Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18601 del 22/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 22/09/2016, (ud. 12/02/2016, dep. 22/09/2016), n.18601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19441-2013 proposto da:

M.A., (OMISSIS), M.S. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA ANTONELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato

FURIO STRADELLA con studio in TRIESTE, VIALE XX SETTEMBRE 16 giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERTEL SPA in persona dei legali rappresentanti in carica pro

tempore Dott. S.G. e Dott. V.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio

dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCA VECCHIONI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 458/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 10/05/2013, R.G.N. 113/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/02/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità o

manifesta infondatezza del ricorso, condanna aggravata alle spese,

statuizioni sul contributo unificato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In esito a sinistro automobilistico (investimento di persona su attraversamento pedonale), si procedeva penalmente nei confronti di M.S. – conducente del veicolo di proprietà di M.A., assicurato per la r.c.a. con GENERTEL s.p.a. – in seguito a querela della danneggiata, che si costitutiva parte civile nel processo penale, ed il giudizio veniva definito con sentenza del Giudice di Pace di Trieste che accertava la responsabilità dell’imputato – condannato alla sanzione della multa ed alla pena accessoria della sospensione della patente per mesi uno – condannandolo – in solido con il proprietario del veicolo – al risarcimento dei danni in favore della parte civile. La sentenza penale, confermata in grado di appello, diveniva irrevocabile in seguito alla pronuncia di questa Corte n. 17589/2010 che rigettava il ricorso per cassazione.

M.S. ed A. proponevano, quindi, avanti il Tribunale Ordinario di Trieste, azione di rivalsa nei confronti di GENERTEL s.p.a., deducendo il colpevole inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto assicurativo, avendo la società negligentemente versato alla danneggiata soltanto un parziale risarcimento, e non avendo informato gli attori sulla gestione del sinistro.

La domanda era rigettata nel merito dal Tribunale di Trieste, con sentenza in data 19.12.2011, che rilevava, da un lato, come legittimato all’azione ex contractu fosse soltanto l’assicurato M.A., e dall’altro che i danni lamentati (corrispondenti all’importo della multa; al lucro cessante determinato in conseguenza della pena accessoria della sospensione delle patente di guida; alle spese sostenute per l’attività difensiva) si riferivano esclusivamente al conducente M.S.; in ogni caso la domanda risarcitoria per “mala gestio” propria doveva ritenersi infondata, in quanto la società assicurativa aveva adempiuto tempestivamente all’integrale risarcimento del danno in favore della danneggiata e dell’INAIL che aveva esercitato il diritto di surroga, non rivestendo alcuna efficacia causale sul danno lamentato dai M. la condotta omissiva di GENERTEL s.p.a. che non aveva compiutamente informato il legale del conducente in ordine alle modalità del risarcimento erogato in favore della danneggiata dal sinistro.

La decisione di prime cure è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Trieste che, con sentenza 10.5.2013 n. 458, ha dichiarato il difetto di interesse ad agire del proprietario contraente-assicurato, essendo lo stesso rimasto estraneo al procedimento penale e non risultando proposta dalla danneggiata azione di condanna ex art. 2054 c.c. nei suoi confronti. I Giudici di appello, diversamente dal Tribunale, riconoscevano la legittimazione del conducente – non contraente a far valere la responsabilità per “mala gestio” dell’assicuratore, ma nel merito confermavano la decisione di prime cure in punto di infondatezza della pretesa, rilevando che la società assicuratrice aveva assolto correttamente all’obbligazione di pagamento dell’indennizzo alla danneggiata (danno differenziale) ed all’Istituto gestore della assicurazione sociale, in conformità alle somme liquidate dal giudice penale, come emergeva dalle quietanze in atti. Quanto poi alla dedotta violazione del dovere di informazione, ritenevano che la condotta della società assicurativa fosse giustificata dalla mancata specifica richiesta, da parte del difensore di M.S., di fornire indicazioni circa lo stato della definizione delle pretese dell’INAIL, in ogni caso difettando la prova del nesso causale tra l’asserita omessa informazione e la condanna penale del conducente, atteso che, da un lato, il difensore era a conoscenza del versamento eseguito a favore dell’INAIL, avendo portato tale fatto all’attenzione del giudice penale a verbale di udienza del 9.6.2008, e, dall’altro, difettava qualsiasi prova che una eventuale tempestiva informazione avrebbe determinato con certezza una valutazione positiva del Giudice di della entità del risarcimento corrisposto alla danneggiata, ai fini della declaratoria di estinzione del reato D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35, comma 1 non avendo l’imputato formulato tale domanda nel corso del giudizio penale e non essendosi ancora stabilizzata la giurisprudenza in ordine alla non cumulabilità dell’indennizzo corrisposto dall’INAIL con il risarcimento del danno dovuto dall’autore dell’illecito, ed alla liquidazione del solo danno differenziale.

