Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18602 del 05/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 18602 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 30501-2007 proposto da:
CANN ATELLA SALVATORE CNNSVT51A01G953J, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA RIALTO 6, presso lo studio dell’avvocato
FABRIZIO LA PERA, rappresentato e difeso dall’avvocato AMATO
FRANCESCO giusta procura in atti;

– ricorrente contro
FRASCA ROSA FRSRS044S62G953I, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato
TORRISI MASSIMILIANO, rappresentata e difesa dall’avvocato
ASSENZA GIORGIO giusta procura in atti;

Data pubblicazione: 05/08/2013

BETON 5 S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore
Ing. CORRADO MOLTISANTI, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio
dell’avvocato ANTONINI MARIO, rappresentata e difesa

– controricorrenti nonché contro
S.A.I. S.P.A. (ora Fondiaria – SAI Assicurazioni S.p.A);

– intimata avverso la sentenza n. 1199/2006 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 25/11/2006, R.G.N. 187/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/04/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato FRANCESCO AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PIERFELICE PRATIS che ha concluso per raccoglimento del 10
motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato nel mese di novembre del 1990 Cannatella
Salvatore conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Modica,
Cannata Michelangelo e la BETON 5 S.r.l., per ottenere il risarcimento
dei danni dallo stesso subiti a seguito del sinistro sul lavoro verificatosi
il 6 aprile 1981, allorché, mentre era intento a svolgere la sua attività
lavorativa alle dipendenze della predetta società, un altro dipendente,
Cannata Michelangelo, aveva azionato la betoniera all’interno della cui
coclea l’attore aveva inserito il braccio destro, nel tentativo di liberare
gli ingranaggi intasati da grumi di cemento. Rappresentava il Cannatella
che tale sinistro gli aveva determinato la perdita del detto arto e che il
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dall’avvocato ANDRONICO FRANCESCO giusta procura in atti;

procedimento penale a carico del collega (nonché del legale
rappresentante della Beton 5 S.r.l., che decedeva nel corso di quel
processo) si era concluso con la condanna definitiva del Cannata per il
reato di cui all’art. 590 c.p. e al risarcimento dei danni da liquidarsi in

Si costituiva la Beton 5 S.r.l. che contestava la domanda e chiedeva di
chiamare in garanzia la SAI Assicurazioni S.p.A., presso cui era
assicurata per gli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti.
Si costituiva in giudizio anche detta società assicuratrice che eccepiva il
limite del massimale, adempiva gli obblighi derivanti dal contratto di
assicurazione e chiedeva di essere estromessa dal processo.
Rimaneva contumace il Cannata.
Il Tribunale di Modica, con sentenza dell’11 febbraio 2002,
condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni non
patrimoniali (biologico e morale) subiti dal CannateLla, quantificati in
complessivi 309.810,00, dichiarava la SAI Assicurazioni S.p.A.
obbligata a tenere indenne la propria assicurata Beton 5 S.r.l. nei limiti
del massimale contrattuale e condannava Cannata Michelangelo e la
Beton 5 S.r.l. al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione la società da ultimo indicata proponeva appello,
cui resistevano Cannatella Salvatore, nonché Frasca Rosa, coniuge
superstite di Cannata Michelangelo, e la SAI Assicurazioni S.p.A.,
proponendo le ultime due, a loro volta, appello incidentale.
La Corte di appello di Catania, con sentenza dell’8 novembre 2006, in
riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava l’inesistenza della
notificazione della citazione nei confronti di Cannata Michelangelo e
l’inesistenza giuridica della sentenza gravata nella parte relativa al
rapporto processuale non instauratosi tra il predetto e l’attore; rigettava
la domanda proposta dal Cannatella nei confronti della Beton 5 S.r.l.,
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separata sede.

ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da
detta società in quel grado e rigettava, altresì, la domanda di garanzia
proposta dalla Beton 5 S.r1. nei confronti della società assicuratrice.
Avverso la sentenza della Corte di merito Cannatella Salvatore ha

Hanno resistito con controricorso Frasca Rosa e la Beton 5 S.r.l..
La SAI Assicurazioni S.p.A. (ora Fondiaria SAI Assicurazioni S.p.A.)
non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Risulta preliminare l’esame delle questioni sollevate dal ricorrente
con il secondo quesito formulato in relazione al terzo motivo di
ricorso con cui il Cannatella lamenta violazione di legge e difetto e
contraddittorietà di motivazione con riferimento all’eccezione di
prescrizione sollevata ex adverso solo in grado di appello e alla relativa
controeccezione.
Detto quesito è del seguente tenore: “la Corte d’appello, in violazione degli
artt. 1310, 2943 e 2945 c.c. e in difetto di motivazione, interpreta
illegittimamente come controeccezione in senso stretto quella relativa alla
interruzione della prescrizione, mentre avrebbe dovuto interpretarla quale eccezione
in senso lato e, dagli alti allegati dall’odierno ricorrente al fascicolo di primo grado,
d’ufficio, evincere l’effetto interruttivo della prescrizione quinquennale, posto che lo
stesso si era costituito parte civile nel sotteso procedimento penale, definito con
sentenza irrevocabile solo in data 24/11/1986 ed essendo l’atto di citazione
notificato il 10/11/1990 era da ritenere non affetto da alcuna forma di
prescrizione”.
Il motivo é fondato in relazione a tale profilo.
Ed invero, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con
sentenza del 27 luglio 2005, poiché nel nostro ordinamento le
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proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di
parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente
riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto
integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto
potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per

giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della
parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale),
l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in
senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata
d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente
acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad
istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità
soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacché non
ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di
una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è
l’interruzione della prescrizione. A tale principio, ribadito più volte da
questa Corte (v. Cass. 12 agosto 2009, n. 18250; Cass. 14 luglio 2010,
n. 16452; v. Cass., ord., 21 febbraio 2011, n. 4238 in relazione al tema
specifico della controeccezione relativa all’applicabilità di uno specifico
termine di prescrizione, nella specie, quello indicato al terzo comma
invece che al secondo comma dell’art. 2947 c.c.) non si è attenuta la
Corte di merito nella parte censurata dal ricorrente e in cui ha
affermato di non “poter applicare d’ufficio la disciplina di cui agli artt.
1310, secondo comma, e 2945 c.c. sull’effetto interruttivo permanente
determinato dall’azione giudiziaria (promossa con la costituzione di
parte civile nel processo penale) e dalla pendenza del relativo processo
anche nei confronti del condebitore solidale rimasto estraneo al
giudizio”, richiamandosi a giurisprudenza di legittimità già superata,
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svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto

all’epoca della decisione della sentenza di appello, dall’arresto delle
Sezioni Unite sopra richiamato.
A tanto va aggiunto che, nel caso di specie / la prescrizione – sia che si
voglia ritenere applicabile quella decennale sia che si voglia ritenere
applicabile quella quinquennale – non era comunque compiuta alla data

interruttivo e sospensivo determinato dalla costituzione di parte civile,
che perdura finché non venga definito, con sentenza irrevocabile, il
giudizio penale nel corso del quale sia avvenuta detta costituzione
(Cass., 6 dicembre 2000, n. 15511; Cass. 10 novembre 2011, n. 2008) e
tanto si é di recente ritenuto valido anche in caso di morte del reo (v.
Cass., sez. un., 5 aprile 2013, n. 8348).
2. Restano assorbiti gli ulteriori profili sollevati con il motivo all’esame,
in relazione ai quali il ricorrente propone il seguente quesito di diritto:
“la Corte di appello, in violazione di legge e in difetto di motivazione, non applica
d’ufficio alla fattispecie la prescrizione ordinaria decennale, situandosi l’evento di
danno in quella tipologia del rapporto di lavoro, caratterizzato da stabilità,
tipologicamente rischioso e per cui il datore di lavoro è tenuto a rispondere anche per
responsabilità dei suoi preposti e dei suoi lavoratori così che, essendosi verificato
l’evento il 614/1981 e la citazione è stata notificata il 10111 /1990, non e’
intervenuta la prescrizione decennale”.
3. Con il primo motivo, “lamentando violazione e falsa applicazione di
norme di diritto – errata applicazione dell’istituto della prescrizione violazione dell’art. 2946 c.c.”, il ricorrente formula il seguente quesito
di diritto: “nel caso in esame si controverte in ipotesi di danno derivato da
responsabilità contrattuale del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione
applicabile é quella ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c., con la conseguenza
che la domanda avanzata con notifica di citazione in data 10/11/1990 é da
ritenere in termini rispetto allatto verificatosi in data 61411981”.
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dell’introduzione del presente giudizio civile, in virtù dell’effetto

Con il secondo motivo di ricorso Cannatella Salvatore, lamentando
“error in procedendo – violazione artt. 426, 427 e 437 c.p.c. pregiudizio dei diritti della difesa e consequenziale inammissibilità della
nuova eccezione relativa alla prescrizione quinquennale”, pone il
seguente quesito di diritto: “a causa del mancato mutamento di rito, da quello

consistito dalla proposizione della odierna resistente, già appellante Beton 5 s.r.l.,
della nuova eccezione concernente il profilo della prescrizione quinquennale”.
4. Anche l’esame dei motivi primo e secondo deve ritenersi assorbito
dall’accoglimento della censura esaminata preliminarmente.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto per quanto di ragione.
La sentenza impugnata é cassata in relazione alla censura accolta.
La causa è rinviata alla Corte di appello di Catania in diversa
composizione.
6. Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, per quanto di ragione;
assorbiti i restanti motivi; cassa e rinvia la causa, anche per le spese del
presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catania, in
diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione ‘Terza
Civile della Corte Supre a s Cassazione, il 17 aprile 2013.

ordinario a quello speciale, é derivato un illegittimo pregiudizio alla parte ricorrente

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