Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18601 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18601 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29579-2016 R.G. proposto da:
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del
Direttore pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare
Beccaria, n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati Antonietta Coretti, Vincenzo
Stumpo, Vincenzo Triolo;
– ricorrente contro

TARANTINO ANGELA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2085/2016 del Tribunale di Foggia, depositata
il 6/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.
RITENUTO

L’I.N.P.S. ha proposto ricorso, affidandosi a cinque motivi, per la

Data pubblicazione: 13/07/2018

cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Foggia ha accolto
l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’avvocato Angela
Tarantino contro il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione
aveva definito l’espropriazione presso terzi dalla stessa Tarantino
intrapresa per recuperare crediti professionali da difensore

L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett. e),
dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25
ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del
ricorso in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la
motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma
semplificata.
Ha priorità logica, ed efficacia assorbente rispetto alle ulteriori
censure, il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la
violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 93,
409, 617, 618 e 618-bis cod. proc. civ. Il motivo è manifestamente
fondato.
Infatti, il credito azionato l’intimata, riconosciuta difensore distrattario
in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura
del credito principale, in relazione al quale si è formato il titolo
esecutivo. La relativa opposizione agli atti esecutivi, pertanto, è
soggetta al rito ordinario (Cass. nn. 24691/2010, 17134/2005,
11804/2007); sicché doveva essere introdotta con atto di citazione e
non con ricorso.
Consegue che la stessa, proposta con un atto introduttivo erroneo, si
sarebbe potuta considerare tempestiva – e quindi ammissibile – solo
nel caso in cui l’atto fosse stato notificato entro il termine a tale scopo

Ric. 2016 n. 29579 sez. M3 – ud. 29-11-2017

-2-

distratta rio.

fissato all’esito della fase sommaria dell’opposizione (Cass. nn.
19264/2012 e 1152/2011; più di recente, in controversie analoghe:
Cass. ordd. nn. 9654, 11415, 12032, 12034, 14336, 14337, 18326,
21179, 21180, 23896, 23897, 23898, 23899, 23903, 23904, 23905,
24835, 24837, tutte del 2017).

l’opponente ha introdotto l’opposizione con ricorso al giudice,
notificato all’I.N.P.S. oltre il termine perentorio previsto per
l’introduzione del giudizio di merito.
Va, quindi, accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento dei
restanti. La sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito,
dichiarando inammissibile per tardività l’opposizione agli atti esecutivi
proposta dalla parte qui intimata.
Per le spese del giudizio di merito e per quelle del giudizio di
cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza,
come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la
sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile
l’opposizione agli atti esecutivi proposta da Angela Tarantino.
Condanna l’intimata al pagamento in favore dell’INPS delle spese del
giudizio di merito, che liquida in complessivi C 630,00, ed al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella
complessiva somma di C 2.500,00, oltre rimborso del contributo
unificato ed C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori
come per legge.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017.

Tanto non è avvenuto nella specie, visto che erroneamente

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