M.A. e S. hanno impugnato per cassazione la sentenza di appello deducendo con quattro motivi vizi di violazione di norme di diritto sostanziale.

Ha resistito con controricorso la società assicuratrice.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo i ricorrenti deducono il vizio di violazione degli arti. 1175, 1218, 1375 e 1917 c.c. nonchè della L. n. 990 del 1969, artt. 22 e ss. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sostenendo che la iniziativa penale della querelante e la quantificazione del danno operata dal difensore della danneggiata nel (OMISSIS) (in corrispondenza dei pagamenti effettuati alla stessa ed all’INAIL dalla società assicurativa) dimostravano l’inadempimento di GENERTEL s.p.a. alla obbligazione contrattuale di manleva del conducente e del proprietario del veicolo dalle pretese risarcitorie.

Con il terzo motivo (violazione dell’art. 1223 c.c. in relazione all’art. 1917 c.c., alla L. n. 990 del 1969, art. 22 all’art. 1375 c.c. ed al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35) i ricorrenti impugnano la sentenza sul punto relativo al difetto del nesso eziologico tra violazione del dovere di correttezza nella esecuzione del contratto assicurativo e danno lamentato, sostenendo che la mancanza di tempestiva informativa in ordine ai pagamenti effettuati dalla società di assicurazione aveva impedito all’imputato di fornire prova dell’integrale risarcimento al fine di ottenere la pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35.

2. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente atteso la stretta connessione logica, sono infondati.

3. Premesso che il Giudice di merito ha accertato che la società assicurativa aveva adempiuto integralmente al ristoro del danno – come liquidato nei capi civili della sentenza penale divenuta irrevocabile – in favore della danneggiata e dell’INAIL (che aveva esercitato il diritto di surroga ex art. 1916 c.c.), e tale accertamento (cfr. sentenza d’appello, in motivazione, pag. 29) non risulta investito dai motivi di ricorso per cassazione, la questione sottoposta alla Corte viene ad incentrarsi: a) sull’inadempimento contrattuale dell’assicuratore, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, in conseguenza della inosservanza degli obblighi informativi gravanti sulla società GENERTEL in ordine alla gestione del sinistro; b) sul nesso di causalità tra detto inadempimento e le conseguenze pregiudizievoli derivate – secondo la stessa allegazione dei ricorrenti – all’imputato – conducente del veicolo, M.S., non essendo stato questi posto in grado di provare nel giudizio penale l’avvenuto integrale risarcimento del danno al fine di potere beneficiare della speciale causa di estinzione del reato di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35.

4. La Corte territoriale ha esaminato entrambe le questioni concludendo per la infondatezza della pretesa vantata dai M., sostenendo: a) quanto all’inadempimento dell’obbligo informativo, che lo stesso era da escludere atteso che il difensore dell’imputato, nelle missive trasmesse alla società assicurativa, si era limitato a rappresentare gli importi risarcitori pretesi dalla danneggiata, omettendo tuttavia di richiedere informazioni anche sullo stato dei pagamenti effettuati dalla società all’INAIL, pur essendo a conoscenza già dall’agosto 2006 – ed ancora in seguito al fax trasmessogli dal difensore della danneggiata parte civile in data 19.2.2007: cfr. sentenza, in motiv. pag. 30-32; memoria ex art. 378 c.p.c., pag. 5 – della surroga esercitata dall’ente di assistenza sociale, come risultava ulteriormente dalle stesse dichiarazioni rese dal legale a verbale di udienza 9.6.2008 ove veniva fatto espresso riferimento ad “un versamento INAIL per ventimila euro”; b) quanto alla efficienza causale della omessa informazione, la insussistenza della prova di una incidenza di tale condotta sull’esito del giudizio penale e sulla produzione dei danni lamentati dall’imputato, trattandosi di conseguenze patrimoniali determinate, piuttosto, dalla iniziativa e dalla condotta processuale della danneggiata (che non aveva inteso rinunciare alla querela e non aveva ritenuto satisfattoria la somma ricevuta, pretendendo di cumulare l’indennità già ricevuta dall’INPS con l’ulteriore importo richiesto a titolo risarcitorio all’autore dell’illecito) e sulla assoluta incertezza dell’esito della decisione del Giudice penale, qualora fosse stato notiziato dei pagamenti effettuati dalla società assicuratrice, atteso che al tempo vi erano divergenti orientamenti giurisprudenziali in tema di danno differenziale e complementare, e pertanto non era dato operare alcuna inferenza probabilistica sulla valutazione del Giudice di Pace in ordine alla piena satisfattorietà delle somme corrisposte dalla assicurazione, condizione per l’applicazione della causa estintiva del reato, sussistendo peraltro indicazioni contrarie, in quanto la avvenuta corresponsione alla danneggiata dell’indennità da parte dell’INAIL era nota al giudicante (verbale udienza 9.6.2008) che non aveva tuttavia ritenuto rilevante tale circostanza ai fini della considerazione dell’integrale ristoro del danno.

