.p.c. la ricorrente rileva che la giurisprudenza di questa Corte ha recentemente confermato il principio di diritto di cui al quesito sopra riportato proprio con riferimento a ricorsi in materia di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001;

5. Non svolge difese il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Ritenuto che:

1) la motivazione del decreto della Corte di appello di Napoli appare in contrasto con la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (SS.UU. n. 13666 del 18 settembre 2002) secondo cui il requisito, posto dall’art. 83 c.p.c., comma 3 (nel testo modificato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi;

2) La Corte di appello non ha infatti avvalorato adeguatamente nè il contenuto della procura, che si riferisce alla proposizione davanti la Corte di appello territorialmente competente del giudizio per ottenere l’equa riparazione spettante per la violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nè l’elemento della materiale congiunzione della procura e del ricorso, prodotti contestualmente al momento della costituzione in giudizio, idonei a conseguire quella ragionevole certezza richiesta dalla giurisprudenza citata per affermare la provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al presente giudizio;

3) Conseguentemente il decreto impugnato va cassato con rinvio alla Corte di appello di Napoli che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011

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