Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18601 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. I, 07/09/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7425/2015 proposto da:

D.M.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di

Rienzo n. 28, presso lo studio dell’avvocato Zazza Roberto, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Alberini Renato,

Palese Augusto, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1709/2014 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 07/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.M.R. ricorre per cassazione contro la sentenza del tribunale di Venezia che ne ha respinto l’appello nei riguardi della decisione del giudice di pace di San Donà di Piave, resa a conclusione di un giudizio di opposizione ex lege n. 689 del 1981;

l’opposizione aveva avuto a oggetto un’ordinanza del Prefetto di Venezia contenente l’ordine rivolto al D.M. di sottoporsi a visita medica, col fine di accertare il possesso dei requisiti psicofisici per ottenere la restituzione della patente di guida, previamente ritirata ai sensi dell’art. 223 C.d.S. per una presunta violazione dell’art. 187 cit. codice;

il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – il ricorrente assume di aver agito in base alla L. n. 689 del 1981, art. 23, in opposizione all’ordinanza del Prefetto di Venezia; ed è un fatto che giustappunto il Prefetto è stato parte del giudizio di merito; tuttavia il ricorso per cassazione è stato notificato al Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, presso l’avvocatura generale dello Stato;

II. – secondo costante giurisprudenza, la L. n. 689 del 1981, art. 23 identifica nell’autorità che ha emesso l’ordinanza la parte passivamente legittimata nel giudizio di opposizione, e tale legittimazione rimane ferma, in difetto di una diversa previsione normativa, nel corso dell’intero giudizio e, dunque, anche in fase di impugnazione; ciò è tanto vero che quando oggetto dell’opposizione sia un’ordinanza prefettizia la legittimazione processuale (attiva e passiva) spetta sempre al Prefetto, il quale, benchè organo periferico del Ministero dell’Interno, agisce nell’ambito di una specifica autonomia funzionale;

III. – ulteriormente segue che, in deroga alle comuni regole sulla rappresentanza dello Stato, soltanto il Prefetto, e non anche il Ministro dell’Interno, è legittimato a proporre ricorso per cassazione o a resistere allo stesso (v. di recente Cass. n. 819020, Cass. n. 18198-19 e prima ancora Cass. n. 1091-99, Cass. n. 5827-98, Cass. n. 8081-96);

è pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che sia notificato, come nella specie, al Ministero dell’Interno (che non risulta esser stato parte del giudizio di merito) anzichè al Prefetto; non si tratta infatti di una mera nullità della notificazione, sebbene – e proprio – dell’errata identificazione del soggetto da considerare parte (la giusta parte) del giudizio di cassazione;

le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.000.00 EUR, oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

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