5. Orbene, indipendentemente dalla critica rivolta alla prima statuizione della sentenza di appello (sopra lett. a) per aver trascurato il contenuto delle missive, trasmesse dal difensore dell’imputato in data 23.2.2007, 4.4.2007, 22.5.2008 (trascritte alle pag. 10-12 del ricorso), con le quali si portava a conoscenza di GENERTEL s.p.a. la quantificazione delle richieste risarcitorie formulate dalla danneggiata, in particolare notiziando che la querelante avrebbe desistito dalla iniziativa penale solo con la totale tacitazione del danno (nota 23.2.2007), e per non avere tenuto conto della condotta persistentemente ed ingiustificatamente omissiva della società assicurativa, che bene avrebbe potuto e dovuto fornire al legale del conducente esaustive informazioni sulle somme effettivamente corrisposte alla danneggiata ed all’INAIL (critica che, investendo la valutazione di elementi in fatto, avrebbe allora dovuto essere dedotta sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e non invece della errata applicazione di norme di diritto), osserva il Collegio che la seconda statuizione della sentenza di appello (sopra lett. b), che ha ritenuto non provato il nesso di casualità tra la omessa informazione e le conseguenze dannose lamentate, deve ritenersi esente dai vizi di legittimità denunciati. Ed infatti, come evidenziato dalla Corte territoriale, da un lato, pur essendo il difensore dell’imputato a conoscenza di pagamenti effettuati dalla società assicurativa all’INAIL, alcuna istanza di applicazione del beneficio speciale D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35 (che prevede, al comma 3, la facoltà del Giudice di Pace di sospendere il processo, laddove l’imputato presenti istanza allegando di volere provvedere alle riparazione ed alla eliminazione delle conseguenze dannose) era stata, tuttavia, presentata al Giudice penale, sicchè veniva meno la prova del diniego di applicazione della estinzione del reato per mancata prova – dipesa dalla condotta omissiva di GENERTEL s.p.a. – del ristoro integrale del danno; dall’altro, la natura discrezionale della decisione rimessa al Giudice penale, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35 in quanto chiamato a valutare non soltanto la adeguatezza dell’importo versato a titolo di risarcimento rispetto all’effettiva entità del danno, ma anche la idoneità delle “attività risarcitorie e riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione” in considerazione della gravità del reato (art. 133 c.p.), non consente di ritenere che, se la società assicurativa avesse informato il difensore delle somme che erano state versate alla danneggiata ed all’INAIL, l’imputato avrebbe comunque ottenuto il proscioglimento per estinzione del reato.

6. La Corte territoriale – diversamente da quanto allegato dai ricorrenti – ha, dunque, proceduto, nella verifica del nesso di derivazione causale tra l’inadempimento degli obblighi informativi ed i danni lamentati, in conformità ai dettami di questa Corte secondo cui “nella causalità cd. omissiva (o normativa, o ipotetica) il giudice, in forza della clausola generale di equivalenza prevista dall’art. 40 c.p., è tenuto ad accertare se l’evento sia ricollegabile all’omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l’agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli (nella specie, da un contratto di prestazione d’opera professionale di avvocato) secondo le regole di avvedutezza e diligenza che devono guidare l’ “homo eiusdem condicionis ac professionis”: il ragionamento del giudice sul rapporto causale, adeguato e logicamente coerente, deve, pertanto basarsi su regole di natura probabilistica tali da consentire una generalizzazione sul nesso di condizionamento omissione/evento nel senso che, se l’azione doverosa fosse intervenuta, l’evento danno si sarebbe evitato, sicchè, essendosi per converso verificato, esso può essere oggettivamente imputato (causalità normativa) alla condotta omissiva che, così, viene a costituire l’antecedente necessario dell’evento. Ne consegue ancora che il giudice, partendo dalla condotta del (presunto) responsabile connotata da colposa inadempienza, dovrà svolgere una inferenza probabilistica (che rappresenta indubbiamente una “complicazione” nella formulazione del giudizio causale, ma) che non può essere pretermessa, onde la necessità di una formulazione di giudizio corretta e analitica che pervenga – senza affrettate approssimazioni e senza salti logici – alla conclusione, positiva o negativa, di sussistenza del legame causale tra condotta esaminata ed evento prodottosi. L’accertamento del rapporto di causalità ipotetica deve, poi, necessariamente passare attraverso l’enunciato “controfattuale” che pone al posto dell’omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno lamentato dal contraente adempiente” (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 21894 del 19/11/2004).

7. Gli argomenti motivazionali della sentenza impugnata, sopra indicati, non risultano investiti dalle censure mosse dalle parti ricorrenti, che si sono limitate ad allegare apoditticamente che “l’adempimento dell’obbligo di informazione… avrebbe portato ad un diverso esito del giudizio penale”, senza tuttavia indicare specifici errori in cui sarebbe incorso il Giudice di merito nell’applicazione dell’art. 1223 c.c., in relazione alla operazione inferenziale, compiuta mediante giudizio probabilistico controfattuale, e che ha condotto a negare il nesso di derivazione causale tra i danni lamentati e l’inadempimento dell’obbligo informativo.

In relazione a tale statuizione, la sentenza impugnata va, pertanto, esente dal vizio di legittimità denunciato con il terzo motivo.

8. La infondatezza del terzo motivo, rende inammissibili, per carenza di interesse, i motivi primo e secondo volti ad impugnare la diversa ed autonoma “ratio decidendi” concernente l’accertamento della insussistenza dell’inadempimento della società assicurativa alle obbligazioni contrattuali derivanti dalla gestione della lite, atteso che l’eventuale accoglimento di tali motivi non priverebbe comunque la sentenza del necessario supporto motivazionale.

9. In conseguenza il ricorso deve essere rigettato (infondato il terzo motivo; inammissibili il primo e secondo motivo; assorbito il quarto motivo), e le parti ricorrenti vanno condannate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

10. Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

11. Ritiene il Collegio di dover applicare di ufficio la disposizione dell’art. 385 c.p.c., comma 4 che prescrive “quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all’art. 375, la Corte, anche d’ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave” (disposizione introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 13 ed applicabile alle sentenze pubblicate dal 2.3.2006, successivamente abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 20, e trasposta nell’art. 96 c.p.c., comma 3, come novellato dalla citata L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 12, con effetto per i giudizi instaurati a far data dal 4.7.2009).

Relativamente ai giudizi introdotti anteriormente al 4.7.2009 e per i quali la pubblicazione della sentenza impugnata per cassazione sia stata pubblicata dopo il 2.3.2006 – ipotesi che ricorre nel caso di specie – la norma dell’art. 385 c.p.c., comma 4, trova dunque piena applicazione (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 817 del 20/01/2015; id. Sa. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015).

12. Tanto premesso va rilevato che la natura sanzionatoria della norma si ricollega all’agire abusivo della parte e/o del difensore che utilizza in modo improprio i mezzi processuali o per cagionare un danno patrimoniale alla controparte (condotta dolosa) ovvero al mero fine di ritardare l’attuazione del diritto che viene opposto, pur conoscendo la manifesta inammissibilità od infondatezza delle argomentazioni difensive svolte (art. 360 bis c.p.c., art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) e art. 380 bis c.p.c.), o ancora, inutilmente, producendo uno spreco di attività giuridica e processuale che concorre gravemente alla disorganizzazione di una efficiente risposta del sistema giudiziario alle istanze di tutela, in quanto se pure non conoscendo avrebbe tuttavia certamente dovuto conoscere, adottando la specifica diligenza richiesta al professionista legale, la manifesta inammissibilità od infondatezza delle tesi sostenute in giudizio (condotta qualificata da colpa grave).

13. Nella specie:

con il primo e secondo motivo – il cui esame si è reso superfluo per carenza di interesse alla impugnazione – si è inteso impugnare la sentenza di appello per errori di fatto, deducendo invece errori di diritto; quanto al terzo motivo, le censure per “errores in judicando”, sono risultate del tutto prive di una disamina critica degli argomenti in diritto posti a fondamento delle soluzioni accolte dalla giurisprudenza di legittimità.

14. Pertanto il ricorso oggetto del presente giudizio deve ritenersi proposto quanto meno con colpa grave, e la parte ricorrente deve essere condannata “ex officio” al pagamento in favore della parte resistente, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma determinata in via equitativa in base alla liquidazione di queste ultime e che può essere stabilita in misura pari ad Euro 500,00.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge;

– condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di Euro 500,00 a favore della parte resistente;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 12 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA